§ 5.2.150 - L.R. 23 dicembre 2010, n. 19.
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:23/12/2010
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Norme a garanzia della continuità dei servizi)
Art. 2.  (Patto di stabilità e misure di riduzione della spesa corrente degli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1, alla sezione I, della l.r. 30/2006, n. 30. Misure di riduzione della spesa [...]
Art. 3.  (Ulteriori disposizioni di razionalizzazione della spesa con modifiche alla l.r. 20/2008 in materia di organizzazione e personale e alla l.r. 17/1996 in materia di trattamento indennitario dei [...]
Art. 4.  (Tempestività dei pagamenti della Regione, degli enti del sistema di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006 e delle aziende sanitarie)
Art. 5.  (Modifiche alla l.r. 34/1978 concernente norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)
Art. 6.  (Modifica alla l.r. 31/1996 concernente la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale.)
Art. 7.  (Indici di virtuosità dei comuni)
Art. 8.  (Disposizioni in materia di proroga dei termini per la concessione di contributi alle unioni di comuni e modifica alla l.r. 19/2008)
Art. 9.  (Modifica alla l.r. 27/2009 concernente testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)
Art. 10.  (Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)
Art. 11.  (Modifica alla l.r. 16/2003 in materia di canoni riscossi dalla Società Navigli scarl)
Art. 12.  (Modifiche alla l.r. 10/2009 in materia di canoni per utenze di acqua pubblica)
Art. 13.  (Soppressione dei diritti di segreteria su atti e certificati dell'albo imprese artigiane)
Art. 14.  (Modifica alla l.r. 26/2003, concernente disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico)
Art. 15.  (Norma a garanzia delle disponibilità finanziarie a favore del sistema economico)
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.150 - L.R. 23 dicembre 2010, n. 19.

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011

(B.U. 27 dicembre 2010, n. 52 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Norme a garanzia della continuità dei servizi)

1. In sostituzione dei trasferimenti statali, di cui rispettivamente al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), e alla legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), eliminati o ridotti dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per garantire la continuità dei contratti di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, la Regione finanzia con risorse proprie l'UPB 3.1.2.120 'Servizio Ferroviario Regionale' la cui quantificazione è determinata con legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).

2. Per assicurare l'assolvimento della propria funzione istituzionale nei confronti dell'Agenzia regionale per l'Istruzione, la formazione e il lavoro (ARIFL), la Regione finanzia con risorse proprie l'UPB 2.3.2.401 'Promozione e sviluppo del mercato del lavoro', in assenza delle risorse statali di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), soggette ai tagli previsti dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) la cui quantificazione è determinata con legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 34/1978.

 

     Art. 2. (Patto di stabilità e misure di riduzione della spesa corrente degli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1, alla sezione I, della l.r. 30/2006, n. 30. Misure di riduzione della spesa corrente delle Aziende sanitarie)

1. Ai sensi dell'articolo 79 ter della l.r. 34/1978, e dell'articolo 77 ter della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), la Giunta regionale, anche sulla base delle previsioni che saranno assunte con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo periodo, dell'articolo 6, comma 20, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, determina le misure per il concorso degli enti del sistema di cui all'allegato A1, alla sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007 ) al patto di stabilità regionale.

2. La Giunta regionale determina le misure di riduzione della spesa corrente anche ai fini del concorso di cui al comma 1, con particolare riferimento agli ambiti di spesa individuati 'dalle disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, graduandole anche in ragione della natura e delle attività del singolo ente; stabilisce, inoltre, le necessarie forme di verifica dell'attuazione delle riduzioni di spesa e le conseguenze in caso di mancato rispetto, anche ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 5, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione) [1].

3. La Giunta regionale determina, altresì, le misure di riduzione della spesa corrente delle aziende sanitarie, con particolare riferimento agli ambiti di spesa di cui al comma 2; stabilisce, inoltre, le necessarie forme di verifica dell'attuazione delle riduzioni di spesa nonché le conseguenze in caso di mancato rispetto.

