§ 3.13.35 - L.R. 13 marzo 1982, n. 14.
Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.13 turismo e industria alberghiera
Data:13/03/1982
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Definizione).
Art. 2.  (Norme urbanistiche).
Art. 3.  (Nulla-osta per la costruzione).
Art. 4.  (Autorizzazione all'esercizio).
Art. 5.  (Procedura).
Art. 6.  (Assicurazione).
Art. 7.  (Gestore e rappresentante).
Art. 8.  (Cessazione temporanea o definitiva).
Art. 9.  (Classificazione).
Art. 10.  (Notificazioni della classifica e ricorsi).
Art. 11.  (Tariffe).
Art. 12.  (Notifica delle persone alloggiate).
Art. 13.  (Vigilanza).
Art. 14.  (Sanzioni).
Art. 15.  (Campeggi mobili occasionali).
Art. 16.  (Norme relative ai complessi esistenti).


§ 3.13.35 - L.R. 13 marzo 1982, n. 14.

Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.

(G.U.R. 20 marzo 1982, n. 12).

 

Art. 1. (Definizione).

     Le aziende ricettive all'aria aperta sono i parchi di campeggio, esercizi pubblici a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio ai turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, purché trasportabili dal turista per via ordinaria e senza ricorrere a trasporto eccezionale, nonché ai relativi mezzi di trasporto.

     I parchi di campeggio possono disporre di ristorante, bar, spaccio alimentare e generi vari, tabacchi e altri servizi accessori.

     3. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulottes, camper e case mobili installate a cura della gestione senza richiedere autorizzazione o concessione edilizia, purché conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento; è consentita inoltre la presenza di manufatti allestiti per il pernottamento purché non occupino una superficie complessiva superiore al 35 per cento di quella totale delle piazzole [1].

     4. Tali manufatti non possono avere superficie coperta inferiore a metri quadri 5 e superiore a metri quadri 8 per persona da alloggiare [2].

     I parchi di campeggio devono possedere i requisiti indicati nelle allegate tabelle.

     Non è consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con esercizi alberghieri o stabilimenti balneari.

 

     Art. 2. (Norme urbanistiche).

     I campeggi devono essere realizzati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle tabelle costituenti gli allegati A, B, C e D della presente legge e nelle aree appositamente indicate negli strumenti urbanistici generali comunali.

     2. Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati si possono insediare tutte le strutture previste dalla presente legge [3].

     I campeggi di cui al precedente articolo costituiscono lottizzazioni per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo ai sensi dell'art. 15 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.

     L'approvazione dei suddetti piani di lottizzazione è regolata dall'art. 14 della sopra richiamata L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.

     5. E' vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 [4].

     Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché i servizi e gli impianti necessari all'insediamento sono a totale carico del lottizzante non sussistendo l'obbligo della cessione degli stessi al Comune ai sensi dell'art. 15 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.

     Il lottizzante è tenuto a corrispondere al Comune il contributo sul costo di costruzione determinato dal D. Ass. n. 67 del 10 marzo 1980.

     7 bis. I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto della presente legge nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione. I comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle predette aree la permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive [5].

 

     Art. 3. (Nulla-osta per la costruzione).

     Le domande intese ad ottenere il nulla-osta per la costruzione e per l'esercizio dei complessi di cui all'art. 1 devono essere redatte in carta legale e presentate al Comune.

     Le domande per il nulla-osta di costruzione devono essere corredate da:

     a) una relazione illustrativa con indicati:

     1) le complete generalità del proprietario;

     2) la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto;

     3) ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso;

     b) la prova della libera disponibilità del suolo interessato all'allestimento;

     c) la seguente documentazione tecnica:

     1) fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, con indicazione delle particelle fondiarie interessate;

     2) planimetria generale in scala sufficiente ad individuare chiaramente la localizzazione di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione;

     3) elaborati esecutivi degli impianti fissi;

     4) concessione edilizia ed eventuale nulla-osta agli effetti paesaggistici.

     I documenti di cui ai nn. 2 e 3 della lett. c devono riportare l'attestazione comunale di conformità agli elaborati utilizzati per il rilascio della concessione edilizia e, per il parere favorevole ai fini igienico-sanitari, devono essere vistati dalla competente autorità sanitaria locale.

