§ 4.5.35 - L.P. 7 giugno 1982, n. 22.
Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:07/06/1982
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Definizione.
Art. 2.  Costruzione ed ampliamento di rifugi alpini - Qualifica di rifugio alpino.
Art. 3.  Autorizzazione a gestire un rifugio alpino.
Art. 4.  (Durata dell'autorizzazione - Cessazione dell'attività).
Art. 5.  (Denuncia delle tariffe).
Art. 6.  Vigilanza.
Art. 7.  Sanzioni amministrative.
Art. 8.  Rifugi alpini esistenti.
Art. 9.  Ricorsi.
Art. 10.  Iniziative destinatarie dei contributi.
Art. 11.  Beneficiari dei contributi.
Art. 12.  Domande di contributo.
Art. 13.  Concessione e liquidazione dei contributi.
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.  Norma finale.


§ 4.5.35 - L.P. 7 giugno 1982, n. 22.

Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale.

(B.U. 15 giugno 1982, n. 27).

 

Capo I

DISCIPLINA DEI RIFUGI ALPINI

 

     Art. 1. Definizione.

     1. Sono rifugi alpini agli effetti della presente legge:

     a) gli edifici situati in alta montagna e di difficile accesso, sufficientemente attrezzati per il ricovero e il pernottamento degli alpinisti ed escursionisti;

     b) gli edifici che, oltre a possedere le caratteristiche di cui alla lettera a), dispongano di un'attrezzatura per un comodo pernottamento o anche per brevi soggiorni.

     2. Si considerano di difficile accesso gli edifici raggiungibili attraverso sentieri, mulattiere e simili e che, in ogni caso, non siano accessibili tramite linee di trasporto funiviario in servizio pubblico ovvero strade di uso pubblico.

     3. Si considerano sufficientemente attrezzati gli edifici dotati di servizio di cucina, di un locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande ovvero a soggiorno, di un locale destinato al pernottamento ed un locale destinato all'alloggio del gestore. I rifugi alpini devono, inoltre, essere forniti di adeguati servizi igienico-santiari e di regola devono disporre di un locale di fortuna sempre aperto durante il periodo di chiusura.

     4. I rifugi alpini devono essere ubicati in zone di effettivo interesse alpinistico, in modo da costituire utili basi di appoggio per escursioni o salite nella relativa zona.

     5. I fabbricati situati in alta montagna, di difficile accesso e senza custode, appositamente allestiti per il riparo degli alpinisti, assumono la denominazione di bivacco. Al bivacco non si applicano le disposizioni del presente capo.

 

          Art. 2. Costruzione ed ampliamento di rifugi alpini - Qualifica di rifugio alpino.

     1. Il rilascio della concessione per la costruzione di nuovi rifugi alpini ovvero per l'ampliamento di quelli esistenti è subordinato, circa la dimensione e l'opportunità dell'opera ai fini delle esigenze dell'alpinismo ed escursionismo, al nullaosta dell'Assessore competente in materia di turismo, in seguito denominato Assessore competente, che richiede in merito il parere della consulta per le attività alpinistiche di cui all'art. 18 della legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54.

     2. La costruzione di nuovi rifugi alpini è consentita solo in zone appositamente individuate nel piano urbanistico comunale per le quali si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nella parte quarta della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, per le zone destinate ad impianti produttivi. L'inserimento delle zone per rifugi alpini nel piano urbanistico comunale è subordinato al preventivo parere favorevole dell'Assessore competente.

     3. Rifugi alpini esistenti nel bosco o nel verde alpino o verde agricolo possono essere ampliati nella misura necessaria alle esigenze alpinistiche in deroga alle disposizioni del precedente comma.

     4. Per la costruzione di nuovi rifugi alpini e l'ampliamento di quelli esistenti non è dovuto il contributo di concessione commisurato al costo di costruzione di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche.

     5. La domanda intesa ad ottenere il nullaosta di cui al primo comma, da presentarsi all'Assessore competente tramite il comune interessato, deve essere corredata da:

     1) progetto di massima;

     2) relazione tecnico-descrittiva;

     3) carta topografica della zona.

     6. Il nullaosta di cui al presente articolo equivale all'attribuzione della qualifica di rifugio alpino all'edificio progettato ed è subordinato al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, limitatamente ai territori comunali di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

     7. L'attribuzione della qualifica di rifugio alpino ad immobili già esistenti è soggetta alle medesime modalità previste per quelli di nuova costruzione.

     8. La qualifica di rifugio alpino può essere revocata con provvedimento motivato dell'Assessore competente su conforme parere della consulta per le attività alpinistiche, venendo meno i requisiti oggettivi per la relativa attribuzione.