 

     Art. 3. (Ulteriori disposizioni di razionalizzazione della spesa con modifiche alla l.r. 20/2008 in materia di organizzazione e personale e alla l.r. 17/1996 in materia di trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalla Regione o dagli enti dipendenti regionali di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006 ovvero ricoperto sulla base di disposizioni di legge, inclusa la partecipazione a organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente, se previsto da norme di legge, al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza, ove previsti da norme di legge, non possono superare l'importo di venticinque euro a seduta.

1 bis. Il comma 1 si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi i contratti di lavoro subordinato o autonomo di cui agli articoli 23, 66 e 67 della l.r. 20/2008 [2].

2. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6, dell'articolo 25, è sostituito dal seguente:

'6. L'organico complessivo della dirigenza della Giunta regionale, contenuto nel limite di 340 unità a partire dalla legislatura 2000-2005, progressivamente ridotto nel corso delle legislature successive, è contenuto, dal 1 gennaio 2011, nel limite di 240 unità. Per assicurare il rispetto del parametro qualitativo di virtuosità, determinato dal rapporto tra personale delle categorie e personale di qualifica dirigenziale, la Giunta regionale procede ad effettuare interventi di razionalizzazione organizzativa volti alla riduzione dell'organico della dirigenza. Le economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza possono essere destinate alla valorizzazione delle posizioni organizzative, in aggiunta alle risorse annualmente stanziate ai sensi dell'articolo 31 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali del 22 gennaio 2004. La Giunta regionale provvede a quantificare i risparmi e a determinare i criteri e le modalità di utilizzo [3].';

b) la rubrica dell'articolo 44 è sostituita dalla seguente:

'Art. 44

(Risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa del personale del Consiglio regionale)';

c) il comma 2 dell'articolo 44 è sostituito del seguente:

'2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate al trattamento accessorio collegato alla valutazione della performance per essere attribuite al personale nelle misure previste dalla normativa vigente e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva integrativa.';

d) al comma 1, dell'articolo 90, le parole 'nel triennio 2008/2010' sono sostituite dalle seguenti: 'nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del d.lgs. 165/2001, nel triennio 2011/2013'.

3. [Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 dopo la parola 'permanenti', le parole 'ed ai presidenti delle commissioni speciali' sono così sostituite: ', ai presidenti delle commissioni speciali e al presidente del comitato paritetico di controllo e valutazione di cui all'articolo 45 dello Statuto d'autonomia';

b) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole 'permanenti', le parole 'ed ai vice presidenti delle commissioni speciali' sono così sostituite: ', ai vicepresidenti delle commissioni speciali ed al vicepresidente del comitato paritetico di controllo e valutazione di cui all'articolo 45 dello Statuto d'autonomia';

c) al comma 1 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente lettera:

'f-bis) del comitato paritetico di controllo e valutazione di cui all'articolo 45 dello Statuto d'autonomia.';

d) al comma 1 dell'articolo 7 bis dopo le parole 'i componenti della Giunta regionale' sono aggiunte le seguenti parole: ', dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale'] [4].

 

     Art. 4. (Tempestività dei pagamenti della Regione, degli enti del sistema di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006 e delle aziende sanitarie)

1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti nelle transazioni commerciali, la Regione, gli enti del sistema di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006 e le aziende sanitarie assicurano, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, che il pagamento a titolo di corrispettivo in transazioni commerciali aventi ad oggetto forniture di merci o prestazioni di servizi da parte di soggetti pubblici o privati sia effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, nel rispetto della normativa sul patto di stabilità interno. Restano salvi i termini diversi previsti dai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale definisce le modalità tecniche e organizzative necessarie al fine di assicurare il rispetto dei termini massimi di cui comma 1. Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito internet istituzionale di Regione Lombardia. In attesa dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale, conservano efficacia le misure già adottate.