     Sulle domande per l'allestimento di nuovi complessi deve essere sentito il parere del consiglio dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

     Il parere dell'Ente provinciale per il turismo deve essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta comunale.

     Il provvedimento del Comune deve essere adottato entro e non oltre gli ulteriori 60 giorni.

 

     Art. 4. (Autorizzazione all'esercizio).

     L'entrata in esercizio e la relativa gestione dei complessi indicati nel precedente art. 1 è subordinata, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1, alla preventiva autorizzazione del sindaco del Comune interessato.

     La suddetta autorizzazione è riferita anche ad ogni attività di vendita, eventualmente da esercitare a favore esclusivo degli ospiti, ai sensi dell'art. 30 del regolamento di esecuzione della L. 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, approvato con D.M. 14 gennaio 1972.

     L'autorizzazione all'apertura dei campeggi di cui al precedente comma deve indicare il numero massimo di persone ospitabili nell'esercizio.

     L'autorizzazione all'esercizio è concessa ai titolari che hanno la disponibilità del complesso.

     Nei parchi di campeggio l'occupazione delle piazzole e gli allestimenti nel periodo di apertura al pubblico sono subordinate all'effettiva presenza degli ospiti.

     Può derogarsi da quanto stabilito nel precedente comma per periodi limitati e comunque non coincidenti con quelli di alta stagione estiva, espressamente indicati nell'autorizzazione del Comune.

     L'autorizzazione di cui ai commi precedenti deve essere debitamente esposta al pubblico.

 

     Art. 5. (Procedura).

     Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni all'esercizio dei complessi di cui all'art. 1, devono essere redatte in carta legale e presentate al Comune.

     Le domande per l'esercizio dei complessi, a firma dei richiedenti, devono essere corredate da:

     a) una relazione illustrativa con indicati:

     1) le complete generalità del gestore;

     2) la categoria di classificazione richiesta per l'esercizio;

     3) i periodi di apertura dell'impianto;

     b) certificato relativo alla classificazione attribuita dall'Ente provinciale per il turismo ai sensi del successivo art. 9;

     c) la ricevuta del versamento, a norma della vigente legislazione, delle singole tasse sulle concessioni;

     d) certificato di abitabilità e agibilità del complesso;

     e) copia del regolamento con il quale viene organizzata la vita interna del complesso;

     f) copia conforme della polizza di assicurazione di cui all'art. 6.

     Avverso il diniego all'apertura e all'esercizio dei complessi è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica comunale all'interessato, all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, il quale decide in via definitiva entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

     Dei provvedimenti di cui al precedente articolo il Comune dà immediata comunicazione alla Regione, all'Ente provinciale per il turismo e alle autorità di pubblica sicurezza.

     L'autorizzazione all'esercizio viene rinnovata annualmente, mediante pagamento delle tasse di concessione dovute a qualsiasi titolo.

 

     Art. 6. (Assicurazione).

     I titolari dei parchi di campeggio devono essere assicurati per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti.

 

     Art. 7. (Gestore e rappresentante).

     Gli enti, le organizzazioni e i privati che aspirino ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente art. 4, devono designare un gestore dell'esercizio, che deve essere indicato nell'autorizzazione stessa.

     Il titolare o il gestore dell'esercizio possono designare un rappresentante che assuma i loro stessi obblighi e deve essere indicato nell'autorizzazione.

     Titolare e gestore dell'esercizio e il loro rappresentante devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del testo unico leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, nell'ambito del-complesso autorizzato, di quelle del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento, di ogni altra norma comunque prescritta dalla legislazione vigente, nonché dal regolamento interno del campeggio approvato contestualmente all'autorizzazione comunale.

     Essi, in ogni caso, devono attenersi alle disposizioni di cui all'art. 109 del citato T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

 

     Art. 8. (Cessazione temporanea o definitiva).

