§ 6.2.63 - L.R. 17 febbraio 1997, n. 8.
Disciplina e norma per il contenimento della spesa del bilancio di previsione del 1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:17/02/1997
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Limite massimo di indebitamento.
Art. 2.  Piano di forestazione.
Art. 3.  Quantificazione degli oneri per l'attuazione della spesa prevista dalla legislazione regionale.
Art. 4.  Limiti di impegno.
Art. 5.  Imprenditorialità giovanile.
Art. 6.  Spese di funzionamento degli Enti Strumentali o dipendenti dalla Regione.
Art. 7.  Acquisto area Centro Raccolta Protezione Civile.
Art. 8.  Rimodulazione finanziaria dei fondi per l'acquisto di beni immobili destinati al completamento degli uffici regionali.
Art. 9.  Iniziative anti-usura.
Art. 10.  Copertura finanziaria.
Art. 11.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.


§ 6.2.63 - L.R. 17 febbraio 1997, n. 8.

Disciplina e norma per il contenimento della spesa del bilancio di previsione del 1997.

(B.U. 21 febbraio 1997, n. 10)

 

Art. 1. Limite massimo di indebitamento.

     Il limite massimo di indebitamento a carico del bilancio della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1997 e fissato in lire 32.991.000.000 ed è finanziato con la contrazione di mutui di cui al capitolo 1300 dell'entrata del bilancio 1997.

 

     Art. 2. Piano di forestazione.

     Al finanziamento del piano per gli interventi di forestazione gestiti direttamente o tramite gli Enti delegati per complessive L. 26.327.000.000 si provvede per l'esercizio 1997 con i seguenti stanziamenti del bilancio annuale:

     - Cap. 1000 Redazione e attuazione piano di forestazione L. 15.800.000.000;

     - Cap. 1005 Interventi per il miglioramento del patrimonio forestale L. 800.000.000;

     - Interventi di sistemazione idrogeologica e forestazione ambientale concernenti il Programma Operativo Plurifondo - Obiettivo 1 - Misura 2.4:

 

 

Cap. 5285 - Quota Unione Europea L. 7.060.000.000

Cap. 5290 - Quota Stato L. 1.867.000.000

Cap. 5295 - Quota Regionale L. 800.000.000     L.  9.727.000.000

                                    TOTALE     L. 26.327.000.000

 

 

     Il piano annuale sarà approvato dal Consiglio Regionale entro il 31 Marzo 1997.

 

     Art. 3. Quantificazione degli oneri per l'attuazione della spesa prevista dalla legislazione regionale.

     Per l'attuazione della spesa regionale relativa alle seguenti materie, la quantificazione finanziaria per l'esercizio 1997 viene fissata nei limiti appresso indicati:

     1) Fondo spese di rappresentanza ai sensi della legge regionale 3.2.1978, n. 6 - Stanziamento di L. 30.000.000 al Cap. 170;

     2) Fondo per l'esercizio di funzioni regionali in materia di protezione civile. Gli oneri derivanti dalla legge regionale 19.12.1994, n. 46 valutati in L. 10.000.000 vengono stanziati al Cap. 182;

     3) Contributi ai Comuni per i servizi di polizia municipale ai sensi della legge regionale 8.3.1988 n. 8 - Stanziamento di L. 75.000.000 al Cap. 7021;

     4) Spese per prestazioni professionali, studi, progetti, indagini, rilevazioni e consulenze - Stanziamento di L. 550.000.000 al Cap. 560;

     5) Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti - Stanziamento di L. 900.000.000 al Cap. 710;

     6) Spese e contributi per convegni, mostre e altre manifestazioni - Stanziamento di L. 150.000.000 al Cap. 750;

     7) Spese e contributi per finalità promozionali nel campo economico sociale e culturale - Stanziamento di L. 120.000.000 al Cap. 830;

     8) Fondo per l'attuazione del diritto allo studio ai sensi della legge regionale 20.6.1979, n. 21 - Stanziamento di L. 1.629.000.000 al Cap. 2320 per interventi diretti e di L. 5.871.000.000 al Cap. 7000 per trasferimenti agli Enti Locali;

     9) Contributi ai Comuni e altri enti Locali per la realizzazione di progetti di pubblica utilità di cui all'art. 15 della legge 19.07.1994, n. 451 - Stanziamento di L. 2.500.000.000= al cap. 7010;

