§ 5.3.94 - L.R. 13 aprile 1966, n. 4.
Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1966.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:13/04/1966
Numero:4


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A), B) e C) annesse al D.P.Rep. 26 [...]
Art. 2.      E' approvato in L. 205.605.510.100 il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966.
Art. 3.      Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento, delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966, in [...]
Art. 4.      Agli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai [...]
Art. 5.      I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del [...]
Art. 6.      Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative facenti riferimento all'anno finanziario 1965-66, sono inscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966 [...]
Art. 7.      Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative facenti riferimento all'anno finanziario 1965-66, per le finalità di cui ai capitoli indicati nell'allegato n. 2 alla presente [...]
Art. 8.      Per l'anno finanziario 1966 le somme che si inscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo sono autorizzate [...]
Art. 9.      Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere per l'anno 1966, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione delle leggi regionali pubblicate [...]
Art. 10.      Il Presidente della Regione è autorizzato, in dipendenza di spese autorizzate con leggi regionali a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi [...]
Art. 11.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che lo Stato od altri Enti verseranno con [...]
Art. 12.      E' autorizzata la spesa di L. 201.550.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale anagrafe bestiame per l'anno finanziario 1966, che si inscrive al capitolo n. 46 [...]
Art. 13.      E' autorizzata la spesa di L. 1.275.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966, che si inscrive al [...]
Art. 14.      E' autorizzata la spesa di L. 200.000.000 che si inscrive al capitolo n. 330 bis (Assessorato regionale dei lavori pubblici) per contributo all'E.S.C.A.L. da destinare alla manutenzione [...]
Art. 15.      Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, è autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di L. 1.900 milioni per le finalità previste [...]
Art. 16.      Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata per l'anno finanziario 1966 la [...]
Art. 17.      Per l'anno finanziario 1966 l'impiego dello stanziamento inscritto al capitolo n. 407 (Assessorato regionale della Pubblica Istruzione) è destinato agli interventi in favore delle scuole [...]
Art. 18.      L'Assessore regionale per la Pubblica Istruzione, ai fini dell'impiego dello stanziamento del capitolo n. 409, è autorizzato ad istituire nell'anno scolastico 1966-67 scuole sussidiarie purché [...]
Art. 19.      Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, n. 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di L. 8.000.000 quale [...]
Art. 20.      Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1957, n. 40, è autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di L. 1.300 milioni per la finalità della legge regionale [...]
Art. 21.      E' autorizzata la spesa di L. 34.000.000 per contributi a pareggio dei bilanci delle Aziende speciali delle zone industriali per l'anno finanziario 1966 che si inscrive al capitolo n. 501 [...]
Art. 22.      Ai sensi del 2° comma dell'art. 20 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è anticipata nell'anno finanziario 1966 la somma di L. 1.500 milioni a valere della residua quota di spesa di L. [...]
Art. 23.      E' autorizzata la spesa di L. 60.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma turistico-alberghiera per l'anno finanziario 1966 che si inscrive al capitolo n. 531 [...]
Art. 24.      E' autorizzata la spesa di L. 103 milioni per contributi a pareggio dei bilanci delle Aziende autonome termali che si inscrive al capitolo n. 532 (Assessorato regionale del Turismo, delle [...]
Art. 25.      Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, per i fini previsti dall'articolo stesso è autorizzata la spesa di L. 150.000.000 che si inscrive al capitolo [...]
Art. 26.      Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, modificata dalla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 32, per i fini previsti dall'articolo stesso è [...]
Art. 27.      Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9 è autorizzata per l'anno finanziario 1966 per la finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il [...]
Art. 28.      Per le finalità di cui all'art. 3, lettera c), della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, è autorizzata per l'anno finanziario 1966 la ulteriore spesa di L. 250 milioni che si inscrive al [...]
Art. 29.      Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di [...]
Art. 30.      La spesa inscritta al capitolo n. 682 in L. 2 miliardi 500 milioni è destinata anche per la costruzione di canali esterni per l'adduzione di acque delle sorgenti alle reti di distribuzione.
Art. 31.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad anticipare con propri decreti, entro il limite massimo dello stanziamento del capitolo n. 726 dello stato di previsione della spesa annesso alla [...]
Art. 32.      E' autorizzata l'anticipazione, a termini del D.L.P. 9 maggio 1950, n. 17, delle quote ricadenti negli esercizi finanziari dal 1967 al 1969 del contributo straordinario concesso dallo Stato con [...]
Art. 33.      E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966 allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.
Art. 34.      E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1966 allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.
Art. 35.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Assessori regionali, ciascuno [...]
Art. 36.      I residui risultanti al 1° gennaio 1966 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1966, soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito alla [...]
Art. 37.      I residui passivi alla data del 31 dicembre 1965, agli effetti dell'art. 36 della legge di contabilità, sono regolati come appresso :
Art. 38.      Le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 20 marzo 1948, n. 700, si applicano a tutti gli ordini di accreditamento emessi dall'Assessorato per l'Agricoltura e le Foreste a favore dei propri [...]
Art. 39.      E' approvato il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966.
Art. 40.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1966.


