§ 37.1.135 – D.M. 11 dicembre 1992, n. 549.
Regolamento recante la costituzione dei centri di assistenza doganale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:11/12/1992
Numero:549


Sommario
Art. 1.      1. Gli spedizionieri doganali iscritti da almeno tre anni all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e che esercitano l'attività professionale [...]
Art. 2.      1. L'autorizzazione del Ministro delle finanze, prevista dall'art. 7, comma 1-septies, della legge n. 66/1992, viene concessa alle società di cui all'art. 1, comma 1, [...]
Art. 3.      1. Presso la direzione centrale dei servizi doganali del Dipartimento delle dogane e imposte indirette è istituito un apposito albo nel quale dovranno essere [...]
Art. 4.      1. I centri di assistenza doganale di cui all'art. 1, comma 1, oltre ai compiti attribuiti agli spedizionieri doganali del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo [...]
Art. 5.      1. Gli operatori possono presentare ai centri di assistenza doganale le dichiarazioni volte a dare una delle destinazioni doganali previste dalla normativa in vigore [...]
Art. 6.      1. I centri di assistenza doganale di cui all'art. 1, comma 1, possono provvedere, su richiesta degli operatori interessati, a rilasciare le merci oggetto di operazione [...]
Art. 7.      1. I centri di assistenza doganale sono dotati, dal competente consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali, di un libro repertorio vidimato dal presidente del [...]
Art. 8.      1. Per accertare la corretta tenuta dei registri in dotazione ai centri di assistenza doganale, la regolarità delle operazioni eseguite, l'adempimento dei prescritti [...]
Art. 9.      1. Sono escluse dalle procedure di cui all'art. 6 le merci assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, di cui alla lettera b) dell'art. 7, comma [...]
Art. 10.      1. La società autorizzata che eserciti prima della sua iscrizione nell'albo di cui all'art. 3, è diffidata a sospendere l'esercizio dell'attività della direzione [...]
Art. 11.      1. Le prestazioni professionali di cui agli articoli precedenti, rese su richiesta dell'utenza, sono assoggettate a corrispettivi inderogabili, determinati dal Consiglio [...]
Art. 12.      1. In via transitoria, e fino al 30 giugno 1993, e comunque solo in occasione della costituzione delle società di cui all'art. 1, comma 1, possono divenire soci anche [...]
Art. 13.      1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 37.1.135 – D.M. 11 dicembre 1992, n. 549.

Regolamento recante la costituzione dei centri di assistenza doganale.

(G.U. 22 gennaio 1993, n. 17).

 

     Art. 1.

     1. Gli spedizionieri doganali iscritti da almeno tre anni all'albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e che esercitano l'attività professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato, possono costituire società di capitali, denominati CAD (centri assistenza doganale), con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, per lo svolgimento dei compiti indicati ai commi 1-sexies e 1-septies, dell'art. 7, della legge 6 febbraio 1992, n. 66.

     2. I centri di assistenza doganale sono sottoposti alla vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria, a norma dell'art. 8, fermi restando i controlli ed i riscontri di cui all'art. 7, comma 4.

     3. Lo statuto delle società di cui al comma 1 dovrà essere conforme al modello di statuto allegato al presente regolamento.

     4. È fatto divieto di cessione o trasferimento a qualsiasi titolo di azioni o quote a soggetti che non abbiano i requisiti necessari per costituire i CAD. È fatto, inoltre, divieto di affidare a soggetti estranei alla società qualsiasi facoltà ad essa demandata dalle disposizioni in materia o dallo statuto.

 

          Art. 2.

     1. L'autorizzazione del Ministro delle finanze, prevista dall'art. 7, comma 1-septies, della legge n. 66/1992, viene concessa alle società di cui all'art. 1, comma 1, previa presentazione al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette della seguente documentazione:

     a) atto costitutivo della società con indicazione dei soci, corredata dagli estremi della patente con validità illimitata;

     b) statuto della società, predisposto secondo il modello approvato in allegato al presente decreto;

     c) certificato di iscrizione della società alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     d) certificazione del consiglio compartimentale competente da cui risulti che tutti i soci sono iscritti all'albo professionale da almeno tre anni e che esercitano l'attività professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato e che per i medesimi non ricorre nessuna delle ipotesi da cui possa derivare la sospensione o la revoca della patente a termine dell'art. 53 o 54 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

     2. Deve inoltre essere presentata una documentazione rilasciata dalla circoscrizione doganale competente sul territorio ove sono ubicati gli uffici del centro di assistenza doganale da cui risulti, a seguito di apposito sopralluogo, l'effettiva esistenza di una struttura, con appositi locali ed attrezzature, per lo svolgimento dell'attività di assistenza doganale, dotata di sistema di registrazione contabile e presso la quale verranno conservati gli atti. Ogni struttura destinata successivamente all'attività del centro di assistenza doganale dovrà ugualmente essere comunicata alla competente circoscrizione doganale ai fini del prescritto sopralluogo.

     3. Concessa l'autorizzazione, la società otterrà dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali il timbro, fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sul quale risulti il numero di iscrizione all'albo, la ragione sociale, la sede ed il numero che lo contraddistingue.

