§ 2.8.164 - Legge 24 settembre 2003, n. 268.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:24/09/2003
Numero:268


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza [...]


§ 2.8.164 - Legge 24 settembre 2003, n. 268.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania.

(G.U. 25 settembre 2003, n. 223)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192

     All'articolo 1:

     al comma 1:

     all'alinea, dopo le parole: «semestre 2003,» sono inserite le seguenti: «ivi incluse quelle previste dai commi 3 e 4,»;

     la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003 a favore del citato Fondo di solidarietà nazionale; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

     al comma 2:

     sono premesse le seguenti parole: «Nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185,» e le parole: «A decorrere dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche» sono sostituite dalle seguenti: «per le calamità naturali e per le avversità atmosferiche»;

     al comma 3:

     al secondo periodo, le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;

     dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     «4-bis. Tenuto conto delle caratteristiche di complementarietà ed integrazione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), entro trenta giorni dal completamento delle attività di collaudo, i beni mobili, immobili e immateriali acquistati o prodotti nell'ambito del progetto "TELAER - Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio", di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono acquisiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     «Art. 1-bis. - (Fondo per il risparmio idrico ed energetico). - 1. Nell'ambito del fondo rotativo per le imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali, istituito ai sensi dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attivata una specifica linea di finanziamento, denominata "Fondo per il risparmio idrico ed energetico", avente come finalità il sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti idrici aziendali e il risparmio energetico in agricoltura.

     2. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, nonché i requisiti minimi in termini di risparmio idrico degli impianti ammessi a contributo, sono definiti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole e forestali.

     3. Confluiscono nel Fondo di cui al comma 1:

     a) gli stanziamenti assegnati ad unità previsionali di base del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

     b) le disponibilità finanziarie accertate a decorrere dal 1° gennaio 2003 sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate semestralmente al Fondo di cui al presente articolo».

     All'articolo 2:

     al comma 1, la parola: «abbattuti» è sostituita dalle seguenti: «delle specie bovina, bufalina e ovina abbattuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003»; dopo le parole: «nonché i prodotti», è inserita la seguente: «ottenuti»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'effettività delle operazioni è attestata dalle Autorità regionali»;

     al comma 2, alinea, dopo le parole: «imprese agricole di allevamento», sono inserite le seguenti: «di bovini, bufalini ed ovini»; dopo le parole: «sottoposte a sequestro», sono inserite le seguenti: «dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003»; dopo le parole: «7,8 milioni di euro per» è inserita la seguente: «l'»;

     al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: «o, in alternativa, indennizzi per gli animali abbattuti di cui al comma 1, calcolati con i medesimi criteri»;

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. L'effettività delle operazioni di cui al comma 2 è attestata dalle Autorità regionali»;

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a 28 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

     Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

     «Art. 2-bis. - (Operazioni di credito agrario). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ferma restando l'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato, possono essere concessi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, destinati esclusivamente alla estinzione anticipata dei mutui di miglioramento agrario e fondiari per i quali siano trascorsi almeno 5 anni del periodo di ammortamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     2. La richiesta di estinzione anticipata e quella di nuovo finanziamento possono essere avanzate contestualmente anche dalle amministrazioni pubbliche concedenti il concorso nel pagamento degli interessi, in nome e per conto dei mutuatari e anche in forma cumulativa. Le predette amministrazioni possono concordare una clausola contrattuale uniforme da inserire nei nuovi contratti, al fine di vincolarne la destinazione all'estinzione dei mutui in essere.

     3. Le nuove operazioni di credito agrario, da perfezionarsi a tasso di mercato, con la medesima banca ovvero con qualsiasi altra, di durata anche superiore a quella residua dei mutui da estinguere, comprendono l'importo da estinguere per capitale residuo e eventuali oneri accessori, diminuito del contributo pubblico in conto interessi attualizzato, e maggiorato del compenso per la estinzione anticipata, del costo di eventuali perizie tecniche, delle spese istruttorie bancarie, degli onorari notarili di estinzione dei mutui in essere e di stipula delle nuove operazioni.

     4. Le operazioni di cui al comma 3 sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia (FIG) di cui all'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'intero importo mutuato, anche nei casi in cui la garanzia ipotecaria risulti di grado successivo al primo, con esclusione del pagamento della relativa commissione di garanzia al FIG medesimo.

     5. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende assolta per le nuove operazioni nei limiti dell'ammontare già versato in sede di stipula dei mutui da estinguere. Gli onorari notarili per le operazioni di cui al comma 3 sono ridotti del 50 per cento.

     6. L'eventuale compenso per la estinzione anticipata sarà corrisposto alla banca mutuante nella misura contrattualmente prevista e comunque entro il limite massimo del 3 per cento del capitale residuo da rimborsare, al netto del contributo in conto interessi attualizzato».