§ 5.3.94 - L.R. 13 aprile 1966, n. 4.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1966.

(G.U.R. 13 aprile 1966, n. 18).

 

Art. 1.

     E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A), B) e C) annesse al D.P.Rep. 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonché il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1966, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella A).

     E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 2.

     E' approvato in L. 205.605.510.100 il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966.

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento, delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 4.

     Agli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

     L'inscrizione delle somme occorrenti, ai capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, è disposta con decreto del Presidente della Regione.

 

     Art. 5.

     I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi nn 2 e 3, annessi alla presente legge.

     Per i capitoli compresi nell'elenco n. 2, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.

     Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione.

 

     Art. 6.

     Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative facenti riferimento all'anno finanziario 1965-66, sono inscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1966 nell'importo indicato nell'allegato n. 1 alla presente legge.

 

     Art. 7.

     Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative facenti riferimento all'anno finanziario 1965-66, per le finalità di cui ai capitoli indicati nell'allegato n. 2 alla presente legge, sono differiti agli esercizi indicati nell'allegato stesso.

 

     Art. 8.

     Per l'anno finanziario 1966 le somme che si inscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'allegato n. 3 alla presente legge.

 

     Art. 9.

     Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere per l'anno 1966, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione delle leggi regionali pubblicate successivamente al 22 novembre 1965, utilizzando a copertura delle maggiori spese i fondi inscritti ai capitoli 85 e 543 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 10.

     Il Presidente della Regione è autorizzato, in dipendenza di spese autorizzate con leggi regionali a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi inscritti ai capitoli nn. 85, 534 e 544.

     Per gli effetti del comma precedente, il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi inscritti ai predetti capitoli nn. 85, 543 e 544.

 

     Art. 11.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che lo Stato od altri Enti verseranno con imputazione ai capitoli nn. 169 e 170 dello stato. di previsione dell'entrata, per interventi da effettuare nel territorio della Regione.

     Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme versate.

 

     Art. 12.

     E' autorizzata la spesa di L. 201.550.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale anagrafe bestiame per l'anno finanziario 1966, che si inscrive al capitolo n. 46 (Presidenza della Regione).

 

     Art. 13.

     E' autorizzata la spesa di L. 1.275.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966, che si inscrive al capitolo n. 165 (Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste).

 

     Art. 14.

     E' autorizzata la spesa di L. 200.000.000 che si inscrive al capitolo n. 330 bis (Assessorato regionale dei lavori pubblici) per contributo all'E.S.C.A.L. da destinare alla manutenzione straordinaria degli alloggi a tipo popolare.

 

     Art. 15.

     Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, è autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di L. 1.900 milioni per le finalità previste dal decreto legislativo medesimo e per quelle previste dal decreto legislativo del Presidente della Regione 31 ottobre 1951, n. 31, che si inscrive al capitolo n. 384 (Assessorato regionale del Lavoro e della Cooperazione).

