§ 14.5.54 - Regolamento 5 aprile 2002, n. 595.
Regolamento (CE) n. 595/2002 della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:05/04/2002
Numero:595


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1520/2000 è modificato come segue:
Art. 2.      L'allegato B del regolamento (CE) n. 1520/2000 è rettificato come segue:
Art. 3.      Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.54 - Regolamento 5 aprile 2002, n. 595.

Regolamento (CE) n. 595/2002 della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo.

(G.U.C.E. 6 aprile 2002, n. L 91).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1563/2001, dovrebbe essere modificato affinché le modalità particolari stabilite dal regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare, siano applicabili alle domande di titoli di restituzione e ai titoli di restituzione rilasciati per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare.

     (2) Il termine per inoltrare la domanda specifica, se la dichiarazione d'esportazione non è la domanda specifica, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, sta creando difficoltà in taluni Stati membri. È opportuno che tali difficoltà siano affrontate e che la risoluzione sia applicata alle pratiche ancora aperte al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

     (3) L'allegato B prevede il pagamento delle restituzioni per lo zucchero di cui ai codici 2101 30 11 e 2101 30 91 della NC. Tali codici non sono elencati all'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. L'allegato B va perciò rettificato.

     (4) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 deve dunque essere modificato e rettificato.

     (5) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le questioni orizzontali relative al commercio di prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1520/2000 è modificato come segue:

     1) L'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) L'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     4) L'allegato F è modificato come segue:

     Nella sezione I, paragrafo 2, l'ultima frase viene cancellata.

 

     Art. 2.

     L'allegato B del regolamento (CE) n. 1520/2000 è rettificato come segue:

     1) La voce relativa al codice 2101 30 11 NC viene cancellata.

     2) La voce relativa al codice 2101 30 91 NC viene cancellata.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     La modifica di cui all'articolo 1, punto 2, si applica alle pratiche ancora aperte al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.