     Della cessazione temporanea o definitiva dell'attività dei parchi di campeggio dev'essere dato preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contemporaneo avviso al Comune con la designazione, nel caso di cambio di gestione, di altro gestore responsabile; la mancata designazione nei termini suddetti comporta la revoca dell'autorizzazione.

     Qualora si tratti di complessi ad attività non stagionale, il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea del complesso stesso deve indicarne la durata, che non può essere superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile ad un anno per fondate e documentate ragioni.

 

     Art. 9. (Classificazione).

     Tutti i parchi di campeggio in esercizio nella Regione sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

     L'attribuzione della classifica ha luogo sulla base dei requisiti indicati nelle tabelle allegate alla presente legge e dev'essere indicata nell'autorizzazione comunale per l'esercizio del complesso.

     La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente. Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

     La nuova classificazione è operante dal 1° gennaio 1982.

     E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'esterno e all'interno di ciascun complesso il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate.

     All'assegnazione della categoria provvede l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio con provvedimento del consiglio di amministrazione adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente il quinquennio di validità della classificazione stessa.

     Entro il precedente 31 agosto i titolari o i gestori dei complessi dovranno far pervenire all'Ente provinciale per il turismo, debitamente compilati in ogni loro parte, i moduli per la classifica che riceveranno in tempo utile dai predetti Enti provinciali per il turismo.

     Per i nuovi complessi aperti durante il quinquennio la classifica ha valore per il quinquennio in corso. Sulla domanda di classificazione l'Ente provinciale per il turismo deve provvedere entro trenta giorni.

     Qualora vengano eseguiti lavori di trasformazione o ammodernamento degli impianti e dei servizi esistenti, può essere chiesta in ogni tempo l'assegnazione del complesso ad una diversa categoria.

     Qualora, peraltro, durante il quinquennio si verifichino cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica, può, d'ufficio, provvedersi all'assegnazione del complesso alla categoria corrispondente alle mutate condizioni.

     Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso ai sensi del successivo articolo.

 

     Art. 10. (Notificazioni della classifica e ricorsi).

     Il provvedimento di classifica di cui al precedente articolo è comunicato al titolare e al gestore mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Possono ricorrere tanto i proprietari che i gestori dei complessi e il ricorso è esperibile sia avverso il provvedimento concernente il proprio complesso, sia avverso quello relativo ad altri complessi della medesima provincia.

     L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti decide in via definitiva; la decisione è comunicata all'interessato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     La classifica definitiva viene dagli Enti provinciali per il turismo comunicata ai Comuni competenti per territorio nonché alla Regione quando non sia stato presentato ricorso.

 

     Art. 11. (Tariffe).

     I gestori dei campeggi sono obbligati a denunciare agli Enti provinciali per il turismo, entro il 15 novembre di ogni anno, le tariffe dei vari servizi, comprensive di I.V.A., che intendono applicare nell'anno successivo.

     Le tariffe sono approvate dall'Ente provinciale per il turismo competente, sentite le associazioni di categoria dei gestori e degli utenti.

     I titolari dei complessi di nuova apertura devono presentare tempestivamente la denuncia di cui al primo comma per le tariffe da applicare fin dall'inizio dell'attività del complesso stesso.

     E' fatto obbligo di tenere esposto all'ingresso del complesso e nell'ufficio di ricevimento la tabella delle tariffe approvate dall'Ente provinciale per il turismo.

     Entro il mese di febbraio di ogni anno gli Enti provinciali per il turismo pubblicheranno, dandone ampia diffusione, l'elenco dei campeggi autorizzati nelle rispettive province, con l'indicazione della classifica attribuita nonché delle tariffe approvate per ciascun complesso ai sensi del primo comma.

 

     Art. 12. (Notifica delle persone alloggiate).

     Per la notifica delle persone alloggiate, i titolari o i gestori dei complessi autorizzati devono compilare per ogni singolo ospite i modelli prescritti in tre copie, due delle quali da recapitare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza, sia all'arrivo che alla partenza dell'ospite, salvo i casi di complessi situati in località isolate per i quali il recapito deve essere effettuato nel più breve tempo possibile. Sui modelli, oltre che le complete generalità, nazionalità ed il luogo di residenza degli ospiti, devono essere annotati le date di arrivo e di partenza, il numero di targa e la nazionalità degli automezzi introdotti nei complessi.

