§ 3.5.14 – L.P. 17 settembre 1973, n. 56.
Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:17/09/1973
Numero:56


Sommario
Art. 1.      I contributi previsti dalla legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modifiche, saranno concessi secondo le disposizioni della legge medesima, salvo le modifiche di cui agli articoli [...]
Art. 2.      In tutte le disposizioni della legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modifiche, le dizioni "Regione", "Giunta regionale", "Presidente della Giunta regionale", "Assessorato [...]
Art. 3.      Beneficiari dei contributi, di cui all'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modifiche, possono essere l'Alpenverein (A.V.S.) e le sezioni del Club Alpino Italiano [...]
Art. 4.      In deroga alle disposizioni dell'art. 7 della legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modifiche, i contributi sono concessi nei limiti indicati dall'art. 4 di tale legge, con [...]
Art. 5.      Gli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modifiche, sono abrogati.
Art. 6.      La liquidazione dei contributi previsti dalla legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, potrà essere disposta per metà ad avvenuto perfezionamento del provvedimento formale di concessione e, per [...]


§ 3.5.14 – L.P. 17 settembre 1973, n. 56.

Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale.

(B.U. 16 ottobre 1973, n. 45).

 

     Art. 1.

     I contributi previsti dalla legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modifiche, saranno concessi secondo le disposizioni della legge medesima, salvo le modifiche di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     In tutte le disposizioni della legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modifiche, le dizioni "Regione", "Giunta regionale", "Presidente della Giunta regionale", "Assessorato regionale" e "Assessore regionale" si intendono sostituite rispettivamente dalle dizioni: "Provincia", "Giunta provinciale", "Presidente della Giunta provinciale", "Assessorato provinciale" e "Assessore provinciale".

 

          Art. 3.

     Beneficiari dei contributi, di cui all'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modifiche, possono essere l'Alpenverein (A.V.S.) e le sezioni del Club Alpino Italiano (C.A.I.) aventi sede nel territorio della provincia di Bolzano.

 

          Art. 4.

     In deroga alle disposizioni dell'art. 7 della legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modifiche, i contributi sono concessi nei limiti indicati dall'art. 4 di tale legge, con deliberazione della Giunta provinciale, previa presentazione al competente Assessorato delle domande corredate dalla prescritta documentazione.

 

          Art. 5.

     Gli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e successive modifiche, sono abrogati.

 

          Art. 6.

     La liquidazione dei contributi previsti dalla legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, potrà essere disposta per metà ad avvenuto perfezionamento del provvedimento formale di concessione e, per l'altra metà, sarà disposta ad ultimazione delle opere ed iniziative ammesse.