§ 98.1.18607 - Legge 6 aprile 1984, n. 57.
Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59.


Settore:Normativa nazionale
Data:06/04/1984
Numero:57


Sommario
Art. unico.      A decorrere dal 1° gennaio 1984 la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge


§ 98.1.18607 - Legge 6 aprile 1984, n. 57.

Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59.

(G.U. 10 aprile 1984, n. 100)

 

     Art. unico.

     A decorrere dal 1° gennaio 1984 la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

     Dalla stessa data le tabelle annesse alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, denominate allegati 1) e 2), sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     Tabella A - DIRITTI RISCOSSI DALLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE PER CONTO DELLO STATO

Natura degli atti

Diritto fisso

Diritto graduale

1. Diritto per la prima iscrizione nei registri e ruoli previsti da codici e leggi speciali (per i procedimenti non previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59):

 

 

 

per gli uffici di conciliazione

L.

400

--

per gli altri uffici giudiziari

"

2.000

--

2. Diritto per ogni fascicolo da formare ai termini di legge, compresi i fascicoli relativi agli articoli di credito iscritti nei campioni (per i procedimenti non previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59):

 

 

 

per gli uffici di conciliazione

"

600

--

per gli altri uffici giudiziari

"

2.000

--

3. Diritto per ogni comunicazione da farsi di ufficio in ordine ai provvedimenti del giudice e per ogni inserzione nella Gazzetta Ufficiale, nel Foglio degli annunzi legali e nei giornali stabiliti dal giudice (per i procedimenti non previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59):

 

 

 

per gli uffici di conciliazione

"

600

--

per gli altri uffici giudiziari

"

2.000

--

4. Diritto di originale:

 

 

 

a) in materia civile, per tutti gli atti e provvedimenti iscritti nel registro cronologico (per i procedimenti non previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59) e per tutti i certificati:

 

 

 

per gli uffici di conciliazione

L.

600

--

per gli altri uffici giudiziari

"

2.000

--

b) in materia penale, per tutti i verbali di dibattimento, per le ordinanze che pongono fine al procedimento, per le sentenze e per i decreti penali di condanna, per tutti i certificati, compresi quelli del casellario giudiziario richiesti dalle parti in carta bollata ed al nome di altra persona a norma dell'art. 607 del codice di procedura penale

"

1.500

--

5. Diritto di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di registrazione degli atti e dei provvedimenti

"

5.000

 

6. Diritto per la compilazione dei mandati relativi a pagamenti nelle liquidazioni dei depositi giudiziari per l'assegnazione o distribuzione di somme nelle procedure di esecuzione e per ogni liquidazione di onorari nelle procedure fallimentari; per ogni mandato

"

2.000

--

7. Diritto per la compilazione della nota delle spese in materia civile e penale

"

3.000

--

8. Diritto di ricerca e visione di atti e fascicoli relativi ad affari civili e penali definiti o estinti da oltre l'anno; per ciascun anno di ricerca

"

2.000

--

9. Diritto di ricerca e di visione di atti successivi alla costituzione delle imprese e delle società

"

2.000

--

10. Diritto per la prima vidimazione dei libri di commercio e di quelli tenuti da imprese, società, associazioni, fondazioni, eccetera, compresi i copialettere; per ogni cento pagine o frazione

"

3.000

--

11. Diritto per la vidimazione annuale, prescritta dal codice civile, dei libri di commercio

"

3.000

--

12. Diritto per ogni iscrizione nel registro delle imprese o, fino all'attuazione di questo, nei registri di cancelleria di atti e fatti previsti dall'art. 100 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e per ogni deposito di atti e documenti previsti dall'art. 101 del medesimo regio decreto 30 marzo 1942, n. 318

"

8.000

--

13. Diritto di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi:

 

 

 

a) diritto di copia:

 

 

 

per la prima pagina

--

L.

500

per ogni pagina successiva

--

"

200

b) diritto di certificazione di conformità

"

2.000

--

Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in L. 200 per ogni pagina esclusa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente.

 

 

 

Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità sono dovuti, per ogni pagina:

 

 

 

c) diritto di rilascio

--

L.

50

d) diritto di copia

--

"

150

Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità , i diritti di cui alle lettere c) e d) sono calcolati per pagine di formato uso bollo e la fornitura della carta è a carico della cancelleria.

