§ 95.26.83 - Legge 21 febbraio 1989, n. 99 .
Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:21/02/1989
Numero:99


Sommario
Artt. 1 . – 9.
Art. 10.      1.


§ 95.26.83 - Legge 21 febbraio 1989, n. 99 [1] .

Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria.

(G.U. 20 marzo 1989, n. 66)

 

 

     Artt. 1. – 9. [2]

  

          Art. 10.

     1. [3]

     2. [Tutti i certificati del casellario giudiziale possono essere chiesti e rilasciati presso qualunque ufficio del casellario, indipendentemente dal luogo di nascita della persona cui si riferiscono] [4].

     3. [5]

 

     Tabella A - D [6]

 


[1] La presente legge è stata abrogata dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002, eccetto l'art. 10, comma 2.

[2]  La presente legge è stata abrogata dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002, eccetto l'art. 10, comma 2.

[3]  La presente legge è stata abrogata dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002, eccetto l'art. 10, comma 2.

[4] Articolo abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza stabilita dall'art. 55 dello stesso D.P.R. 313/2002.

[5]  La presente legge è stata abrogata dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002, eccetto l'art. 10, comma 2.

[6]  La presente legge è stata abrogata dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, eccetto l'art. 10, comma 2.