§ 14.8.37 - D.L. 6 agosto 1990, n. 220 .
Misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.8 beni stranieri in Italia e italiani all'estero
Data:06/08/1990
Numero:220


Sommario
Art. 1.      Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni, a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre [...]
Art. 2.      Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui all'art. 1 sono nulli
Art. 3.      I soggetti che, anche indirettamente, prendono parte agli atti per i quali sussiste il divieto di cui all'art. 1 sono civilmente responsabili dei danni derivanti dal [...]
Art. 4.      Deroghe al divieto di cui all'art. 1 possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 14.8.37 - D.L. 6 agosto 1990, n. 220 [1] .

Misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq

(G.U. 6 agosto 1990, n. 182)

 

 

     Art. 1.

     Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni, a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalità di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati, allorché detti beni, valori o titoli appartengano, anche tramite intermediari, alla Repubblica dell'Iraq o a qualsiasi soggetto, agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dalla Repubblica dell'Iraq medesima.

 

          Art. 2.

     Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui all'art. 1 sono nulli.

 

          Art. 3.

     I soggetti che, anche indirettamente, prendono parte agli atti per i quali sussiste il divieto di cui all'art. 1 sono civilmente responsabili dei danni derivanti dal compimento degli atti nulli. Si applica altresì nei loro confronti la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo.

     Per l'accertamento delle violazioni del divieto di cui all'art. 1 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, Capi I e II, del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148.

 

          Art. 4.

     Deroghe al divieto di cui all'art. 1 possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero .

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. 1 della L. 5 ottobre 1990, n. 278.