 

     Art. 5. (Modifiche alla l.r. 34/1978 concernente norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 27-bis è aggiunto il seguente:

'Art. 27 ter. (Norma per un efficiente utilizzo delle risorse assegnate)

1. Eccetto i casi di cui all'articolo 27, commi 3, 4 e 7, e nel rispetto delle previsioni delle leggi di spesa, la Giunta regionale, con riferimento alle risorse che la Regione, per l'attuazione delle politiche regionali, trasferisce agli enti di cui all'allegato A1, Sezione I, agli enti pubblici e alle fondazioni di cui all'Allegato A2 della l.r. 30/2006, nonché agli enti locali, può modificare le finalità per le quali le risorse sono state assegnate o determinare una riprogrammazione dell'utilizzo delle stesse, qualora, entro la scadenza prevista dai provvedimenti di assegnazione, gli enti destinatari non abbiano completato l'erogazione ai beneficiari finali, ferma restando la disponibilità delle risorse stesse presso i soggetti medesimi.';

b) dopo il comma 2 dell'articolo 28-ter sono aggiunti i seguenti:

'2-bis. A partire dall'esercizio finanziario 2011 e fatti salvi i rapporti in essere fino a tale data, l'erogazione del contributo di cui al comma 1, lettere c) e d), è subordinata, per i soggetti privati, alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria ovvero altra idonea garanzia reale, la cui durata temporale deve consentire rispettivamente:

a) per i contributi di cui al comma 1, lettera c), la copertura del periodo di realizzazione degli investimenti finanziati o cofinanziati, comprensivo di un periodo aggiuntivo, pari ad almeno una semestralità, sufficiente a garantire il completamento delle attività amministrative e di controllo, propedeutiche alla definizione dell'eventuale saldo spettante;

b) per i contributi di cui al comma 1, lettera d), la copertura del periodo di rimborso, maggiorato di almeno una semestralità.

2-ter. La Giunta regionale individua le procedure e le modalità di controllo da attivare a seguito dell'applicazione del comma 2-bis.';

c) dopo il comma 5 dell'articolo 39 è aggiunto il seguente:

'5-bis. I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie possono essere adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicati entro dieci giorni al Consiglio regionale.';

d) il comma 2 dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:

'2. I prelievi di somme dal fondo di cui al comma 1 e le relative destinazioni ed integrazioni a favore degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa sono disposti entro il 31 dicembre di ciascun anno con decreto del dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria, da comunicare al Consiglio regionale e da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla relativa adozione.';

e) il comma 2-bis dell'articolo 41 è abrogato;

f) al comma 2-ter dell'articolo 41 le parole 'può provvedere' sono sostituite dalle parole 'provvede', dopo le parole 'articolo 49,' sono aggiunte le parole 'comma 1,', le parole 'entro quindici giorni' sono soppresse e le parole 'per la successiva ratifica' sono sostituite dalle parole 'dalla sua adozione';

g) al comma 1 dell'articolo 49 le parole '41, commi 2, 2-bis e 2-ter' sono sostituite dalle parole '41, commi 2 e 2-ter';

h) al comma 9 dell'articolo 49 le parole 'e agli articoli 39, comma 2; 40, comma 3; 41, comma 2; 45, commi 1 e 2; 50, comma 8' sono sostituite dalle parole 'e agli articoli 45, commi 1 e 2, e 50, comma 8 ' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo 'Sono adottate entro il 31 dicembre le variazioni di cui agli articoli 39, comma 2; 40, comma 3; 41, comma 2.';

i) dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

'Art. 57 bis. (Depositi cauzionali)

1. Le garanzie prestate a favore della Regione ed effettuate attraverso il versamento in contanti della somma prevista a titolo di cauzione sono contabilizzate mediante versamento in apposito capitolo delle entrate delle contabilità speciali del bilancio regionale. Tali disposizioni prevalgono sulle discipline regionali di settore che prevedono il versamento di somme da tradurre in libretti a risparmio. Restano salvi i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo, fino alla relativa estinzione.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011', il dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria redige, con effetto meramente ricognitivo, l'elenco delle disposizioni regionali di settore di cui al presente articolo.';

j) dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 59 è aggiunta la seguente:

'b-bis) per il funzionamento del Consiglio Regionale.';

k) il comma 2 dell'articolo 70 è abrogato;

l) all'articolo 70 sono aggiunti, i seguenti commi:

'3-bis. Nel bilancio annuale sono iscritti fra le spese obbligatorie, per il finanziamento dei residui precedentemente dichiarati perenti, appositi fondi riferiti a spese finanziate con risorse regionali o con assegnazioni statali con vincolo di destinazione specifica e distinti in parte corrente e conto capitale .