     10) Spese per la programmazione e sviluppo delle attività educative e culturali sul territorio regionale ai sensi della legge regionale 1.6.88, n. 22 - Stanziamento di L. 1.800.000.000 al Cap. 7015;

     11) Spese per i servizi di pubblica lettura ed interventi di educazione permanente ai sensi della legge regionale 21.5.1980 n. 37 - Stanziamenti di L. 90.000.000 al Cap. 2325 per interventi diretti della Regione e di L. 160.000.000 al Cap. 7020 per trasferimenti agli Enti Locali;

     12) Interventi per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica (Legge n. 412/1975) - Stanziamento di lire 300.000.000 al Cap. 7040;

     13) Contributi al Comune di Lagonegro per la gestione del Parco Giada - Stanziamento di lire 200.000.000 al Cap. 7055;

     14) Premio regionale "Sapori Lucani" di cui alla l.r. n. 18/1992 - Stanziamento di L. 100.000.000 al Cap. 5905;

     15) Per l'attuazione della legge regionale 3.4.1995, n. 41 concernente l'acquisto del complesso immobiliare Palatium di Palazzo S. Gervasio (Potenza) è stanziata la somma di L. 600.000.000 al cap. 2310;

     16) Per l'attuazione della legge regionale n. 16/1995 concernente la promozione e tutela delle minoranze etnico-linguistiche di origine greco- albanese è stanziata la somma di L. 100.000.000 al cap. 2300;

     17) Spese per lo sviluppo e valorizzazione della produzione, trasformazione e commercializzazione del vino Aglianico in base alla legge regionale 18.8.1983, n. 22 come integrata dalla legge regionale 30.6.1986 n. 22 - Stanziamento di L. 100.000.000 al Cap. 5060;

     18) Contributo al Comitato Italiano per l'UNICEF di cui alla legge regionale 17.4.1990, n. 15 - Stanziamento di L. 50.000.000 al Cap. 3230;

     19) Interventi a favore di cittadini portatori di handicaps ai sensi della legge regionale 30.11.1984, n. 38 - Stanziamento di L. 600.000.000 al Cap. 3240;

     20) Interventi a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e alcool ai sensi della legge regionale 22.3.1985, n. 11 - Stanziamento di L. 50.000.000 al Cap. 3255;

     21) Contributi a favore delle Associazioni di volontariato socio- assistenziali di cui alla legge regionale 16.7.1993, n. 38 - Stanziamento di L. 150.000.000 al Cap. 3260;

     22) Fondi regionali per i servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 4.12.1980, n. 50 - Stanziamento di L. 1.000.000.000 al Cap. 3265 per interventi diretti e L. 13.000.000.000 sul Cap. 7240 per trasferimenti ad Enti Locali;

     23) Contributi e spese per la tutela e l'igiene del suolo e dell'abitato e per smaltimento di rifiuti (Art. 15 L.r. n. 7/86 come modificato art. 10 L.r. n. 27/1986) - Stanziamento di L. 1.300.000.000 al Cap. 1200;

     24) Spese per l'igiene dell'acqua, la salubrità dell'aria e per approvvigionamento idrico (Art. 16 L.r. n. 7/1986 come modificato art. 11 L.r. n. 27/1986) - Stanziamento di L. 250.000.000 al Cap. 1205;

     25) Contributi ai Comuni e loro Consorzi per il miglioramento delle strutture dei servizi veterinari e degli impianti di macellazione (Art. 17 L.r. n. 7/1986 come integrato dall'art. 9 punto 7 L.r. n. 27/1987) - Stanziamento di L. 400.000.000 al Cap. 7235;

     26) Contributi in favore degli Enti di Tutela e Assistenza agli Invalidi ai sensi della legge regionale 4.4.1989, n. 7 - Stanziamento di lire 100.000.000 al Cap. 3510;

     27) Interventi creditizi a favore degli artigiani di cui alla legge regionale 25.11.1986, n. 24 - Stanziamenti di L. 400.000.000 al Cap. 6035 per gli interventi di cui all'art. 18, di L. 100.000.000 al Cap. 6040 per i contributi di cui all'art. 8 e di L. 30.000.000 al Cap. 6050 per la costituzione di garanzie fidejussorie di cui all'art. 16 della citata legge regionale n. 24/1986;