     9. I titolari degli immobili ai quali venisse revocata la qualifica di rifugio alpino ai sensi del precedente comma possono fare domanda per il rilascio di una licenza di esercizio pubblico ed hanno diritto ad ottenerla qualora siano in possesso dei relativi requisiti soggettivi e qualora i vani corrispondano alle vigenti norme sanitarie. L'attività di gestione di rifugi alpini è riconosciuta valida ai fini dell'applicazione dell'art. 6, primo comma, n. 2, della legge 11 giugno 1971, n. 426.

 

          Art. 3. Autorizzazione a gestire un rifugio alpino.

     1. Chiunque intenda gestire un rifugio alpino deve chiedere apposita autorizzazione. Può essere consentito di gestire il rifugio alpino a mezzo rappresentante.

     2. L'autorizzazione a gestire un rifugio alpino è rilasciata dall'Assessore competente dopo l'accertamento del possesso dei requisiti necessari da parte del gestore e del rappresentante.

     3. Il gestore del rifugio alpino e il suo rappresentante devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

     4. I gestori di rifugi alpino o i loro rappresentanti devono avere una adeguata conoscenza della relativa zona e devono offrire costante prestazione presso il rifugio stesso.

     5. Per ottenere l'autorizzazione a gestire un rifugio alpino non è necessaria l'iscrizione nel registro di cui all'art. 1 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68.

     6. L'autorizzazione a gestire un rifugio alpino comprende oltre all'esercizio propriamente ricettivo, anche l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, inclusi i superalcoolici. Nei rifugi alpini è consentita, senza apposita autorizzazione amministrativa, anche la vendita degli articoli compresi nella tabella merceologica di cui all'art. 16, sesto comma, della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68.

     7. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere debitamente esposta al pubblico.

 

          Art. 4. (Durata dell'autorizzazione - Cessazione dell'attività). [1]

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 deve essere rinnovata ogni tre anni su domanda dell'interessato mediante vidimazione sull'atto originale da parte dell'assessore competente.

     2. In fase di prima applicazione della norma di cui al comma 1 il triennio decorre dall'1 gennaio 2002.

     3. È fatto obbligo ai gestori di comunicare tempestivamente all'assessorato competente in materia di turismo, di seguito denominato assessorato competente, ogni variazione del periodo di apertura previsto.

     4. Nel caso di cessazione temporanea o definitiva dell'esercizio di rifugio deve essere dato immediato avviso all'assessorato competente.

 

          Art. 5. (Denuncia delle tariffe). [2]

     1. I gestori di rifugi alpini comunicano entro il 28 febbraio di ogni anno il periodo di apertura del rispettivo rifugio nonché le tariffe delle varie prestazioni che intendono applicare durante l'anno.

     2. I gestori di rifugi alpini di nuova apertura devono presentare la denuncia di cui al comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione all'esercizio stesso.

     3. In caso di inosservanza della disposizioni di cui al comma 1 devono essere applicate le ultime tariffe regolarmente denunciate.

     4. Coloro che hanno provveduto alla denuncia delle tariffe possono presentare, entro il 30 giugno, una seconda denuncia modificante la prima. Le modifiche sono applicabili a partire dal 1° luglio.

     5. Le tariffe, vistate dall'assessorato competente, vanno esposte al pubblico in modo visibile.

 

          Art. 6. Vigilanza.

     1. Ferme restando le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e quelle delle autorità sanitarie per i relativi settori di competenza, la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dall'Assessorato competente, a mezzo di personale della Provincia appositamente incaricato.

     2. La Giunta provinciale provvede a dotare il proprio personale di cui al precedente comma dell'attrezzatura necessaria all'espletamento delle sue funzioni.

 

          Art. 7. Sanzioni amministrative.

     1. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

     a) da Euro 748 a Euro 1.484 di lire chiunque gestisce un rifugio alpino senza l'autorizzazione di cui all'art. 3;

     b) da Euro 155 a Euro 448 lire chiunque omette di fare la denuncia delle tariffe a termini dell'art. 5 della presente legge ovvero applica prezzi superiori ai prezzi denunciati;

     c) da Euro 155 a Euro 305 lire chiunque omette di esporre l'autorizzazione o l'elenco delle tariffe;

     d) da Euro 86 a Euro 305 lire chiunque trasgredisce un'altra disposizione della presente legge. [3]

     2. Nel caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a 15 giorni; nel caso di recidiva reiterata può essere disposta la revoca dell'autorizzazione.

     3. L'accertamento delle infrazioni è demandato alle persone incaricate della vigilanza ai sensi dell'art. 6 della presente legge. Le sanzioni sono determinate e irrogate dall'Assessore competente. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni procedurali della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

 

          Art. 8. Rifugi alpini esistenti.

     1. I titolari di immobili qualificati rifugi alpini ai sensi della legge regionale 24 giugno 1957, n. 14, sono tenuti a comunicare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su appositi moduli predisposti e distribuiti dall'Assessorato competente, gli elementi necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 della presente legge.

     2. Qualora venga accertato che un rifugio alpino esistente non possiede i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 1 si procede d'ufficio alla revoca della qualifica di rifugio alpino. Ai titolari di tali immobili è consentita la prosecuzione dell'esercizio di rifugio alpino per la durata massima di un anno a decorrere dalla notificazione del relativo provvedimento.