3-ter. Qualora l'impegno assunto ai sensi dell'articolo 59, relativo a spese finanziate con risorse proprie, non abbia dato luogo al pagamento entro tre anni per le spese di parte corrente e sei anni per le spese in conto capitale, la Giunta regionale provvede, con proprio atto, al disimpegno automatico delle risorse. Il termine di disimpegno, stabilito nell'atto dell'assunzione dell'impegno, è sospeso nei casi di intervenuta procedura giudiziaria e di ricorso amministrativo con effetti sospensivi.';

m) l'articolo 71 è abrogato;

n) al comma 1 dell'articolo 72 le parole 'entro il 31 marzo dell'anno successivo al termine dell'esercizio.' sono sostituite dalle parole 'entro l'approvazione del rendiconto generale di cui all'articolo 74, comma 3.';

o) l'articolo 85-bis è sostituito dal seguente:

'Art. 85 bis. (Comunicazione esterna del bilancio e del rendiconto)

1. La Regione provvede a pubblicare sul sito istituzionale il bilancio di previsione, il bilancio pluriennale ed il rendiconto generale.'.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale può applicare quanto previsto dall'articolo 27-ter della l.r. 34/1978 con riferimento alle risorse già trasferite ai soggetti, di cui al medesimo articolo, che non hanno completato l'erogazione ai beneficiari finali entro la scadenza prevista dai provvedimenti di assegnazione delle risorse stesse.

 

     Art. 6. (Modifica alla l.r. 31/1996 concernente la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale.)

1. All'articolo 6-bis della legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole 'e per il supporto alla definizione e realizzazione di progetti infrastrutturali da realizzarsi mediante finanza di progetto';

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

'3-bis. Il fondo di cui al presente articolo può essere utilizzato anche per la realizzazione di analisi di fattibilità e per il supporto alle attività finalizzate alla definizione e realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale e locale, coerenti con le previsioni del programma regionale di sviluppo e dei relativi aggiornamenti annuali, da realizzarsi mediante finanza di progetto, di importo anche inferiore a dieci milioni di euro.

3-ter. La Giunta regionale definisce le modalità e i criteri per la selezione dei progetti di cui al comma 3-bis e per l'utilizzo del fondo, in base alle finalità di cui alla presente legge.'.

 

     Art. 7. (Indici di virtuosità dei comuni)

1. La Regione, nel quadro del concorso al miglioramento della finanza pubblica ed ai fini dell'introduzione di criteri di premialità nelle politiche regionali, individua indicatori economico-finanziari-strutturali di virtuosità dei comuni della Lombardia.

2. Gli indicatori di cui al comma 1 sono individuati con provvedimento della Giunta regionale, previa intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sulla base dei documenti di bilancio e di programmazione dei comuni e sono orientati a misurare l'equilibrio finanziario dell'ente, in particolare:

a) l'efficienza della gestione corrente correlata alla quantità e qualità dei servizi erogati;

b) l'efficienza della gestione in conto capitale anche rispetto al carattere strategico ed ambientalmente sostenibile degli investimenti effettuati.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono altresì stabilite, previa intesa con l'ANCI, le modalità di rilevazione e di gestione dei dati e di utilizzo degli indicatori di virtuosità.

4. La Giunta regionale provvede, qualora necessario, ad aggiornare e integrare periodicamente gli indicatori di cui al comma 2.

 

     Art. 8. (Disposizioni in materia di proroga dei termini per la concessione di contributi alle unioni di comuni e modifica alla l.r. 19/2008)

1. Al primo periodo del comma 18 dell'articolo 23 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino della comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali), le parole 'entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge' sono sostituite dalle parole 'entro il 31 marzo 2011'.

2. Le unioni di comuni le cui domande di concessione di contributo annuale ordinario e straordinario d'avvio, per l'anno 2010, non sono dichiarate ammissibili ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19), possono chiedere la riammissione a tali contributi, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, purché in possesso, alla data del 15 settembre 2010, dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, della l.r. 19/2008 e all'articolo 3, comma 1, del regolamento regionale 2/2009 e se, entro la data del 31 marzo 2011, si sono adeguate alle disposizioni di cui all'articolo 18, della l.r. 19/2008.