     Le terze copie dei modelli sostituiscono il registro previsto dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e devono essere numerate progressivamente e conservate presso l'esercizio per un triennio.

     E' fatto obbligo di compilare tempestivamente gli appositi modelli ISTAT da trasmettere all'Ente provinciale per il turismo competente direttamente o tramite le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

 

     Art. 13. (Vigilanza).

     La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dai Comuni, dalle autorità di pubblica sicurezza, dalle autorità sanitarie e dagli Enti provinciali per il turismo per quanto di rispettiva competenza.

 

     Art. 14. (Sanzioni).

     Le autorizzazioni di cui all'art. 4 della presente legge possono essere revocate in ogni tempo venendo meno alcuni dei requisiti soggettivi previsti per la concessione.

     Nel caso di carenza di alcuni dei requisiti oggettivi previsti per la concessione e quando l'attività del complesso abbia dato luogo ad irregolarità tecnico-amministrative, può procedersi alla sospensione temporanea dell'autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro il termine assegnato, alle prescrizioni delle autorità concedenti; nei casi di carenze più gravi e nell'ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, può procedersi alla revoca delle autorizzazioni.

     In caso di persistente inadempienza dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge o di grave violazione dei medesimi, il Comune può disporre la sospensione delle autorizzazioni sino a quando il titolare o il gestore non abbiano provveduto a quanto richiesto.

     Per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni deve essere richiesto dal Comune il parere motivato dell'Ente provinciale per il turismo.

     Avverso i provvedimenti di sospensione temporanea o di revoca delle autorizzazioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro 30 giorni dalla notifica agli interessati.

     Il titolare o il gestore che attribuisca al proprio complesso con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di lire 500.000.

     Chiunque allestisca od eserciti uno dei complessi indicati dalla presente legge sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto, oltre all'immediata chiusura, alla sanzione amministrativa di lire 2.000.000.

     Nei complessi indicati dalla presente legge l'applicazione di tariffe superiori a quelle approvate comporta la sanzione amministrativa di lire 1.000.000, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria.

     Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.

     Nei casi di recidiva di cui ai commi precedenti può procedersi alla revoca delle relative autorizzazioni.

     La mancata esposizione al pubblico delle autorizzazioni di cui all'art. 4 o delle tariffe denunciate comporta la sanzione amministrativa di lire 500.000.

     Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni amministrative e penali discendenti dalla L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, relativamente agli insediamenti abusivi o non rispondenti alla concessione.

 

     Art. 15. (Campeggi mobili occasionali).

     Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per i campeggi mobili occasionalmente organizzati per brevi periodi da associazioni che abbiano per fine istituzionale anche la pratica dello sport e del turismo in caso di manifestazioni eccezionali.

     Sarà in ogni caso necessario chiedere l'autorizzazione al Comune interessato, fatte salve le norme riguardanti la pubblica sicurezza e i requisiti igienico-sanitari essenziali.

 

     Art. 16. (Norme relative ai complessi esistenti).

     Nella prima applicazione della presente legge i titolari di campeggi già autorizzati ai sensi della precedente legislazione per l'anno in corso conservano tale titolo per lo stesso anno e conseguono di diritto, per gli anni successivi, le autorizzazioni di cui al precedente art. 4, assumendo in ogni caso l'unica denominazione di «parchi di campeggio», purché siano in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e ne facciano espressa richiesta al competente Comune entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

     Nel caso in cui i complessi indicati al primo comma non posseggano i requisiti minimi indispensabili per la classificazione a norma della presente legge, il mantenimento delle autorizzazioni è subordinato all'esecuzione degli interventi necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi alle norme suddette, fatta eccezione delle superfici minime previste al punto primo dell'allegato A.

     Detto adeguamento dovrà avvenire entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     I parchi di campeggio esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente autorizzati ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 326, possono mantenere gli allestimenti fissi ricettivi esistenti anche se in misura superiore al 20% della superficie totale delle piazzole, salva la rispondenza allo strumento urbanistico, sia per la destinazione d'uso e parametri relativi, sia sotto il profilo della regolarità.

