§ 4.7.12 - Legge Regionale 22 gennaio 1987 n. 11.
Interventi finanziari per il commercio.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 fiere, mercati, commercio
Data:22/01/1987
Numero:11


Sommario
Art. 1.      La Regione partecipa, mediante contributi in conto capitale, alla realizzazione, all'ampliamento e all'ammodernamento dei centri commerciali a dettaglio e dei relativi centri integrati dei [...]
Art. 2.      Le domande di finanziamento, per l'accesso ai contributi di cui al precedente art. 1, debbono essere inviate, entro il 31 marzo di ogni anno, alla giunta regionale corredate dai seguenti [...]
Art. 3.      E' costituito un fondo per la sottoscrizione, da parte della Regione, direttamente oppure attraverso i suoi enti strumentali, di quote per la partecipazione alle società consortili, da [...]
Art. 4.      La Regione concede contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese commerciali per finanziare investimenti relativi all'acquisto delle aree, alla costruzione, trasformazione e [...]
Art. 5.      Possono usufruire dei contributi di cui al precedente articolo 4:
Art. 6.      Ai soggetti indicati all'articolo 5, per la realizzazione degli investimenti previsti nel precedente articolo 4, i contributi sono concessi nella misura massima del 20 per cento della spesa [...]
Art. 7.      Per quanto concerne gli aderenti ai centri distributivi indicati alla lettera a) dell'articolo 5 e gli esercenti indicati alle lettere b) ed e), l'ammissione al contributo è subordinata alla [...]
Art. 8.      La domanda diretta ad ottenere i contributi di cui all'art. 4 deve essere inviata al presidente della giunta regionale corredata dai seguenti documenti:
Art. 9.      La giunta regionale delibera la concessione dei contributi, determina le condizioni e fissa i termini per la esecuzione degli interventi da parte dei soggetti ammessi.
Art. 10.      La giunta regionale provvede alla liquidazione dei contributi sulla base dell'accertamento tecnico delle opere realizzate, effettuato da parte del comune competente per territorio.
Art. 11.      La Regione Marche concorre alla promozione e allo sviluppo delle cooperative di garanzia o consorzi fidi - costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa o [...]
Art. 12.      Possono ottenere i benefici previsti dal precedente articolo le cooperative o i consorzi-fidi aventi fini di mutualità tra gli aderenti, con sede nel territorio della regione e appartenenti a [...]
Art. 13.      Il contributo in conto quote sociali o consortili concesso dalla Regione non può superare la quota di capitale sociale versato dai soci o la quota di fondo consortile costituito dai soci stessi.
Art. 14.      Le domande per la concessione del contributo di cui al primo comma del precedente art. 13, devono essere inviate al presidente della giunta regionale corredate dai seguenti documenti:
Art. 15.      La giunta regionale approva il piano annuale di ripartizione e di concessione dei contributi, inviandone comunicazione alla commissione consiliare competente.
Art. 16.      I collegi sindacali degli organismi che hanno ottenuto i contributi presentano entro il 31 marzo di ogni anno, al servizio regionale "commercio, fiere e mercati", una relazione illustrativa [...]
Art. 17.      Al fine di favorire la pianificazione, a livello sub-regionale, della rete commerciale di "vendita al dettaglio in sede fissa", la Regione concorre, con contributi "una tantum", alle spese di [...]
Art. 18.      I contributi sono concessi alle associazioni di comuni nella misura prevista dalla tabella allegata con le seguenti modalità:
Art. 19.      Per l'anno 1991 le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 11 devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per gli anni [...]
Art. 20.  Disposizioni finanziarie.


§ 4.7.12 - Legge Regionale 22 gennaio 1987 n. 11. [1]

Interventi finanziari per il commercio.

 

Titolo I

DISTRIBUZIONE

 

Capo I

CENTRI DI COMMERCIALIZZAZIONE E CENTRI COMMERCIALI AL DETTAGLIO

 

Art. 1.

     La Regione partecipa, mediante contributi in conto capitale, alla realizzazione, all'ampliamento e all'ammodernamento dei centri commerciali a dettaglio e dei relativi centri integrati dei servizi, secondo le indicazioni previste dalla deliberazione amministrativa n. 79/82 sulle direttive di riferimento per il commercio.

