§ 52.3.60 – D.L. 23 agosto 1990, n. 247.
Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.3 leggi di guerra e neutralità
Data:23/08/1990
Numero:247


Sommario
Art. 1.      Ai cittadini italiani ovunque si trovino, nonché ai cittadini stranieri aventi residenza, domicilio o dimora in Italia, è vietata ogni attività intesa, anche [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla decisione 90/414 dei rappresentanti degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in Consiglio [...]
Art. 3.      Al personale facente parte della missione navale inviata nell'area del Golfo Persico è attribuito, indipendentemente dalla durata dell'intervento, con decorrenza dal [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1990, si provvede utilizzando quota parte delle maggiori entrate [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 52.3.60 – D.L. 23 agosto 1990, n. 247. [1]

Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico.

(G.U. 23 agosto 1990, n. 196).

 

     Art. 1.

     Ai cittadini italiani ovunque si trovino, nonché ai cittadini stranieri aventi residenza, domicilio o dimora in Italia, è vietata ogni attività intesa, anche indirettamente, a promuovere, a favorire o a realizzare vendite o forniture, esportazioni o trasporto di beni di qualsivoglia genere verso il Kuwait e l'Iraq o da tali Stati provenienti.

     Ai soggetti di cui al comma primo è fatto altresì divieto di effettuare trasferimenti di fondi destinati, anche indirettamente, ad enti o persone in Kuwait e Iraq.

     I divieti di cui all'art. 1 del D.L. 4 agosto 1990, n. 216, e all'art. 1 del D.L. 6 agosto 1990, n. 220, si applicano, per quanto concerne i cittadini italiani, anche se le attività ivi menzionate sono compiute in territorio estero.

     Ai contravventori ai divieti di cui ai commi primo e secondo si applicano le sanzioni di cui agli artt. 2 e 3 dei D.L. 4 agosto 1990, n. 216, e 6 agosto 1990, n. 220.

     Deroghe ai divieti di cui al presente decreto possono essere autorizzate con la procedura prevista dall'art. 4 dei D.L. 4 agosto 1990, n. 216, e 6 agosto 1990, n. 220 .

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla decisione 90/414 dei rappresentanti degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in Consiglio dell'8 agosto 1990 .

 

          Art. 3.

     Al personale facente parte della missione navale inviata nell'area del Golfo Persico è attribuito, indipendentemente dalla durata dell'intervento, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo e sino al rientro nelle acque territoriali italiane, il trattamento di cui agli artt. 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642 , prendendo a base la diaria spettante al personale in missione negli Emirati Arabi Uniti . A tal fine l'indennità speciale di cui all'art. 3 della citata legge viene fissata nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301 , ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di secondo capo [2].

     Il trattamento economico di cui al comma primo è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta estera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.

     Sono autorizzate le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'effettuazione della missione.

     Al personale militare impiegato nella missione affidata alle unità navali si applica il Codice penale militare di pace. Ai fini peculiari della missione, ai comandanti e agli ufficiali delle unità navali sono conferite le qualifiche e le attribuzioni di ufficiali di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, fatto salvo l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 200 e 201 del Codice della navigazione .

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1990, si provvede utilizzando quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417 , e dell'art. 9 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 [3].

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 19 ottobre 1990, n. 298. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, esclusi gli articoli 1 e 2.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 ottobre 1990, n. 298.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 19 ottobre 1990, n. 298.