     28) Contributi ordinari e straordinari all'Azienda di Promozione Turistica e oneri per le deleghe di cui alla legge regionale 30.7.1996, n. 34 - Stanziamento di L. 3.300.000.000 al Cap. 7410;

     29) Contributi per il turismo sociale e giovanile (Art. 26 della L.r. n. 7/1986) - Stanziamento di lire 350.000.000 al Cap. 6340;

     30) Interventi per il ripristino e la ristrutturazione delle piste da sci, revisione degli impianti a fune e l'acquisto di attrezzature speciali di cui alla legge regionale n. 49/1993 - Stanziamento di lire 200.000.000 al Cap. 6345;

     31) Trasferimenti all'Azienda di Promozione Turistica per contributi a favore delle associazioni PRO LOCO - Stanziamento di L. 250.000.000 al Cap. 7415;

     32) Interventi contributivi per favorire la razionalizzazione del settore distributivo ai sensi della Legge regionale 23.2.85 n. 3 modificata e integrata dalla legge regionale 7.11.1988 n. 37. Stanziamenti di L. 1.550.000.000 al cap. 6560 per contributi in c/capitale, L. 350.000.000 al cap. 6565 per contributi in c/interesse e L. 40.000.000 al cap. 7125 per trasferimenti agli Enti Locali per la formazione dei piani comunali di sviluppo e di adeguamento alla rete di vendita.

     Limitatamente all'esercizio finanziario 1997 i finanziamenti previsti al cap. 6560 possono essere utilizzati per le domande già presentate entro il 31.12.1996 ai sensi della L.R. n. 3/1985 e successive modificazioni e integrazioni. Viene sospeso, altresì, per il corrente esercizio finanziario l'accoglimento di nuove domande.

     33) Provvidenze per i lavoratori lucani all'estero di cui alla legge regionale 27.3.1995, N. 32 - Stanziamento di L. 500.000.000 al Cap. 3290;

     34) Contributi agli Enti Locali sulle spese di energia elettrica per il funzionamento degli impianti destinati al sollevamento e depurazione delle acque ai sensi della legge regionale 2.9.1988 n. 33 Stanziamento di L. 100.000.000 al cap. 7145 e L. 100.000.000 al Cap. 7150;

     35) Contributi ai Comuni per interventi urgenti di ripristino e sistemazione di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 23.11.78 n. 51 - Stanziamento di L. 1.500.000.000 al Cap. 7215;

     36) Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata ai sensi della legge regionale 13.4.1996 n. 21 - Stanziamento di lire 100.000.000 al Cap. 3320;

     37) Ristrutturazione, sistemazione e ampliamento di edifici destinati a case di riposo, centri sociali, case alberghi e altre strutture in favore degli anziani di cui alla legge 20.3.1981, n. 3 - Stanziamento di L. 300.000.000 al Cap. 3280.

 

     Art. 4. Limiti di impegno.

     I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1997 per i seguenti capitoli negli importi appresso indicati:

- Cap. 7025 - Edilizia scolastica LL.RR. 42/75 e 5/80 L. 1.200.000.000

- Cap. 7030 - Edilizia scolastica L.R. n. 44/95 L. 300.000.000

- Cap. 5085 - Miglioramenti fondiari L.R. N. 30/1976 L. 600.000.000

- Cap. 5110 - Esecuzione Piani Feoga L.R. n. 11/1974 n. 25/79 L. 2.200.000.000

- Cap. 4185 - Interventi straordinari di edilizia abitativa (L.R. N. 30/1979 e L.R. 16/1990) L. 3.300.000.000

- Cap. 4215 - Rafforzamento sistemi urbani L.R. 19/85 L. 1.500.000.000

- Cap. 4250 - Costruzione, ampliamento e manutenzione opere di Culto (L.R. n. 69/1995) L. 200.000.000

- Cap. 7105 - Opere sportive L.R. 44/95 L. 150.000.000

- Cap. 7110 - Impianti sportivi L.R. 31/79 L. 100.000.000

- Cap. 7115 - Impianti sportivi L.R. 18/85 e L.R. 18/94 L. 200.000.000

- Cap. 7160 - Risanamento delle acque - Legge n. 650/1979 - L.R. 5/82 L. 420.000.000