     I contributi sono commisurati alle spese di acquisto delle aree oggetto dell'intervento e delle relative opere di urbanizzazione, nonché alle spese per la realizzazione di manufatti ed attrezzature da mettere a disposizione di tutti gli operatori.

     I contributi sono concessi in via prioritaria ai comuni, ai loro consorzi, a società consortili cui partecipino anche i comuni, alle imprese commerciali comunque associate.

 

     Art. 2.

     Le domande di finanziamento, per l'accesso ai contributi di cui al precedente art. 1, debbono essere inviate, entro il 31 marzo di ogni anno, alla giunta regionale corredate dai seguenti documenti:

- il progetto di massima delle opere, comprensive dell'indicazione dell'ubicazione, delle dimensioni e delle principali caratteristiche tecniche dell'opera;

     - la relazione illustrativa delle caratteristiche e delle finalità dei singoli interventi in rapporto alla organizzazione complessiva dell'attività e dei servizi del centro, nonché dei tempi di realizzazione degli interventi stessi;

     - il piano di copertura finanziaria redatto sulla base delle risorse utilizzabili e delle previsioni circa l'inizio, lo svolgimento e l'ultimazione dei lavori.

     La giunta regionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie, provvede alla concessione dei contributi entro il limite del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

 

     Art. 3.

     E' costituito un fondo per la sottoscrizione, da parte della Regione, direttamente oppure attraverso i suoi enti strumentali, di quote per la partecipazione alle società consortili, da costituirsi o già costituite con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale, provinciale secondo le finalità previste dall'art. 11, sedicesimo comma della L. 28 febbraio 1986, n. 41.

     Il consiglio regionale definisce, nei tempi previsti dalle direttive del CIPE, di cui all'art. 11, diciottesimo comma, della L. 28 febbraio 1986, n. 41, le priorità per l'utilizzazione del fondo costituito ai sensi del primo comma del presente articolo.

 

 

Capo II

DETTAGLIO, GRUPPI DI ACQUISTO E COOPERAZIONE AL CONSUMO

 

     Art. 4.

     La Regione concede contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese commerciali per finanziare investimenti relativi all'acquisto delle aree, alla costruzione, trasformazione e ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'attività commerciale e al deposito delle merci, ivi compresi l'acquisizione, il rinnovo, l'ampliamento e l'apprestamento delle attrezzature fisse o mobili relative sia agli impianti di vendita, sia al deposito della merce.

     I contributi sono altresì concessi per interventi di assistenza tecnica volti alla realizzazione delle iniziative di carattere organizzativo, gestionale e promozionale connessi all'evoluzione delle attività della distribuzione commerciale al fine di accrescerne la produttività complessiva e l'efficienza e per agevolare la formazione di associazioni titolari di imprese commerciali aventi sede nelle medesime vie e piazze, per il rilancio delle attività commerciali nei centri storici.

     I contributi di cui al primo e secondo comma sono concessi anche per investimenti mobiliari e immobiliari, realizzati mediante operazioni di locazione finanziaria (leasing).

     In alternativa ai contributi in conto capitale possono essere concessi, per lo stesso importo, contributi "una tantum" in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento per mutui di durata non superiore ad anni 10.

     La giunta regionale è autorizzata a stipulare con istituti bancari abilitati all'esercizio del credito commerciale apposita convenzione per l'attuazione del disposto di cui al precedente comma.

     Gli interventi finanziari di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e integrativo rispetto alle agevolazioni creditizie previste da leggi statali [2].

 

     Art. 5.

     Possono usufruire dei contributi di cui al precedente articolo 4:

     a) i centri distributivi costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria, aventi, quale attività primaria, l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate;

     b) gli esercenti il commercio al dettaglio che, in numero non inferiore a due e in qualsiasi forma consentita dalla legislazione vigente, si associano o siano già associati per la gestione in comune di un nuovo e più efficiente punto di vendita al dettaglio, ovvero gli esercenti il commercio al dettaglio i cui punti vendita siano ubicati in una via o piazza o altra area pubblica o esposta al pubblico che costituiscano o siano costituiti in "centro commerciale al dettaglio" come previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del D.M. 17 giugno 1988, n. 248;

     c) i rivenditori di prodotti petroliferi da riscaldamento e per uso domestico che, in numero non inferiore a due e in qualsiasi forma consentita dalla legislazione vigente, si associano o siano già associati per la gestione in comune di un nuovo punto vendita;

     d) le cooperative di consumo, aventi come attività l'esercizio del commercio al dettaglio;

     e) le piccole e medie imprese commerciali al dettaglio dei prodotti di generi di largo consumo e della tabella merceologica V, nonché gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con volume di affari annuo non superiore rispettivamente a 1.500 milioni e 750 milioni [3].