 

 

 

Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in lire 150 per ogni pagina, compresa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente.

 

 

 

Quando a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione è richiesta per copia di atti o di certificati predisposti dai richiedenti, è dovuto soltanto il diritto di cui alla lettera b).

 

 

 

I diritti di cui alle lettere a), c) e d) sono calcolati con riferimento al numero delle pagine della copia rilasciata.

 

 

 

Per gli uffici di conciliazione tutti i diritti sopra indicati sono ridotti alla metà.

 

 

 

14. Diritto di urgenza.

 

 

 

Per il rilascio delle copie di cui al precedente n. 13, entro cinque giorni dalla richiesta se trattasi di copie manoscritte o dattiloscritte, ed entro due giorni se trattasi di copie fotografiche

 

il doppio dei diritti dovuti secondo il precedente n. 13

 

     Tabella B - IMPORTI PREVISTI NEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 59 [1]

 

Importo delle marche da applicare o dei versamenti da effettuare a mezzo di conti correnti postali

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI

Per imposta di bollo

Per diritti di cancelleria, per diritti, indennità di trasferta, per spese postali, per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'articolo 1 secondo comma, nonché per il diritto di chiamata di causa

1

2

3

A) Procedimenti davanti al pretore

 

 

1) di cognizione

 

 

a) in primo grado

2.800

21.000

b) in grado di appello

2.800

21.000

2) di esecuzione

4.200

24.000

B) Procedimenti davanti al tribunale

 

 

1) di cognizione

 

 

a) in primo grado

4.900

21.000

b) in grado di appello

4.900

21.000

2) di esecuzione

9.800

109.000

C) Procedimenti davanti alla corte di appello

2.800

21.000

D) Procedimenti davanti alla corte di cassazione

1.400

27.000

E) Procedimenti speciali

 

 

1) di ingiunzione

1.400

9.000

2) altri

1.400

10.500

 

 

 

N.B. Nella somma forfettaria indicata alla colonna 3 non sono compresi i diritti e le spese per eventuali copie di atti e provvedimenti eseguiti nel corso del procedimento.

Per i procedimenti di ingiunzione la somma di cui alla colonna 3 non è comprensiva dei diritti, indennità di trasferta, spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere. Mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di iscrizione a ruolo (art. 3, legge 25 aprile 1957, n. 283).

 

     Tabella C - RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO DELLE MARCHE O DEI VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI POSTALI DI CUI ALLA COLONNA 3 DELLA TABELLA B

 

 

Per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 59

Importo complessivo delle

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI

Per diritti di cancelleria

Per indennità di trasferta e spese postali

Per diritti tasse (art. 154, comma 2, Ord.) somma fissa (art. 154, comma 5, Ord.)

Per diritto di chiamata di causa, cronologico, tassa 10%

Totale (col. 3+4+5) (arrotondato)

marche o dei versamenti di cui a col. 3 Tabella B Totale (col. 2+6)

1

2

3

4

5

6

7

A) Procedimenti davanti al pretore

 

 

 

 

 

 

1) di cognizione:

 

 

 

 

 

 

a) in primo grado

15.800

2.500

2.270

440

5.200

21.000

b) in grado di appello

15.800

2.500

2.270

440

5.200

21.000

- di esecuzione

16.900

3.750

3.410

--

7.100

24.000

B) Procedimenti davanti al tribunale

 

 

 

 

 

 

1) di cognizione:

 

 

 

 

 

 

a) in primo grado

15.800

2.500

2.270

440

5.200

21.000

b) in grado di appello

15.800

2.500

2.270

440

5.200

21.000

- di esecuzione

99.500

5.000

4.550

--

9.500

109.000

C) Procedimenti davanti alla Corte di appello

15.800

2.500

2.270

440

5.200

21.000

D) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione

21.800

2.500

2.270

440

5.200

27.000

E) Procedimenti speciali

 

 

 

 

 

 

1) di ingiunzione

9.000

--

--

--

--

9.000

2) altri

9.000

1.000

500

--

1.500

10.500

 


[1] Per l'aumento degli importi delle somme di cui alla colonna 2 della presente tabella, vedi l'art. 7 della L. 21 febbraio 1989, n. 99.