3. Le unioni di comuni in possesso, alla data del 15 settembre 2010, dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, della l.r. 19/2008 e all'articolo 3, comma 1, del regolamento regionale 2/2009, che non hanno presentato domanda di concessione di contributo annuale ordinario e straordinario d'avvio, per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del regolamento regionale 2/2009, e che, entro la data del 31 marzo 2011, si sono adeguate alle disposizioni di cui all'articolo 18, della l.r. 19/2008, possono presentarla secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 9. (Modifica alla l.r. 27/2009 concernente testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) [5]

1. Alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 46 è aggiunto il seguente:

'1-bis. Ai fini della partecipazione degli enti proprietari a fondi immobiliari di cui all'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) è consentito il conferimento nella misura massima del 20 per cento delle unità abitative del proprio patrimonio esistente alla data del 28 novembre 2007';

b) al comma 4 dell'articolo 46 le parole 'ed ha la durata di cinque anni' sono soppresse;

c) il comma 3 dell'articolo 47 è abrogato.

 

     Art. 10. (Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. In considerazione delle disposizioni del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010 che comportano una riduzione delle risorse necessarie a garantire l'effettuazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in deroga alla disciplina prevista dalla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), e alle relative disposizioni attuative, le risorse sono assegnate dalla Giunta regionale agli enti locali competenti con l'obiettivo di garantire un adeguato livello dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, salvaguardare la tutela ambientale, favorire lo spostamento modale dalla gomma al ferro, l'ottimizzazione e l'integrazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

2. Nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale determina con proprio atto l'esatta assegnazione agli enti locali delle risorse, considerato l'impatto delle tariffe sui ricavi operativi, nonché la necessità di garantire un'equa distribuzione dei tagli e contenere la riduzione dell'offerta attuale dei servizi di trasporto pubblico locale, secondo criteri di premialità che tengano conto, per ogni bacino territoriale di competenza per l'esercizio dei servizi, delle caratteristiche della domanda di trasporto pubblico, anche in relazione all'incidenza degli utenti abbonati o occasionali sul totale degli introiti, delle caratteristiche demografiche e territoriali, nonché delle modalità di effettuazione del servizio di trasporto.

3. In considerazione della riduzione delle risorse regionali trasferite per l'esercizio dei servizi di trasporto di cui al comma 1, le aziende affidatarie dei servizi in regime di contratto o di concessione attuano specifiche azioni di efficientamento aziendale del costo di produzione chilometrica del servizio e politiche commerciali di incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico regionale e locale; gli enti locali titolari dei contratti di servizio o affidanti servizi in regime di concessione provvedono ad una razionalizzazione dei servizi di propria competenza, nonché a introdurre forme innovative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi.

4. Le risorse che saranno messe a disposizione dallo Stato per limitare gli effetti di quanto stabilito dalla l.122/2010 saranno prioritariamente destinate al mantenimento di un adeguato livello dei servizi nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2.
5. Per garantire un adeguato livello dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e un ulteriore miglioramento della qualità degli stessi, tenuto conto del necessario equilibrio economico del sistema, a partire dall'anno 2011, in deroga alla disciplina prevista dalla l.r. 11/2009 e dalle relative disposizioni attuative, la Giunta regionale può disporre un'idonea manovra tariffaria, previa adozione di:

a) emissione di titoli di viaggio che abilitino all'utilizzo integrato dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;

b) emissione di titoli di viaggio agevolati a favore dei nuclei familiari;

c) introduzione di specifiche agevolazioni per l'acquisto dei titoli di viaggio riservate ai titolari di abbonamento.Gli Enti locali possono individuare livelli tariffari inferiori prevedendo, con oneri a carico del proprio bilancio, risorse finanziarie a copertura della differenza.

6. La Giunta regionale disciplina con apposito atto le caratteristiche e le modalità di emissione dei nuovi titoli di viaggio integrati e delle agevolazioni di cui al comma 5. Con il medesimo atto la Giunta regionale, al fine di promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico e l'integrazione tariffaria, disciplina entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'emissione di titoli di viaggio integrati regionali giornalieri, plurigiornalieri, settimanali e mensili validi su tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, i cui introiti saranno ripartiti tra le aziende sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale contestualmente alla valorizzazione economica dei titoli di viaggio e delle agevolazioni tariffarie di cui agli articoli 28, comma 4, lettera a), e articolo 31 della l.r. 11/2009, sulla base delle risorse disponibili a bilancio.