     3. Ai rifugi alpini esistenti che non possiedono i requisiti minimi di cui al terzo comma dell'art. 1 è consentita la prosecuzione dell'esercizio per la durata massima di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con l'obbligo che vengano dotati dei requisiti minimi necessari. Agli esercizi che, trascorso tale periodo, non dispongono dei requisiti minimi, sarà revocata la qualifica di rifugio alpino.

     4. Alla revoca di cui ai commi precedenti provvede l'Assessore competente sentita la consulta per le attività alpinistiche.

 

          Art. 9. Ricorsi.

     1. Contro i provvedimenti dell'Assessore competente, previsti dalla presente legge, fatti salvi i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, gli interessati possono ricorrere alla Giunta provinciale entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento. La decisione della Giunta provinciale è definitiva e deve essere comunicata all'interessato.

 

Capo II

PROVVIDENZE A FAVORE DEL PATRIMONIO ALPINISTICO PROVINCIALE

 

          Art. 10. Iniziative destinatarie dei contributi.

     1. Al fine di migliorare e incrementare il patrimonio alpinistico nell'ambito della provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi per le seguenti iniziative:

     a) la costruzione e l'arredamento di rifugi alpini e di bivacchi;

     b) la ricostruzione, l'ampliamento, la manutenzione e l'arredamento dei rifugi alpini esistenti;

     c) la costruzione di impianti radiofonici e telefonici e di impianti per la produzione di energia elettrica;

     d) la costruzione, la manutenzione, il miglioramento e la segnalazione dei sentieri alpini, escluse le vie ferrate;

     e) la costruzione, la manutenzione e il miglioramento di piazzuole per l'atterraggio di elicotteri;

     f) la costruzione di teleferiche per materiali;

     g) la costruzione di acquedotti, di bacini di raccolta di acque necessarie al rifugio e di fosse biologiche.

     2. Inoltre, l'Amministrazione provinciale è autorizzata a svolgere azioni e manifestazioni intese alla valorizzazione e alla propaganda delle risorse alpinistiche.

     3. Le attività di cui al precedente comma possono essere affidate all'Alpenverein Sudtirol (ASV), al Club Alpino Italiano (CAI), sezione Alto Adige, o ad altri istituti, enti, associazioni e organizzazioni ai quali l'Amministrazione provinciale potrà rifondere in tutto o in parte le spese sostenute.

     4. Ai contributi previsti dalla presente legge possono essere ammessi anche la costruzione o l'acquisto e l'adattamento di immobili destinati a sede centrale dell'Alpenverein Sudtirol( AVS) e del Club Alpino Italiano (CAI), sezione Alto Adige.

 

          Art. 11. Beneficiari dei contributi.

     1. Beneficiari dei contributi sono l'Alpenverein Sudtirol (AVS) e le sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) aventi sede nel territorio della provincia di Bolzano.

     2. Per le iniziative di cui alle lett. b), e), f) e g) dell'articolo precedente i contributi possono essere concessi anche alle sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) aventi sede fuori della provincia, che siano proprietari o concessionari di rifugi alpini esistenti nel territorio della provincia.

 

          Art. 12. Domande di contributo.

     1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge dovranno essere presentate all'Assessorato competente entro il 28 febbraio di ogni anno.

     2. Esse dovranno essere corredate:

     a) della relazione illustrativa per ciascuna iniziativa per la quale si richiede il contributo;

     b) del preventivo di spesa delle iniziative da attuarsi;

     c) del progetto e della relazione tecnica, ove si tratti di opere di cui alle lett. a), b) ed f) del precedente art. 10.

 

          Art. 13. Concessione e liquidazione dei contributi.

     1. La concessione dei contributi e la determinazione del rispettivo ammontare, che non potrà superare l'80% delle spese, sono disposte con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la consulta per le attività alpinistiche.

     2. Divenuto esecutivo il relativo provvedimento ai beneficiari può essere corrisposto con provvedimento dell'Assessore competente un acconto nella misura massima del 50% dell'importo assegnato. I lavori devono essere ultimati entro il terzo anno dal momento della deliberazione del contributo da parte della Giunta provinciale e la liquidazione del contributo stesso avverrà immediatamente dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa ammessa.

 

          Art. 14. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione della presente legge saranno utilizzati nell'esercizio finanziario 1982 gli stanziamenti iscritti ai cap. 76125 e 76140 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale.

     2. Per gli esercizi finanziari successivi, l'entità della spesa sarà determinata dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 15. Norma finale.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio della provincia di Bolzano cessa di trovare applicazione la legge regionale 24 giugno 1957, n. 14.

     2. Le disposizioni di cui al capo II della presente legge sostituiscono quelle approvate con legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e con legge provinciale 17 settembre 1973, n. 56.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.