§ 98.1.26665 - Legge 20 marzo 1991, n. 88.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/03/1991
Numero:88


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico, è convertito in [...]


§ 98.1.26665 - Legge 20 marzo 1991, n. 88. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico.

(G.U. 20 marzo 1991, n. 67)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17

     All'articolo 1:

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis.Al personale di cui al comma 1, a decorrere dal 1°gennaio 1991, qualora impossibilitato a prestare servizio perchè in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonchè lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.";

     al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

     "In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonchè con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, con la legge 3 giugno 1981, n. 308, e con il regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3-bis. Per il personale della missione aeronautica che sia stato impiegato in uno o più cicli operativi nell'area del Golfo Persico a partire dal 25 settembre 1990, la frequenza dei corsi ed il superamento degli esami previsti dall'art. 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, da conseguirsi entro il 31 ottobre 1991, si considerano assolti relativamente al grado posseduto durante il suddetto impiego".

     All'articolo 3:

     al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     "Tali maggiori entrate vengono iscritte in apposito capitolo di bilancio".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.