7. Al fine di favorire l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, anche semplificandone i sistemi di pagamento, la Giunta regionale promuove lo sviluppo di un sistema di bigliettazione elettronica interoperabile che consenta la gestione delle politiche tariffarie integrate tramite l'utilizzo di tecnologie innovative cui aderiscono enti locali e aziende.

8. Il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 11/2009 è sostituito dal seguente:

"3. Fuori dai casi previsti dal comma 2, nel caso di affidamento di contratti di servizio per i servizi ferroviari e automobilistici di linea mediante procedure concorsuali, la durata degli stessi non può essere superiore a anni nove.".

9. In attuazione delle disposizioni del presente articolo, gli enti locali competenti in materia di programmazione e organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale sono autorizzati a revisionare, di intesa con i soggetti sottoscrittori, le disposizioni dei contratti di servizio stipulati a seguito di svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, limitatamente a quanto necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

 

     Art. 11. (Modifica alla l.r. 16/2003 in materia di canoni riscossi dalla Società Navigli scarl)

1. Il comma 13-quater dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2003, n. 16 (Assestamento al bilancio per l'esercizio 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è sostituito dal seguente:

'13-quater. A far tempo dal 1 gennaio 2011 i canoni sulle concessioni per l'utilizzo delle acque pubbliche, di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale), di competenza della Regione, attinenti al sistema dei navigli, sono riscossi e introitati dalla società di cui al comma 11. Con apposita convenzione, senza oneri a carico dell'amministrazione regionale, sono stabilite le modalità di utilizzo dei canoni riscossi ai fini della valorizzazione e del recupero dei navigli, in coerenza con la programmazione regionale, anche allo scopo di assicurare un flusso di comunicazioni per la tempestiva costituzione della Regione nei relativi giudizi.'.

 

     Art. 12. (Modifiche alla l.r. 10/2009 in materia di canoni per utenze di acqua pubblica)

1. Alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli utenti di acqua pubblica sono tenuti al pagamento del canone nella misura intera, anche in caso di restituzione delle acque derivate con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate o in caso di riuso delle acque a circuito chiuso con reimpiego delle acque risultanti a valle del processo produttivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto, determinando l'automatico adeguamento del canone nella misura corrispondente, con effetto dall'annualità successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011'.";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'importo dei canoni di cui al comma 1 non può essere inferiore al canone minimo stabilito, anno per anno, per ciascuna tipologia d'uso dell'acqua secondo quanto previsto ai commi 5 e 6. Tale disposizione si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto, determinando l'automatico adeguamento del canone nella misura corrispondente, con effetto dall'annualità successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011'.";

c) dopo il comma 4 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

'4-bis. Le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in atto in assenza di concessione per le quali sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria entro il termine di cui all'articolo 96, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), possono proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento anticipato del canone demaniale calcolato in ragione dei quantitativi d'acqua e dell'uso indicati nella domanda presentata. Resta salvo il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione in atto, qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici derivati e dell'equilibrio del bilancio idrico ovvero qualora non venga corrisposto il canone demaniale. L'avviso di pagamento del canone inviato dalla Regione non costituisce titolo per l'utilizzazione praticata in pendenza della concessione. La concessione può essere rilasciata, fermo restando l'obbligo della corresponsione del canone per l'uso effettuato, come sopra determinato, a far data dalla domanda presentata o dalla data di effettivo inizio dell'utilizzazione, se anteriore.';

d) al comma 4 dell'articolo 14 dopo le parole "ai commi 2 e 3," sono aggiunte le parole 'e quelle derivanti dall'articolo 6' e sono aggiunte, in fine, le parole 'dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2011 e successivi.'.

 

     Art. 13. (Soppressione dei diritti di segreteria su atti e certificati dell'albo imprese artigiane)

1. A seguito dell'unificazione degli adempimenti a carico delle imprese artigiane per le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni al registro imprese e all'albo delle imprese artigiane, sono soppressi i diritti di segreteria su atti e certificati dell'albo imprese artigiane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo) alla quale è apportata la seguente modifica:

a) il comma 1 dell'articolo 17 è abrogato.

