§ 5.3.69 - L.R. 8 aprile 1958, n. 9.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:08/04/1958
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Nello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1957-1958, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata dall'Assessore [...]
Art. 2.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1957-1958, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, firmata dall'Assessore [...]
Art. 3.      Nell'elenco n. 1 allegato al bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1957-58, approvato con l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, sono inseriti i capitoli di [...]
Art. 4.      A norma dell'art. 100 del D.P. 29 ottobre 1957, n. 3, che approva il regolamento per la esecuzione del D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6, concernente l'ordinamento amministrativo degli enti locali [...]
Art. 5.      La spesa autorizzata con l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, è ridotta a L. 104 milioni ed è attribuita per le finalità di cui ai capitoli n. 503, 504 e 505 (rubrica "Affari [...]
Art. 6.      La spesa autorizzata con l'art. 44 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, è ridotta a L. 103 milioni ed è attribuita per le finalità di cui ai capitoli 699, 700 e 701 (rubrica "Pesca, [...]
Art. 7.      L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 45 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, per la parte relativa ai capitoli n. 396 e 707 (rubrica "Pubblica Istruzione"), è aumentata di L. [...]
Art. 8.      L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 48 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, è ridotta di L. 30.000.000.
Art. 9.      L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 50 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, per la parte relativa al capitolo n. 754, è ridotta di L. 8 milioni 200.000.
Art. 10.      Per la gestione del fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72, è istituita, ai sensi dell'art. 5 del D.L.P. 9 maggio 1950, n. 17, la "Azienda speciale per il [...]
Art. 11.      Alle maggiori spese risultanti dalla tabella B, si fa fronte con le maggiori entrate di cui alla tabella A.
Art. 12.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.3.69 - L.R. 8 aprile 1958, n. 9.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958 (primo provvedimento).

(G.U.R. 9 aprile 1958, n. 20).

 

Art. 1.

     Nello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1957-1958, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata dall'Assessore per il bilancio.

 

     Art. 2.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1957-1958, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, firmata dall'Assessore per il bilancio.

 

     Art. 3.

     Nell'elenco n. 1 allegato al bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1957-58, approvato con l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, sono inseriti i capitoli di spese di cui all'annessa tabella C, firmata dallo Assessore per il bilancio.

 

     Art. 4.

     A norma dell'art. 100 del D.P. 29 ottobre 1957, n. 3, che approva il regolamento per la esecuzione del D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6, concernente l'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana, il capitolo n. 128 inscritto nella rubrica "Amministrazione Civile", dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1957- 58, è soppresso ed in sua voce si istituisce, nella rubrica "Finanze", il capitolo n. 195 ter.

     Gli impegni assunti sul conto della competenza del capitolo n. 128 ed i residui vigenti al 1° luglio 1957, si intendono rispettivamente assunti e vigenti sul capitolo numero 195 ter.

     I pagamenti disposti, sia sul conto della competenza, sia sul conto dei residui del capitolo n. 128, si intendono disposti sul capitolo n. 195 ter.

 

     Art. 5.

     La spesa autorizzata con l'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, è ridotta a L. 104 milioni ed è attribuita per le finalità di cui ai capitoli n. 503, 504 e 505 (rubrica "Affari Economici"), giusta la seguente ripartizione:

     Cap. n. 503 L. 29.000.000;

     Cap. n. 504 L. 5.000.000;

     Cap. n. 505 L. 70.000.000.

 

     Art. 6.

     La spesa autorizzata con l'art. 44 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, è ridotta a L. 103 milioni ed è attribuita per le finalità di cui ai capitoli 699, 700 e 701 (rubrica "Pesca, Attività Marinara ed Artigianato"), giusta la seguente ripartizione:

     Cap. n. 699 L. 70.000.000;

     Cap. n. 700 L. 8.000.000;

     Cap. n. 701 L. 25.000.000.

 

     Art. 7.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 45 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, per la parte relativa ai capitoli n. 396 e 707 (rubrica "Pubblica Istruzione"), è aumentata di L. 30.000.000, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

     Cap. n. 396 L. 25.000.000;

     Cap. n. 707 L. 5.000.000.

 

     Art. 8.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 48 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, è ridotta di L. 30.000.000.

 

     Art. 9.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 50 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, per la parte relativa al capitolo n. 754, è ridotta di L. 8 milioni 200.000.

 

     Art. 10.

     Per la gestione del fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72, è istituita, ai sensi dell'art. 5 del D.L.P. 9 maggio 1950, n. 17, la "Azienda speciale per il potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane" [1].

     Per la gestione della Azienda speciale di cui al precedente comma sono istituiti i capitoli n. 185 bis e 775 bis, rispettivamente, di entrata e di spesa, ripartiti e sviluppati in articoli come dalla annessa tabella "D", firmata dallo Assessore per il bilancio.

     La gestione dell'Azienda speciale per il potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane, è regolata dalle norme di carattere comune sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale e da quelle particolari di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72 e da quelle regolamentari di cui agli artt. 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Regione 23 febbraio 1955, n. 2.

 

     Art. 11.

     Alle maggiori spese risultanti dalla tabella B, si fa fronte con le maggiori entrate di cui alla tabella A.

 

     Art. 12.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Tabelle

     (Omissis).

 

 


[1] L'Azienda è stata soppressa dall'art. 8 della L.R. 20 marzo 1972, n. 11.