     4. La firma sulle dichiarazioni doganali ricevute od emesse ai sensi dell'art. 5 o sui documenti di cui all'art. 6, o su ogni altro atto o documento emesso, dovrà essere apposta da un legale rappresentante del centro di assistenza doganale e convalidata dal timbro in dotazione.

 

          Art. 3.

     1. Presso la direzione centrale dei servizi doganali del Dipartimento delle dogane e imposte indirette è istituito un apposito albo nel quale dovranno essere obbligatoriamente iscritte le società di cui all'art. 1, comma 1, dopo aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze. L'iscrizione comporta l'annotazione degli estremi dell'identificazione della società, del numero di autorizzazione, nonché il codice fiscale e la partita IVA e l'assegnazione di un numero progressivo.

     2. L'esercizio dell'attività da parte delle società autorizzate dovrà avere inizio successivamente all'avvenuta iscrizione nell'albo di cui al comma 1.

     3. Le società autorizzate di cui all'art. 1, comma 1, svolgono le loro attività nell'ambito territoriale del compartimento doganale in cui hanno la sede e possono collegarsi con società omologhe con sede e competenza in altri territori di differenti direzioni compartimentali e costituire gruppi europei di interesse economico previsti dalregolamento CEE n. 2137/85 del 25 luglio 1985, disciplinati dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

     4. La rappresentanza legale può essere concessa esclusivamente ad uno o più soci che operano ciascuno presso le dogane della circoscrizione presso la quale è abilitato ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle leggi doganali.

 

          Art. 4.

     1. I centri di assistenza doganale di cui all'art. 1, comma 1, oltre ai compiti attribuiti agli spedizionieri doganali del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori e di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto medesimo.

     2. I centri di assistenza doganale di cui al comma 1 che intendano esercitare attività ed adempimenti in qualità di rappresentanti fiscali per l'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) del comma 1-sexies dell'art. 7 della legge 6 febbraio 1992, n. 66, od in relazione ai compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1-septies del predetto art. 7, devono essere preventivamente abilitati.

     3. I centri di assistenza doganale di cui al comma 1 possono essere incaricati di tenere, per conto degli operatori interessati, le scritture e contabilità previste dalle disposizioni comunitarie relative alle zone franche ed ai depositi franchi, per la movimentazione delle merci, nelle predette zone o depositi.

 

          Art. 5.

     1. Gli operatori possono presentare ai centri di assistenza doganale le dichiarazioni volte a dare una delle destinazioni doganali previste dalla normativa in vigore alle merci, al fine di farne asseverare il contenuto previa acquisizione e controllo formale della documentazione commerciale.

     2. Le dichiarazioni doganali ricevute o emesse, asseverate dal centro di assistenza doganale, vengono presentate, corredate dalla relativa documentazione, alla dogana competente, che le accetta e ne dispone la visita totale o parziale secondo i programmi ed i criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

     3. In caso di dubbi sulla regolarità formale o sulla veridicità dei dati o delle documentazioni esibiti per essere asseverati ai sensi dell'art. 4 o del presente articolo i centri di assistenza doganale non procedono alla asseverazione e ne specificano sui documenti stessi i motivi.

 

          Art. 6.

     1. I centri di assistenza doganale di cui all'art. 1, comma 1, possono provvedere, su richiesta degli operatori interessati, a rilasciare le merci oggetto di operazione doganale assegnandole alla destinazione doganale dichiarata, sempre che venga presentata la documentazione prevista per il compimento della specifica operazione, con l'osservanza delle seguenti modalità:

     a) i documenti doganali, di trasporto, commerciali relativi alle merci stesse devono essere iscritti negli appositi registri, previamente muniti del visto dell'autorità doganale, all'atto dell'effettuazione dell'operazione;

     b) deve essere prestata apposita cauzione a garanzia dei diritti e tributi ai quali le merci sono sottoposte;

     c) entro due giorni lavorativi i documenti di trasporto e commerciali che accompagnano le merci devono essere consegnati all'ufficio doganale unitamente all'originale del documento emesso e devono essere versati i diritti doganali percepiti o garantiti, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 77 del testo unico delle leggi doganali;

     d) deve essere previamente e con congruo anticipo informato l'ufficio doganale, nei casi in cui l'operazione doganale debba essere effettuata presso la sede, lo stabilimento, aree o locali dell'operatore richiedente;

     e) devono essere altresì consegnate tutte le documentazioni, originali, in base alle quali è stata consentita la specifica operazione doganale.

     2. Qualora nel compimento dell'operazione sorgano dubbi sull'esatta natura della merce, sulla regolarità dei documenti che l'accompagnano, sulla sua quantità e valore rispetto ai documenti doganali, di trasporto o commerciali presentati, l'operazione è sospesa e viene immediatamente informato l'ufficio doganale competente.

     3. L'ufficio doganale provvede alla assunzione in carico nei propri registri dei documenti emessi ed alle relative iscrizioni contabili, che rendono definitivo l'accertamento. Gli estremi di registrazione vengono riportati a cura dei centri di assistenza doganale negli appositi registri di cui alla lettera a).