     Le disposizioni di cui alle LL.RR. 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70, si applicano anche ai parchi di campeggio sempreché i proprietari abbiano presentato, nei termini di cui alle leggi sopra indicate, istanza per il rilascio delle concessioni in sanatoria.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di campeggi che abbiano ottenuto o abbiano richiesto la concessione in sanatoria ai sensi del comma precedente.

 

 

ALLEGATO A

Requisiti generali dei campeggi

 

1) Terreno.

     Il suolo deve essere sistemato e regolarizzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e in modo da consentire un'agevole percorribilità ai veicoli anche con traino.

     La superficie minima non può essere inferiore a 10.000 mq.

 

2) Recinzione.

     Dato che gli accessi al terreno devono essere controllabili, si rende necessaria una recinzione lungo il perimetro. Questa recinzione sarà costruita artificialmente con cancellate o reti metalliche in corrispondenza degli spazi aperti al pubblico (strade, piazze ecc.); per evitare la visuale verso l'impianto si dovrà completare la recinzione con siepi od altro.

     E' vietata l'installazione di impianti di campeggio sulla riva del mare, sulle sponde dei laghi e dei fiumi ecc. ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12 giugno 1976, n. 78.

 

3) Accessi.

     Il terreno deve essere facilmente accessibile da tutti i veicoli trainanti i mezzi propri di pernottamento e soggiorno.

 

4) Installazioni sanitarie.

     Le installazioni sanitarie, comprendenti i vari apparecchi sanitari prescritti per ogni categoria di campeggio, ai fini della classifica, devono essere costituiti da edifici in muratura o altro materiale comunque idoneo a garantirne la durabilità nel tempo e la facilità della pulizia. I pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non assorbente o poroso (cioè grés, porcellana ecc.). Appositi chiusini a pavimento consentiranno il deflusso delle acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari saranno in porcellana, oppure in fireclay oppure in acciaio inox; comunque in materiale non assorbente e di facile pratica pulizia.

     I gruppi di servizio sanitari saranno il più possibile distribuiti sul terreno onde evitare che l'equipaggio più distante debba superare una distanza superiore ai 100 mt. per raggiungerli.

     Nel caso di campeggi invernali situati oltre gli 800 metri sul livello del mare tutti i locali debbono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi e nelle docce è necessaria l'erogazione anche di acqua calda.

     Nel caso di impianti che svolgono l'attività anche invernale, nelle docce è necessaria l'erogazione anche di acqua calda.

 

5) Approvvigionamento idrico.

     La dotazione minima di acqua potabile è fissata in 50 litri per persona e per giorno. Il rimanente fabbisogno di acqua, anche non potabile, per i servizi di pulizia ed altro, è fissato in altri 60 litri per persona e per giorno.

     Possibilmente l'acqua deve provenire da acquedotti comunali, ma può anche essere prelevata da pozzi o sorgenti private.

     In questo caso è necessario sottoporre tali acque ai periodici controlli previsti dalle competenti autorità sanitarie.

 

6) Acque reflue di scarico.

     I campeggi devono essere dotati di impianti di depurazione delle acque reflue, ai sensi della legislazione regionale e nazionale in vigore qualora non sia possibile allacciarsi alle fognature.

     La fascia di rispetto attorno agli impianti suddetti non può essere inferiore a mt. 25.

 

7) Allontanamento rifiuti solidi.

     I rifiuti solidi verranno raccolti su tutta l'estensione del terreno mediante pattumiere in materiale facilmente lavabile o in sacchetti di plastica a perdere sostenuti da appositi apparecchi.

     Il numero delle pattumiere deve essere calcolato in base al numero degli ospiti autorizzati, tenendo conto di un volume di 4 dm3 per ospite al giorno.

     Giornalmente i rifiuti solidi devono essere allontanati dal campeggio a cura dei servizi pubblici. In caso di emergenza il gestore provvederà all'allontanamento dei rifiuti solidi.

 

8) Mezzi antincendio.

