§ 4.1.24 - L.R. 17 aprile 1990, n. 16.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 30/79 - Concessione di contributi per mutui agevolati nel settore della edilizia abitativa - già modificata ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:17/04/1990
Numero:16


Sommario
Art. 3.      Il contributo, fissato nella misura costante pari al 5% della spesa riconosciuta ammissibile, viene corrisposto per il periodo di 15 anni ed è pari a quello complessivamente risultante al [...]


§ 4.1.24 - L.R. 17 aprile 1990, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 30/79 - Concessione di contributi per mutui agevolati nel settore della edilizia abitativa - già modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 54/80 e 36/74.

 

     Artt. 1. - 2. [1]

 

Art. 3.

     Il contributo, fissato nella misura costante pari al 5% della spesa riconosciuta ammissibile, viene corrisposto per il periodo di 15 anni ed è pari a quello complessivamente risultante al termine di 25 anni, così come previsto dal 1° comma dell'art. 3 della Legge Regionale n. 30/79.

     La modifica non comporta aumento di spesa a carico del bilancio regionale.

     A tale fine saranno utilizzati i limiti di impegno di spesa fissa non erogati.

     I conguagli verranno effettuati al termine del quindicesimo anno di contribuzione per ogni singola Cooperativa Edilizia.

     La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Modificano rispettivamente gli artt. 3 e 4 della L.R. 28 agosto 1979, n. 30.