- Cap. 7165 - Opere acquedotti e fognature - L.R. n. 9/73 e successive integrazioni L. 200.000.000

- Cap. 7170 - Acquedotti e fognature L.R. 44/95 L. 250.000.000

- Cap. 7175 - Opere igieniche - Leggi regionali n. 9/73, 24/85 e successive integraz. L. 5.450.000.000

- Cap. 7180 - Completamento opere energia elettrica leggi regionali n. 9/73 e 24/85 e successive integrazioni L. 1.700.000.000

- Cap. 7185 - Edilizia pubblica - Leggi regionali n. 9/73 e 24/85 e successive integrazioni L. 2.000.000.000

- Cap. 7190 - Opere stradali - Leggi Regionali n. 9/73 e 24/85 e successive integraz. L. 7.600.000.000

- Cap. 7195 - Opere stradali - L.R. n. 44/95 L. 300.000.000

 

     Art. 5. Imprenditorialità giovanile.

     Per le finalità di cui alla legge regionale 29.8.1985, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti interventi a sostegno dell'imprenditorialità giovanile, per l'esercizio finanziario 1997 sono autorizzate le spese di cui ai seguenti capitoli del bilancio annuale:

     - L. 800.000.000 a carico del cap. 2405 per contributi in conto interessi;

     - L. 2.000.000.000 a carico del cap. 2410 per interventi straordinari.

 

     Art. 6. Spese di funzionamento degli Enti Strumentali o dipendenti dalla Regione.

     I contributi regionali per spese di funzionamento degli Enti Strumentali o comunque dipendenti dalla Regione, vengono fissati per l'esercizio 1997 nelle seguenti misure:

- Cap. 7420 A.L.S.I.A. - Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (L.R. 7.8.1996, n. 38) L. 12.400.000.000

- Cap. 7400 I.R.S.U.B. - Istituto Regionale Studenti Universitari di Basilicata (L.R. 18.12.1989, n. 34) L. 1.750.000.000

- Cap. 7410 A.P.T. - Azienda di Promozione Turistica (L.R. 30.7.1996 n. 34) L. 3.300.000.000.

 

     Art. 7. Acquisto area Centro Raccolta Protezione Civile.

     Per il completamento degli impegni contabili connessi all'acquisto di area nel Comune di Tito (Potenza) da destinare a Centro Raccolta per la Protezione Civile di cui all'art 7 della legge regionale 17.2.1996, n. 10 è autorizzata la spesa di L. 150.000.000 sul capitolo 4240 del bilancio regionale per l'esercizio 1997.

 

     Art. 8. Rimodulazione finanziaria dei fondi per l'acquisto di beni immobili destinati al completamento degli uffici regionali.

     Per l'acquisto di beni immobili siti in Potenza da destinare al completamento delle sedi del Consiglio e della Giunta Regionale e di cui alla legge regionale 24.12.1994, n. 49 come integrata dall'art. 6 della legge regionale 25.8.1995 n. 57 è confermata la previsione di spesa di complessive L. 9.520.000.000.

     I relativi fondi, non impegnati nell'esercizio 1996 sul cap. 3741, sono trasferiti sul bilancio 1997 e stanziati al Cap. 4230.

 

     Art. 9. Iniziative anti-usura. [1]

     [La Regione Basilicata contribuisce ad iniziative tendenti a prevenire il fenomeno dell'usura nell'ambito delle finalità perseguite dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 con finanziamenti annualmente fissati dalle leggi di bilancio.

     L'attribuzione alle associazioni e fondazioni riconosciute del fondo per la prevenzione dell'usura, stanziato annualmente al cap. 6180, è effettuata secondo criteri determinati dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

     Per l'esercizio finanziario 1997 l'ammontare del cap. 6180 è fissato in L. 300 milioni.

     Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma precedente, in relazione alle attività svolte ed agli interventi realizzati nel 1996, viene attribuito un contributo di L. 70 milioni alla Fondazione Mons. Cavalla, previa acquisizione del resoconto della gestione 1996.]

 

     Art. 10. Copertura finanziaria.

     Le autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio 1997 e nel bilancio pluriennale 1997/99 ad esso allegato.

 

     Art. 11. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 16 della L.R. 1 dicembre 2004, n. 24 e dall'art. 18 della L.R. 21 aprile 2011, n. 7.