     La spesa di cui al precedente comma, per l'importo non inferiore a L. 1.000 milioni, è destinata alla istituzione di cantieri scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione 31 ottobre 1951 n. 31.

 

     Art. 16.

     Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di lire 500 milioni che si inscrive al capitolo n. 385 (Assessorato regionale del Lavoro e della Cooperazione).

     Le somme inscritte nel capitolo predetto sono versate al (Fondo Siciliano per l'Assistenza ed il Collocamento dei Lavoratori disoccupati) e sono utilizzate, per le finalità di cui al comma precedente, con l'osservanza delle seguenti modalità:

     a) la emanazione del decreto di concessione del finanziamento, da adottarsi dall'Assessore regionale per il Lavoro e la Cooperazione. di concerto con quello per i Lavori Pubblici, è subordinata alla presentazione della lettera ministeriale di autorizzazione del cantiere, del progetto relativo alle opere autorizzate, del calcolo analitico dei materiali occorrenti e di un elenco riepilogativo dei materiali stessi;

     b) il pagamento del finanziamento accordato è autorizzato per il 50% con lo stesso decreto di concessione del finanziamento e per il rimanente importo ad avvenuta presentazione della documentazione della spesa sostenuta e della relazione tecnica finale delle opere eseguite, redatta dall'Ufficio Tecnico vigilatore. Detta relazione dovrà specificare l'ammontare dei materiali effettivamente impiegati e la rispondenza degli stessi a quelli previsti in perizia, sia per quantità che per qualità, nonché la rispondenza delle opere realizzate a quelle autorizzate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

 

     Art. 17.

     Per l'anno finanziario 1966 l'impiego dello stanziamento inscritto al capitolo n. 407 (Assessorato regionale della Pubblica Istruzione) è destinato agli interventi in favore delle scuole materne, degli asili e dei giardini di infanzia sussidiati nell'anno scolastico 1963-64.

 

     Art. 18.

     L'Assessore regionale per la Pubblica Istruzione, ai fini dell'impiego dello stanziamento del capitolo n. 409, è autorizzato ad istituire nell'anno scolastico 1966-67 scuole sussidiarie purché risultino istituite e regolarmente funzionanti fino al termine dell'anno scolastico precedente, e sempre che abbiano tutti i requisiti voluti dalla legge 23 settembre 1947, n. 13 e leggi successive, provvedendo alla loro chiusura nel corso dell'anno scolastico ove venissero a mancare i requisiti predetti.

     I corsi di cui al comma precedente non devono essere istituiti, e ove istituiti saranno soppressi, se gli insegnanti già addetti nell'anno scolastico 1965-66 abbiano comunque assunto altri incarichi.

     Le somme non impegnate costituiscono economie di bilancio.

 

     Art. 19.

     Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, n. 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di L. 8.000.000 quale contributo nelle spese di funzionamento della scuola di perfezionamento di diritto regionale presso l'Università di Palermo, che si inscrive al capitolo n. 442 (Assessorato regionale della Pubblica Istruzione).

 

     Art. 20.

     Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1957, n. 40, è autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di L. 1.300 milioni per la finalità della legge regionale medesima, che si inscrive al capitolo n. 477 (Assessorato regionale della Sanità).

 

     Art. 21.

     E' autorizzata la spesa di L. 34.000.000 per contributi a pareggio dei bilanci delle Aziende speciali delle zone industriali per l'anno finanziario 1966 che si inscrive al capitolo n. 501 (Assessorato regionale dello Sviluppo Economico), destinata quanto a L. 16.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Catania, quanto a L. 10.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Palermo, quanto a L. 4 milioni all'Azienda speciale della zona industriale di Caltanissetta, quanto a L. 800.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Ragusa e quanto a L. 3.200.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Porto Empedocle.

 

     Art. 22.

     Ai sensi del 2° comma dell'art. 20 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è anticipata nell'anno finanziario 1966 la somma di L. 1.500 milioni a valere della residua quota di spesa di L. 1.800 milioni ricadente nell'anno finanziario 1969.

