§ 14.1.24 - Regolamento 17 giugno 2002, n. 1052.
Regolamento (CE) n. 1052/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.1 questioni generali
Data:17/06/2002
Numero:1052


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.1.24 - Regolamento 17 giugno 2002, n. 1052.

Regolamento (CE) n. 1052/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo.

(G.U.C.E. 18 giugno 2002, n. L 160).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) L'esperienza del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 595/2002, indica l'opportunità di stabilire una normativa di trasferimento più elastica per i certificati di restituzione con brevi periodi di validità rilasciati verso la fine dell'esercizio finanziario, e di innalzare la soglia al di sotto della quale taluni operatori sono esonerati dalla presentazione dei certificati.

     (2) Al fine di provvedere adeguatamente all'aumento di tale soglia, la riserva per ciascun esercizio finanziario di cui all'articolo 14, paragrafo 1, deve essere aumentata.

     (3) Inoltre, alla luce dell'aumento della citata soglia, l'importo al di sopra del quale la Commissione ha facoltà di sospendere l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, dev'essere aumentato.

     (4) I codici della nomenclatura combinata per talune merci di cui al regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione, al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione e al regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione, sono stati emendati per tenere conto degli emendamenti all'allegato I del regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/2002, introdotti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione con effetto al 1° gennaio 2002.

     (5) Gli allegati B e D al regolamento (CE) n. 1520/2000 devono quindi essere aggiornati allo scopo di mantenere l'equivalenza ai rispettivi allegati ai regolamenti (CEE) n. 2771/75, (CE) n. 1255/1999 e (CE) n. 1260/2001.

     (6) È opportuno rendere più precisa l'attuale formulazione dell'articolo 8, paragrafo 1, al fine di assicurare maggiore certezza giuridica. Di conseguenza, anche la formulazione delle istruzioni di cui all'allegato F, sezione III, lettera k), dev'essere modificata.

     (7) Per quanto riguarda le merci elencate all'allegato C, la quantità dei prodotti di base che devono essere presi in considerazione per il calcolo dell'ammontare della restituzione deve essere quella indicata in tale allegato per ciascuna delle merci in questione. Tuttavia, la quantità indicata in ordine alla voce NC ex 2008 99 85 deve essere modificata perché eccessiva.

     (8) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 deve pertanto venire emendato e rettificato.

     (9) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i problemi orizzontali concernenti gli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati all'allegato I del trattato,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1. [1]

     Il regolamento (CE) n. 1520/2000 è emendato come segue:

     1) All'articolo 6 bis, paragrafo 1 viene aggiunto il seguente paragrafo 1a:

     (Omissis).

     2) All'articolo 8, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) L'articolo 14 viene modificato come segue:

     a) Al primo comma del paragrafo 1, "30 milioni di EUR" è sostituito da (Omissis);

     b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     c) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     4) All'allegato B, la voce "1905 30 - Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdini" è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

     5) All'allegato C, la voce relativa al codice NC ex 2008 99 85 è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

     6) All'allegato D, la voce "1905 30 - Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdini" è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     7) L'allegato F, sezione III, lettera k), è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     L'articolo 1, paragrafo 3, entra in vigore il 1° ottobre 2002.

     L'articolo 1, paragrafi 4 e 6, entra in vigore il 1° gennaio 2002.

 


[1] Articolo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 22 agosto 2002, n. L 225.