 

     Art. 6.

     Ai soggetti indicati all'articolo 5, per la realizzazione degli investimenti previsti nel precedente articolo 4, i contributi sono concessi nella misura massima del 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Ai fini della concessione del contributo regionale, la spesa riconosciuta ammissibile non può essere:

     a) inferiore a 50 milioni e superiore a 500 milioni per i soggetti di cui alle lettere a), b), d), e);

     b) inferiore a 50 milioni e superiore a 1.500 milioni per i soggetti di cui alla lettera c);

     c) inferiore a 20 milioni e superiore a 60 milioni per gli interventi di assistenza tecnica di cui al precedente articolo 4, secondo comma.

     Ai soggetti indicati alla lettera a), dell'articolo 5, possono essere concessi contributi solo per i programmi relativi alle attività comuni.

     La quota da destinare ai soggetti indicati dalle lettere b) e d) dell'articolo 5, non può superare l'80 per cento dello stanziamento disponibile annualmente [4].

 

     Art. 7.

     Per quanto concerne gli aderenti ai centri distributivi indicati alla lettera a) dell'articolo 5 e gli esercenti indicati alle lettere b) ed e), l'ammissione al contributo è subordinata alla iscrizione degli stessi al registro di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

     Gli esercenti indicati nella lettera b) dell'articolo 5, che si associano per la gestione in comune di un punto vendita, debbono restituire le singole autorizzazioni amministrative.

     I rivenditori di prodotti petroliferi indicati alla lettera c) dell'articolo 5, che si associano per la gestione in comune di un nuovo punto vendita, debbono cessare le singole attività, trasferendo il personale e le strutture mobili nella nuova gestione.

     Per quanto concerne le cooperative indicate alla lettera d) dell'articolo 5, l'ammissione al contributo è subordinata alla iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione, al possesso di autorizzazione comunale per la vendita al dettaglio, nonché alla presentazione di una dichiarazione dell'ufficio provinciale del lavoro attestante che la cooperativa svolge effettivamente l'attività sociale statutaria. Possono accedere al contributo anche le cooperative di consumo in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 34 della legge 426/1971 per la vendita ai soli soci purché abbiano più di tre dipendenti, l'attività venga esercitata in locali di proprietà o in affitto e il volume annuo di affari sia superiore a un miliardo di lire [5].

 

     Art. 8.

     La domanda diretta ad ottenere i contributi di cui all'art. 4 deve essere inviata al presidente della giunta regionale corredata dai seguenti documenti:

     a) documentazione relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 7;

     b) dichiarazione attestante le caratteristiche dell'esercizio, le superfici destinate alla vendita, al deposito e alle altre attività complementari, le aree destinate al parcheggio, le aree libere e gli accessi per i clienti e per le merci;

     c) relazione ed elaborati sull'attività dell'esercizio e preventivo di spesa, situazione patrimoniale, nonché ogni altro documento atto ad individuare il diritto di priorità nell'ammissione al contributo secondo quanto disposto dal successivo art. 9.

     d) limitatamente ai contributi di cui al secondo comma dell'articolo 4, i progetti relativi ai richiesti interventi di assistenza tecnica [6].

     I richiedenti di cui all'art. 5, lettera a), devono altresì allegare una dichiarazione sulla sede, sulla superficie di vendita e sui generi trattati negli esercizi di cui sono titolari i loro singoli aderenti.

     La domanda può riguardare investimenti la cui attuazione debba avere ancora inizio o che abbia avuto inizio da non più di un anno dalla sua presentazione, ovvero da non più di due anni, nel caso di acquisizione di immobili.

 

     Art. 9.

     La giunta regionale delibera la concessione dei contributi, determina le condizioni e fissa i termini per la esecuzione degli interventi da parte dei soggetti ammessi.