 

     Art. 23.

     E' autorizzata la spesa di L. 60.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma turistico-alberghiera per l'anno finanziario 1966 che si inscrive al capitolo n. 531 (Assessorato regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti).

 

     Art. 24.

     E' autorizzata la spesa di L. 103 milioni per contributi a pareggio dei bilanci delle Aziende autonome termali che si inscrive al capitolo n. 532 (Assessorato regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti), destinata:

     - quanto a L. 15 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1966 dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca, quanto a lire 7.509.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1964 dell'Azienda medesima;

     - quanto a L. 11.300.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1966 dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale, quanto a L. 59.191.000 per contributo a pareggio dei bilanci degli esercizi 1964 e 1965 dell'Azienda medesima;

     - quanto a L. 10.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'esercizio 1966 dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento.

 

     Art. 25.

     Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, per i fini previsti dall'articolo stesso è autorizzata la spesa di L. 150.000.000 che si inscrive al capitolo n. 568 (Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste).

 

     Art. 26.

     Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, modificata dalla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 32, per i fini previsti dall'articolo stesso è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di lire 70 milioni annue decorrenti dall'anno finanziario 1966.

     Alla spesa di cui sopra si fa fronte mediante riduzione di pari importo della spesa annua autorizzata con l'art. 3 della legge regionale 6 marzo 1962, n. 4.

 

     Art. 27.

     Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9 è autorizzata per l'anno finanziario 1966 per la finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di L. 200 milioni annui.

 

     Art. 28.

     Per le finalità di cui all'art. 3, lettera c), della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, è autorizzata per l'anno finanziario 1966 la ulteriore spesa di L. 250 milioni che si inscrive al capitolo n. 678 (Assessorato regionale dei Lavori Pubblici)

 

     Art. 29.

     Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di L. 2.500.000 annue decorrente dall'anno finanziario 1966 per le finalità della predetta legge regionale numero 3.

 

     Art. 30.

     La spesa inscritta al capitolo n. 682 in L. 2 miliardi 500 milioni è destinata anche per la costruzione di canali esterni per l'adduzione di acque delle sorgenti alle reti di distribuzione.

 

     Art. 31.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad anticipare con propri decreti, entro il limite massimo dello stanziamento del capitolo n. 726 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, le somme occorrenti per la costruzione della sede degli uffici del Commissariato dello Stato per la Regione siciliana.

 

     Art. 32.

     E' autorizzata l'anticipazione, a termini del D.L.P. 9 maggio 1950, n. 17, delle quote ricadenti negli esercizi finanziari dal 1967 al 1969 del contributo straordinario concesso dallo Stato con il secondo comma dell'art. 2 della legge 6 aprile 1965, n. 351.

 

     Art. 33.

     E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966 allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

 

     Art. 34.

     E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1966 allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

 

     Art. 35.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte per la ripartizione territoriale dei Fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e del bilancio della Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1966.

 

     Art. 36.

     I residui risultanti al 1° gennaio 1966 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1966, soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.

     Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

 

     Art. 37.

     I residui passivi alla data del 31 dicembre 1965, agli effetti dell'art. 36 della legge di contabilità, sono regolati come appresso :

     - quelli provenienti dalla parte ordinaria del bilancio dell'esercizio 1963-64, restano perenti agli effetti amministrativi alla data del 31 dicembre 1966;

     - quelli dei capitoli di parte straordinaria per i quali l'ultimo stanziamento venne inscritto nel bilancio per l'esercizio 1962-63, non riguardanti somme che la Regione ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite, sono mantenuti fino al 31 dicembre 1966.

 

     Art. 38.

     Le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 20 marzo 1948, n. 700, si applicano a tutti gli ordini di accreditamento emessi dall'Assessorato per l'Agricoltura e le Foreste a favore dei propri uffici periferici.

 

     Art. 39.

     E' approvato il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1966.

 

     Art. 40.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1966.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Tabelle.

     (Omissis).