2. I trasferimenti della Regione al sistema camerale per la tenuta degli albi delle imprese artigiane, attività delegata ai sensi dell'articolo 2, comma 16, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 112 del 1998 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), sono ridotti tenendo conto dei cessati introiti derivanti dalla soppressione dei diritti di segreteria e del contenimento dei costi sostenuti dalla CCIAA a seguito della semplificazione e automazione dei procedimenti relativi agli albi artigiani.

 

     Art. 14. (Modifica alla l.r. 26/2003, concernente disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente :

'Art. 53 bis. (Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico)

1. La Regione, nel perseguire la propria politica di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili in accordo con i vigenti obiettivi comunitari, al fine di migliorare la sostenibilità della gestione del sistema delle acque, bene comune da preservare e primario elemento di sviluppo territoriale e socio-economico, e per contribuire al processo di attuazione del 'federalismo demaniale', di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42), promuove:

a) l'uso razionale e sostenibile delle risorse idriche demaniali;

b) la valorizzazione e la tutela della risorsa idrica, con particolare riferimento alle aree interessate dalle opere delle grandi derivazioni idroelettriche anche mediante forme di partecipazione degli enti locali nella gestione delle acque, secondo i principi di solidarietà, sussidiarietà, adeguatezza e territorialità;

c) la produzione di energia idroelettrica, in quanto fonte rinnovabile e strumento per la riduzione delle emissioni climalteranti.

2. La Regione, in conformità ai principi di tutela della concorrenza, avvia le procedure per la ricognizione delle opere di cui all'articolo 25 del r.d. 1775/1933 e procede ad indire le gare ad evidenza pubblica di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) anche per tramite della società patrimoniali di cui al comma 7.

3. La Regione, in assenza e nelle more dell'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs 79/1999, provvede a determinare i suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo [6].

4. La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere di cui al comma 2 e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2015, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni come previsto dall'articolo 12, comma 1, del d.lgs 79/1999.

5. La prosecuzione temporanea di cui al comma 4 è subordinata al rispetto delle condizioni tecniche ed economiche definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le province interessate. Nel periodo di prosecuzione temporanea, il concessionario uscente è tenuto a versare alla Regione, secondo le modalità e gli importi stabiliti con la predetta deliberazione di Giunta regionale, un canone aggiuntivo rispetto ai canoni e sovracanoni e alla cessione gratuita di energia già stabiliti. La Regione, sulla base delle intese concluse con le singole province sul cui territorio insistono le infrastrutture afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche, provvede a trasferire parte dei proventi del canone aggiuntivo di cui al presente comma alle province e comuni interessati, prevedendo particolari condizioni per quelli rivieraschi, in misura non inferiore al 50 per cento delle somme introitate; gli importi fissati sono aggiornati annualmente in base al tasso di inflazione programmato e sono destinati a concorrere al finanziamento di misure e interventi di miglioramento ambientale dei territori interessati. E' fatto obbligo al concessionario uscente, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio di cui al comma 4, di realizzare con oneri a proprio carico i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti. Il concessionario uscente è tenuto, altresì, a comunicare alla Giunta regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, il programma degli interventi da effettuare, che restano a carico del concessionario uscente, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26 del r.d. 1775/1933.

6. Per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo, le variazioni anche sostanziali di cui all'articolo 49, comma 1, del r.d. 1775/1933, non danno comunque luogo a modifiche della scadenza originaria.