     Costituisce priorità ai fini dell'ammissione a contributo:

     a) per i soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 5: la costituzione in forma cooperativa;

     b) per i soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 5: la costituzione in forma cooperativa e l'adesione a centri distributivi costituiti in forma cooperativa o l'inserimento in centri commerciali al dettaglio;

     c) per i soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 5: l'associazione di almeno quattro imprese già operanti;

     d) per i soggetti di cui alla lettera e) dell'articolo 5: l'adesione a centri distributivi costituiti in forma cooperativa e/o la ristrutturazione degli esercizi ubicati nei centri storici;

     e) per gli interventi di assistenza tecnica di cui al secondo comma dell'articolo 4: sperimentazione di nuove modalità organizzative e di nuove forme di vendita, impiego di nuove tecnologie, iniziative di promozione e ricerche di mercato [7].

 

     Art. 10.

     La giunta regionale provvede alla liquidazione dei contributi sulla base dell'accertamento tecnico delle opere realizzate, effettuato da parte del comune competente per territorio.

     Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle iniziative o per l'acquisizione dei beni risulti inferiore, per una percentuale non superiore al 10 per cento a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto con deliberazione della giunta regionale in misura proporzionale alla spesa accertata.

     Qualora tale onere risulti inferiore, per una percentuale superiore al 10 per cento, a quello preso a base per la concessione del contributo, il finanziamento riguarderà solo quelle iniziative che abbiano ottenuto il preventivo nulla-osta della giunta regionale, su motivata richiesta degli interessati.

     In caso di mancata attuazione delle iniziative o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella delibera di concessione, il contributo viene revocato con deliberazione della giunta regionale.

 

 

Titolo II

   INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA O CONSORZI FIDI FRA

OPERATORI COMMERCIALI

 

     Art. 11.

     La Regione Marche concorre alla promozione e allo sviluppo delle cooperative di garanzia o consorzi fidi - costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa o ambulante, tra esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e altri operatori del settore commerciale e turistico - al fine di fornire garanzie di carattere collettivo per agevolare la concessione ai propri soci di crediti bancari destinati all'acquisizione in qualsiasi forma, al rinnovo e alla trasformazione dei locali e delle attrezzature adibite o da adibire all'attività commerciale, nonché all'incremento e al miglioramento della struttura ricettiva e turistica sia alberghiera che extra- alberghiera.

     A tale scopo concede contributi in conto quote sociali e consortili o finalizzati ad ampliare le disponibilità del fondo di garanzia e fondo rischi, nonché per l'installazione di attrezzature elettroniche e meccanografiche e per lo svolgimento di attività di assistenza e consulenza finanziaria.

     I contributi sono corrisposti alle cooperative di garanzia o consorzi- fidi costituiti da almeno 200 soci e che abbiano in atto, al momento della presentazione della domanda, un ammontare di affidamenti superiore ai due miliardi di lire.

     I contributi sono altresì corrisposti ai consorzi di secondo grado costituiti da cooperative di garanzia o consorzi-fidi di operatori commerciali e turistici, operanti nell'ambito del territorio regionale e costituiti tra almeno 1.000 soci complessivamente.

 

     Art. 12.

     Possono ottenere i benefici previsti dal precedente articolo le cooperative o i consorzi-fidi aventi fini di mutualità tra gli aderenti, con sede nel territorio della regione e appartenenti a una o più delle categorie indicate nel precedente art. 10, che si obblighino a comunicare alla giunta regionale, in caso di liquidazione della cooperativa o consorzio beneficiario del contributo, i motivi e le cause dello scioglimento, e ad attribuire alla stessa la facoltà di disporre, in accordo con i liquidatori, la destinazione dei fondi disponibili, detratte le passività e le quote sociali e consortili, ove ne sia ammessa la restituzione, in misura non superiore all'importo versato. Non deve essere prevista, comunque, la restituzione di contributi e di erogazioni a fondo perduto.

     Per beneficiare dei contributi le cooperative o i consorzi-fidi devono risultare in attività, sia all'atto della presentazione della domanda, sia all'atto della liquidazione del contributo e nel medesimo periodo di tempo non devono essere sottoposti i procedimenti di liquidazione.

 

     Art. 13.

     Il contributo in conto quote sociali o consortili concesso dalla Regione non può superare la quota di capitale sociale versato dai soci o la quota di fondo consortile costituito dai soci stessi.

