§ 34.2.3 - D.L. 19 gennaio 1991, n. 17.
Ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:19/01/1991
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. Al personale della missione militare italiana operante nell'area del Golfo Persico e a quello italiano facente parte della Forza mobile del Comando alleato in Europa schierata in Turchia [...]
Art. 2.      1. E' autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi per concorso a Forze alleate impegnate in operazioni connesse alla crisi nell'area del Golfo Persico.
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato fino al 31 marzo 1991 in lire 241.862.000.000, comprensive del controvalore delle cessioni di cui al comma 1 dell'art. 2, si [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Esso [...]


§ 34.2.3 - D.L. 19 gennaio 1991, n. 17. [1]

Ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico.

(G.U. 19 gennaio 1991, n. 16)

 

     Art. 1.

     1. Al personale della missione militare italiana operante nell'area del Golfo Persico e a quello italiano facente parte della Forza mobile del Comando alleato in Europa schierata in Turchia continua ad essere attribuito il trattamento economico e assicurativo previsto dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, prendendo a base la diaria spettante al personale in missione negli Emirati Arabi Uniti.

     1 bis. Al personale di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 1991, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità [2] .

     2. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al predetto comma, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, con la legge 3 giugno 1981, n. 308, e con il regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente [3] .

     3. Per il personale di cui al comma 1, continua in ogni caso ad osservarsi il comma 4 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 247, concernente l'applicazione del codice penale militare di pace.

     3 bis. Per il personale della missione aeronautica che sia stato impiegato in uno o più cicli operativi nell'area del Golfo Persico a partire dal 25 settembre 1990, la frequenza dei corsi ed il superamento degli esami previsti dall'art. 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, da conseguirsi entro il 31 ottobre 1991, si considerano assolti relativamente al grado posseduto durante il suddetto impiego [4] .

 

          Art. 2.

     1. E' autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi per concorso a Forze alleate impegnate in operazioni connesse alla crisi nell'area del Golfo Persico.

     2. E' altresì autorizzata la spesa per maggiori oneri di funzionamento per l'effettuazione delle operazioni e per trasporto di personale e materiali.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato fino al 31 marzo 1991 in lire 241.862.000.000, comprensive del controvalore delle cessioni di cui al comma 1 dell'art. 2, si provvede utilizzando quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Tali maggiori entrate vengono iscritte in apposito capitolo di bilancio [5] .

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Esso ha effetto dal 1° gennaio 1991.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 20 marzo 1991, n. 88. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma inserito dalla legge di conversione.

[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.