7. La Regione, ai sensi del d.lgs. 85/2010, allo scadere delle concessioni acquisisce le opere e gli impianti di cui all'articolo 25 del r.d. 1775/1933 afferenti l'utilizzazione delle acque pubbliche demaniali delle grandi derivazioni idroelettriche e li conferisce, entro sei mesi dall'acquisizione, in proprietà a società patrimoniali di scopo, con partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile, cui partecipano senza oneri gli enti locali o anche loro forme di aggregazione sovra comunale interessati per territorio. La misura della partecipazione degli enti locali interessati sarà determinata previa intesa fra gli stessi e la Regione e comunque non dovrà essere inferiore al 30 per cento; la restante quota di partecipazione è detenuta dalla Regione. Le società patrimoniali metteranno a disposizione del soggetto affidatario, individuato sia con la procedura di cui ai commi 2 e 8 sia con quella di cui al comma 9, le infrastrutture e gli impianti afferenti alla derivazione. Il soggetto affidatario esercirà le infrastrutture e gli impianti afferenti alla derivazione nel rispetto di condizioni e a fronte di un corrispettivo, da versarsi alle società patrimoniali, stabiliti dalla Giunta regionale. Il corrispettivo sarà in parte fisso e determinato sulla base della potenza nominale media annua e soggetto all'adeguamento legato al tasso annuo d'inflazione programmato, e in parte variabile e commisurato all'effettiva produzione realizzata e valorizzata in base alla collocazione dell'energia sul mercato elettrico e nel rispetto del normale rendimento di mercato dei cespiti affidati; il corrispettivo dovrà essere in parte destinato ad interventi di tutela ambientale nei territori interessati. Su richiesta delle province interessate dovrà essere costituita una società patrimoniale di scopo per ciascuna provincia, a condizione che sul territorio della stessa, a far data dall'entrata in vigore della presente norma, siano ricompresi impianti di grande derivazione idroelettrica che complessivamente raggiungano almeno 100 MW di potenza attiva nominale installata [7].

8. La Regione, allo scadere delle concessioni in essere, garantendo la neutralità rispetto al mercato, affida, anche per il tramite delle società di cui al comma 7, l'esercizio industriale delle infrastrutture e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, ovvero direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che siano soddisfatti i requisiti prescritti dalle vigenti direttive comunitarie e norme nazionali [8].

9. In deroga a quanto disposto dai commi 2 e 8, in attuazione dell'articolo 44, comma secondo, della Costituzione, al fine di garantire misure di compensazione territoriale, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province montane individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), o delle province che indipendentemente dal possesso dei criteri previsti dalla stessa legge, abbiano il 50 per cento del territorio ad una quota superiore a 500 metri sul livello del mare sono affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata partecipate dalle province interessate, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) la selezione del socio privato venga effettuata mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;

b) la gara per la selezione del socio privato, svolta dalla provincia competente, abbia per oggetto la qualità del socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione industriale;

c) la partecipazione del socio privato alla società mista, sia compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento del capitale sociale.

Il ricorso all'affidamento di cui al presente comma avviene su richiesta della provincia competente che deve pervenire alla Regione entro centottanta giorni dall'adozione della deliberazione di Giunta Regionale di avvio delle procedure di affidamento di cui ai commi 2 e 8 [9].

10. La Regione provvede al rilascio della concessione per l'uso delle acque pubbliche in favore dei soggetti affidatari come individuati con le procedure di cui al presente articolo [10].

11. Le disposizioni del presente articolo costituiscono l'attivazione della clausola di cedevolezza prevista all'articolo 15, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

12. Sono fatte salve:

a) le disposizioni per le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 delle legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovra canoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice) per le concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico fissate dall'articolo 15, comma 6 del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010;

b) le disposizioni di legge per le compensazioni territoriali disciplinate dall'articolo 15, comma 6-ter, lettera a), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010.'.

 

     Art. 15. (Norma a garanzia delle disponibilità finanziarie a favore del sistema economico)

1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico lombardo restano garantite le disponibilità finanziarie pari ad € 290 milioni, attualmente gestite da Finlombarda s.p.a, per l'attuazione di quanto stabilito dal Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale 28 settembre 2010, n. IX/56 e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

 

     Art. 16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 2014, n. 16.

[2] Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 2011, n. 339, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui così dispone: «Le economie risultanti dalla riduzione dell’organico complessivo della dirigenza possono essere destinate alla valorizzazione delle posizioni organizzative, in aggiunta alle risorse annualmente stanziate ai sensi dell’articolo 31 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali del 22 gennaio 2004».

[4] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 24 giugno 2013, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 8 luglio 2016, n. 16.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 2011, n. 339, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 2011, n. 339, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 2011, n. 339, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 2011, n. 339, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 2011, n. 339, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.