     Alle cooperative di garanzia o consorzi-fidi già ammessi a contributo regionale può essere corrisposto un ulteriore contributo pari all'importo delle quote di capitale sociale versate dai nuovi soci, ovvero corrispondente a quote sociali multiple, ma comunque non superiore alla differenza fra il capitale sociale versato dai soci preso a base per la concessione del precedente contributo e quello risultante alla data di presentazione della nuova domanda.

     Il contributo concesso a consorzi di secondo grado è rapportato alla somma dei capitali sociali o dei fondi consortili versati dai soci delle cooperative di garanzia o dei consorzi fidi aderenti. Il suo importo non può essere superiore al 30 per cento di tale somma e, successivamente, al 50 per cento dell'incremento annuo.

     Alle cooperative di garanzia, ai consorzi-fidi ed ai consorzi di secondo grado sono inoltre concessi annualmente contributi diretti ad aumentare la disponibilità del fondo di garanzia o del fondo rischi. Detti contributi non possono superare il 3 per cento del volume dei finanziamenti erogati nel corso dell'esercizio precedente e assistiti da garanzia.

     Un contributo non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta e documentata per la installazione di attrezzature elettroniche e meccanografiche è altresì concesso alle cooperative di garanzia e ai consorzi-fidi, purché in possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 11 [8].

 

     Art. 14.

     Le domande per la concessione del contributo di cui al primo comma del precedente art. 13, devono essere inviate al presidente della giunta regionale corredate dai seguenti documenti:

     a) relazione tecnica sull'attività svolta dalla cooperativa di garanzia o consorzio-fidi e sui programmi di intervento;

     b) copia dello statuto;

     c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;

     d) capitale sociale versato o del fondo consortile costituito.

     e) dichiarazioni delle banche convenzionate riguardanti l'ammontare dei crediti erogati al netto dei rientri, nonché l'ammontare di quelli garantiti, in essere al 31 dicembre dell'anno precedente quello della richiesta [9].

     Le domande presentate da consorzi di secondo grado devono essere corredate, oltre che da copia dello statuto e dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, anche da una relazione tecnica che illustri l'attività svolta e i programmi di intervento predisposti per il coordinamento e il sostegno dell'attività delle forme associative aderenti.

 

     Art. 15.

     La giunta regionale approva il piano annuale di ripartizione e di concessione dei contributi, inviandone comunicazione alla commissione consiliare competente.

 

     Art. 16.

     I collegi sindacali degli organismi che hanno ottenuto i contributi presentano entro il 31 marzo di ogni anno, al servizio regionale "commercio, fiere e mercati", una relazione illustrativa della attività svolta, con particolare riferimento alla destinazione delle risorse mobilitate con il contributo regionale.

 

 

Titolo III

PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE

 

     Art. 17.

     Al fine di favorire la pianificazione, a livello sub-regionale, della rete commerciale di "vendita al dettaglio in sede fissa", la Regione concorre, con contributi "una tantum", alle spese di elaborazione degli "schemi sub-regionali di riferimento" per la formazione e revisione dei piani comunali, predisposti dalle associazioni dei comuni di cui alla L.R. 12 marzo 1980, n. 10 e successive modificazioni, secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 79 del 12 novembre 1982.

 

     Art. 18.

     I contributi sono concessi alle associazioni di comuni nella misura prevista dalla tabella allegata con le seguenti modalità:

     - il 50 per cento all'atto della presentazione della domanda;

     - il restante 50 per cento all'atto dell'adozione dello schema.

     La richiesta di contributo deve contenere l'indicazione di massima della spesa che le associazioni prevedono di sostenere o hanno già sostenuto, e alla stessa, debbono essere allegate la eventuale deliberazione relativa all'atto di incarico di studi professionali, nonché una relazione riguardante la metodologia adottata per l'elaborazione degli stessi schemi.

 

 

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 19.

     Per l'anno 1991 le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 11 devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi entro il 31 marzo di ogni anno [10].

     La concessione dei contributi viene deliberata entro i successivi centocinquanta giorni [11].

     Le richieste sono soddisfatte nell'esercizio cui si riferisce la domanda, verranno considerate ai fini della concessione dei contributi nell'esercizio successivo.