     Gli estintori a polvere e gli idranti devono essere installati in luoghi ben visibili e di facile accesso a chiunque, secondo le disposizioni emanate dai locali Vigili del fuoco.

 

9) Illuminazione.

     L'illuminazione notturna è prescritta nelle strade di viabilità interna principale e per i servizi igienici. Comunque tutti gli impianti devono rispettare le norme ENPI-CEI.

 

10) Telefono.

     Tutti gli impianti dovranno essere muniti di telefono anche se non a disposizione degli ospiti, tranne in casi di impossibilità oggettiva di installazione.

 

11) Pronto soccorso.

     Anche gli impianti dove non sia obbligatorio il locale di visita medica dovranno essere muniti di cassetta di pronto soccorso con i medicamenti e materiali che indicherà l'autorità sanitaria locale.

 

12) Impianti di distribuzione elettrica.

     Gli impianti di distribuzione di elettricità alle piazzole dovranno essere costruiti secondo le normative ENPI-CEI onde garantire l'incolumità nel servizio.

 

 

ALLEGATO B

Criteri di classificazione dei campeggi

 

     1) I parchi di campeggio vengono suddivisi in 4 categorie denominate: una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle.

     Il campeggio «una stella» sarà il più semplice, quello «quattro stelle» sarà il più completo e confortevole.

     2) I fattori oggettivi che caratterizzano l'attribuzione della categoria ad un parco di campeggio sono:

     a) la superficie lorda della piazzola e posto equipaggio tipo;

     b) la dotazione di servizi igienico-sanitari;

     c) la dotazione di servizi vari;

     d) la dotazione di attrezzature complementari;

     e) la dotazione di attrezzature sportive e ricreative.

     Quanto sopra ovviamente presuppone che esistano tutte le caratteristiche tecniche comuni a tutti i parchi già descritti nell'allegato A.

     3) Intendesi per posto-equipaggio o piazzola la superficie a disposizione di ciascun equipaggio per la sua sosta.

     4) Intendesi per equipaggio tipo, valutato, per convenzione, di 3 persone, l'insieme omogeneo di persone che pernottano al campeggio usufruendo di un unico posto per equipaggio.

     5) Intendesi per superficie totale di un parco di campeggio la reale superficie recintata di tutto il complesso indipendentemente dall'uso a cui essa è destinata.

     6) Intendesi per superficie totale destinata per campeggiare e cioè destinata alle piazzole, quella teorica ottenuta scorporando dalla superficie totale:

     a) le aree dei parcheggi esterni;

     b) le aree occupate dai fabbricati dei centri commerciali, degli uffici direzionali e quelle per la ricezione e dell'alloggio del personale e relative aree di pertinenza;

     c) le aree degli impianti sportivi e ricreativi e dei parchi giochi per bambini;

     d) le aree destinate ad eventuali bungalow.

     Le aree per parcheggi anche se esterne all'impianto saranno invece parte integrante dell'area totale per piazzola qualora fosse proibito parcheggiare l'automezzo nella piazzola stessa.

     7) La superficie della singola piazzola, ovvero dell'area destinata ad ospitare un equipaggio sia esso in caravan o in tenda, si ottiene dividendo la superficie totale destinata alle piazzole, calcolata come al comma precedente, per il numero previsto delle piazzole.

     8) Tutte le prescrizioni indicate sulla tabella allegata vanno intese come minimi necessari per l'attribuzione a ogni singola categoria.

     9) Qualora gli apprestamenti destinati agli ospiti provvisti di propria attrezzatura per il soggiorno e il pernottamento (bungalows ecc.) siano dotati di servizi igienici propri, potrà essere ridotto il numero di apparecchi sanitari previsti per ogni categoria di parco. Tale riduzione sarà calcolata diminuendo il numero totale di ospiti previsti in licenza del numero dei posti letto, determinando così il numero di ospiti rispetto al quale va calcolato il numero di apparecchi sanitari comuni a tutti gli ospiti.


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 6 febbraio 2006, n. 13.

[2] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 6 febbraio 2006, n. 13.

[3] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 6 febbraio 2006, n. 13.

[4] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 6 febbraio 2006, n. 13.

[5] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 6 febbraio 2006, n. 13.