     4. I centri di assistenza doganale sono solidalmente responsabili con il proprietario della merce per le operazioni doganali poste in essere.

 

          Art. 7.

     1. I centri di assistenza doganale sono dotati, dal competente consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali, di un libro repertorio vidimato dal presidente del consiglio compartimentale stesso o da un suo delegato, nel quale devono essere annotati gli adempimenti posti in essere ai sensi degli articoli 4 e 5.

     2. I centri di assistenza doganale sono tenuti a conservare per almeno cinque anni gli atti e i documenti riguardanti la loro attività con l'osservanza delle modalità stabilite dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

     3. I centri di assistenza doganale sono tenuti a fornire, su richiesta dei funzionari dell'Amministrazione doganale, dati ed elementi in loro possesso rilevabili dai registri, atti o documenti, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari.

     4. La direzione della circoscrizione doganale può disporre controlli o riscontri sull'attività svolta negli uffici o negli altri luoghi del centro di assistenza doganale ubicati nel proprio ambito territoriale.

 

          Art. 8.

     1. Per accertare la corretta tenuta dei registri in dotazione ai centri di assistenza doganale, la regolarità delle operazioni eseguite, l'adempimento dei prescritti obblighi, la vigilanza, anche ispettiva, da esercitare sui centri di assistenza doganale, consiste nel riscontro a scandaglio tra le operazioni risultanti dai registri, dalle scritture e da ogni altra documentazione in possesso dei centri di assistenza doganale e gli atti degli uffici doganali e degli utenti che hanno operato presso detti centri e viene esercitata almeno una volta l'anno.

     2. Alla vigilanza di cui al comma 1 procedono gli uffici del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette a mezzo di propri funzionari ispettivi.

     3. Fermo restando ogni diverso obbligo di legge ove dall'esercizio della vigilanza emergano irregolarità in materie di competenza di altro ufficio finanziario o di altra amministrazione, saranno effettuate formali comunicazioni agli uffici interessati.

 

          Art. 9.

     1. Sono escluse dalle procedure di cui all'art. 6 le merci assoggettate a dazi, prelievi o tasse ad effetto equivalente, di cui alla lettera b) dell'art. 7, comma 1-septies, della legge 6 febbraio 1992, n. 66, nonché quelle il cui valore imponibile superi lire ottantamilioni.

     2. Sono altresì esclusi:

     a) i materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185;

     b) i prodotti ad alta tecnologia di cui alla legge 27 febbraio 1992, n. 222;

     c) gli oggetti d'arte, da collezione o di antichità.

 

          Art. 10.

     1. La società autorizzata che eserciti prima della sua iscrizione nell'albo di cui all'art. 3, è diffidata a sospendere l'esercizio dell'attività della direzione generale del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette. La mancata osservanza della diffida comporta nei confronti dei soci l'adozione, da parte del competente consiglio compartimentale, del provvedimento di sospensione temporanea dall'albo di cui alla lettera d) dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

     2. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, di quelle fissate dall'art. 6, comma 1, e di quelle di cui all'art. 7, comma 1, il Ministro delle finanze, previa contestazione degli addebiti, qualora non ritenga di accettare le giustificazioni della società, dispone la sospensione dall'attività per il periodo di un mese.

     3. Salvo le altre più gravi conseguenze di carattere civile e penale il Ministro delle finanze, previa contestazione ed addebiti, qualora non ritenga di accettare le giustificazioni della società, dispone la revoca dell'autorizzazione quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi o ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria nonché quando i dati e gli elementi, richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto la documentazione fornita dall'utente oppure siano stati irregolarmente asseverati dati, dichiarazioni o documenti. Nei casi di particolare gravità il Ministro delle finanze dispone la sospensione cautelare dell'autorizzazione.

     4. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono comunicati al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

     5. Con i provvedimenti vengono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli utenti il regolare svolgimento dell'attività concernente operazioni doganali o altri adempimenti in corso.

     6. Restano salvi eventuali altri provvedimenti sanzionatori previsti per i singoli spedizionieri doganali soci del centro a termini della legge professionale 22 dicembre 1960, n. 1612.

 

          Art. 11.

     1. Le prestazioni professionali di cui agli articoli precedenti, rese su richiesta dell'utenza, sono assoggettate a corrispettivi inderogabili, determinati dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali con le procedure di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed approvate con decreto del Ministro delle finanze.

     2. In caso di violazione di quanto previsto al precedente comma, il consiglio compartimentale competente applica la sanzione di cui all'art. 12, lettere d) od f), della legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

 

          Art. 12.

     1. In via transitoria, e fino al 30 giugno 1993, e comunque solo in occasione della costituzione delle società di cui all'art. 1, comma 1, possono divenire soci anche spedizionieri doganali in possesso del titolo conseguito a termini degli articoli 47 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino essere stati iscritti all'elenco degli spedizionieri doganali di cui all'art. 44 del medesimo testo unico, ininterrottamente da almeno tre anni in qualità di procuratore di spedizioniere doganale libero professionista iscritto all'albo istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

 

          Art. 13.

     1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

ALLEGATO

(Omissis)