 

     Art. 20. Disposizioni finanziarie.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa complessiva di lire 4.370 milioni. Per gli anni successivi l'entità della spesa autorizzata per ciascun esercizio sarà stabilita con apposito articolo della legge di bilancio. L'autorizzazione di spesa è così ripartita:

     a) per la sottoscrizione di quote per la partecipazione al capitale delle società consortili, da costituirsi o già costituite con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, che realizzino mercati agroalimentari all'ingrosso lire 1.100 milioni;

     b) per la concessione di contributi "una tantum" alle piccole e medie imprese commerciali nelle spese per l'acquisto delle aree, la costruzione, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti all'attività commerciale e al deposito delle merci e delle relative attrezzature lire 2.500 milioni;

     c) per la concessione di contributi per interventi di assistenza tecnica lire 170 milioni;

     d) per la concessione di contributi alle cooperative di garanzia o consorzi fidi, anche di secondo grado, in conto quote sociali o consortili ovvero finalizzati ad ampliare le disponibilità dei fondi di garanzia e dei fondi-rischio, nonché per l'installazione di attrezzature elettroniche e meccanografiche e per lo svolgimento di attività e di assistenza finanziaria lire 600 milioni.

     Per il pagamento delle spese previste sono istituiti, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, i seguenti capitoli aventi la denominazione e gli stanziamenti di competenza e di cassa sottoindicati:

     a) capitolo 2235204 - Sottoscrizione di quote di partecipazione al capitale di società consortili, con maggioranza di capitale pubblico, per la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso - lire 1.100 milioni;

     b) capitolo 3246202 - Contributi "una tantum" alle piccole e medie imprese commerciali nelle spese di acquisto di aree, costruzione, trasformazione ed ampliamento dei locali adibiti alle attività commerciali e del deposito delle merci e delle relative attrezzature - lire 2.500 milioni;

     c) capitolo 3246103 - Contributi per interventi di assistenza tecnica

- lire 170 milioni;

     d) capitolo 3246104 - Contributi alle cooperative di garanzia o consorzi fidi, anche di secondo grado, in conto quote sociali o consortili; contributi finalizzati ad ampliare le disponibilità dei fondi di garanzia e dei fondi-rischio, nonché per l'installazione di attrezzature elettroniche e meccanografiche per lo svolgimento di attività di assistenza finanziaria lire 600 milioni.

     Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

     Alla copertura dell'onere di lire 4.370 milioni relativo all'anno 1995 si provvede:

     a) quanto a lire 3.370 milioni mediante equivalente riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5100201 - partita n. 13

- elenco n. 2;

     b) quanto a lire 1.000 milioni mediante equivalente riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 2235203 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995.

     Per gli esercizi successivi l'onere sarà fronteggiato mediante impiego di quota parte delle entrate tributarie regionali [12].

 

 

ALLEGATO

Tabella per la ripartizione dei contributi di cui all'art. 18.

(Omissis).

 

 


[1] Abrogata a decorrere dall'1 gennaio 1999 per disposizione dell'art. 17 della L.R. 6 luglio 1998, n. 21, ad eccezione dell'art. 3, e dall'art. 100 della L.R. 10 novembre 2009, n. 27.

[2] Articolo così sostituito con L.R. 23 gennaio 1992, n. 10 (B.U. 4 febbraio 1992, n. 12).

[3] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 gennaio 1992, n. 10, così nuovamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 aprile 1995, n. 49.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 gennaio 1992, n. 10, così nuovamente sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 aprile 1995, n. 49.

[5] Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 gennaio 1992, n. 10, così nuovamente sostituito dall'art. 3 della L.R. 13 aprile 1995, n. 49.

[6] Lettera aggiunta con L.R. 23 gennaio 1992, n. 10 (B.U. 4 febbraio 1992, n. 12).

[7] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 23 gennaio 1992, n. 10 ora così sostituito dall'art. 4 della L.R. 13 aprile 1995, n. 49.

[8] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 13 aprile 1995, n. 49.

[9] Lettera aggiunta con L.R. 23 gennaio 1992, n. 10.

[10] Comma così sostituito con L.R. 23 gennaio 1992, n. 10 (B.U. 4 febbraio 1992, n. 12).

[11] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 13 aprile 1995, n. 49.

[12] Articolo già sostituito dall'art. 9 della L.R. 23 gennaio 1992, n. 10, così nuovamente sostituito dall'art. 8 della L.R. 13 aprile 1995, n. 49.