§ 4.1.6 - L.R. 28 agosto 1979, n. 30.
Concessione di contributi per mutui agevolati nel settore dell'edilizia abitativa (intervento straordinario).


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:28/08/1979
Numero:30


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Sono ammessi a fruire del contributo regionale le cooperative edilizie e loro consorzi, sia a proprietà divisa che indivisa e
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      I contributi di cui alla presente legge sono concessi a cooperative edilizie e loro consorzi che, avendo inoltrato domanda di contributo al Ministero dei Lavori Pubblici entro il 31 dicembre [...]
Art. 6.      Potranno essere ammessi a contributo gli interventi che vengono realizzati su aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed [...]
Art. 7.      La domanda di ammissione al contributo dovrà pervenire alla Giunta entro 30 giorno dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata corredata da:
Art. 8.      Gli alloggi realizzati col contributo di cui alla presente legge, non potranno essere ceduti, neanche in locazione, nei 10 anni successivi alla data di collaudo finale dell'opera.
Art. 9.      In caso di decesso di uno dei soci nel corso della costruzione, agli aventi titolo spettano tutti i diritti del socio, se hanno i requisiti previsti per legge.
Art. 10. 


§ 4.1.6 - L.R. 28 agosto 1979, n. 30.

Concessione di contributi per mutui agevolati nel settore dell'edilizia abitativa (intervento straordinario).

 

Art. 1. [1]

     La Regione Basilicata, in attuazione dei principi stabiliti dall'art. 5 dello Statuto, concede contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di programmi costruttivi a cooperative edilizie e loro consorzi secondo le indicazioni della presente legge.

 

     Art. 2.

     Sono ammessi a fruire del contributo regionale le cooperative edilizie e loro consorzi, sia a proprietà divisa che indivisa e

sia con diritto di superficie, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di edilizia economica e popolare, che siano retti e disciplinati dai principi della mutualità senza fini di speculazione e siano costituiti da soci che abbiano i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi di edilizia agevolata convenzionata.

 

     Art. 3. [2]

     Ai soggetti attuatori di cui all'art. 1 della Legge Regionale n. 30/79 sono concessi contributi dalla Regione per la durata massima di 15 anni.

 

     Art. 4. [2]a

     I contributi regionali sono corrisposti agli istituti mutuanti ovvero direttamente alle cooperative edilizie e loro consorzi a partire dal 1 gennaio e dal 1 luglio successivo rispettivamente alla stipula del contratto condizionato di mutuo od alla stipula del contratto di appalto con l'impresa esecutrice dei lavori.

     Nel caso di scioglimento anticipato della cooperativa il contributo regionale è corrisposto direttamente ai singoli soci assegnatari degli alloggi od a loro aventi causa, a presentazione, agli uffici regionali competenti, dell'atto pubblico di assegnazione individuale dell'alloggio.

     Nell'ipotesi di cui al precedente comma il conguaglio, previsto dall'art. 3 della L.R. 17-4-1990 n. 16, sarà effettuato per ogni singolo socio.

     Il trasferimento del contributo è consentito a partire dal semestre successivo a quello di trasmissione degli atti e per la durata pari al periodo di tempo residuale.

 

     Art. 5.

     I contributi di cui alla presente legge sono concessi a cooperative edilizie e loro consorzi che, avendo inoltrato domanda di contributo al Ministero dei Lavori Pubblici entro il 31 dicembre 1977, al 31 dicembre 1978 avevano già iniziato i lavori, anche nel caso in cui già abbiano già beneficiato di parziale contributo statale per la realizzazione del programma costruttivo, nonché alle cooperative edilizie e loro consorzi che, alla data del 31 dicembre 1977 avevano inoltrato domanda di contributo al Ministero dei Lavori Pubblici, con priorità per quelle che al 31 dicembre 1978 già disponevano dell'area e della concessione edilizia.

     L'indicazione dell'area e la successiva assegnazione da parte del Comune alla cooperativa interessata deve avvenire entro 180 giorni dalla data di comunicazione di ammissione al contributo [3].

     Per le cooperative, che già fruiscono dell'intervento statale, il contributo regionale è limitato soltanto alla maggiore spesa occorrente per la realizzazione del progetto rispetto a quella assistita dal contributo statale.

     Tale contributo sarà corrisposto all'Istituto di credito a cui le cooperative l'avranno ceduto in dipendenza della stipula del contratto di mutuo [4].

 

     Art. 6.

     Potranno essere ammessi a contributo gli interventi che vengono realizzati su aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e che prevedono la costruzione di alloggi per i soci aventi le caratteristiche tecniche di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408.

     Il costo messo a base per la determinazione del contributo regionale è quello fissato per la Regione Basilicata dal Ministero dei Lavori Pubblici.

     L'importo massimo ammesso a contributo, comprensivo sia dell'intervento regionale che di quello statale, ove questo esista, sarà pari a quello che si ottiene moltiplicando il suddetto costo base per la superficie complessiva, sempre che non superi il limite originariamente stabilito dall'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     Ogni eventuale maggiore superficie per pertinenza o dovuta al rispetto di norme e prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici adottati dai Comuni, o comunque occorrente per la realizzazione del programma, non potrà beneficiare del contributo.

     Il limite massimo del contributo è tassativamente fissato in mq. 110.

     E' consentito il completamento dell'opera, in deroga ai limiti di superficie utile abitabile previsti dall'art. 16 della legge 5-8-78, n. 457 e dal precedente comma del presente articolo, unicamente a quelle cooperative edilizie che entro i termini di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge abbiano presentato domanda per la concessione del contributo e abbiano iniziato la costruzione in applicazione alla normativa tecnica approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed emanato dalla GESCAL in attuazione della legge 14-2-1963 n. 60.

     L'accertamento dei requisiti soggettivi e la rispondenza progettuale alle caratteristiche tecniche di cui al precedente art. 5 sono demandati agli Uffici tecnici regionali, i quali provvedono a rilasciare certificato di conformità degli alloggi e del progetto e la dichiarazione di riconoscimento del possesso dei requisiti da parte dei soci delle cooperative.

     E' abrogato l'art. 5 della L.R. 22-12-1980, n. 54 [5].

 

     Art. 7.

     La domanda di ammissione al contributo dovrà pervenire alla Giunta entro 30 giorno dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata corredata da:

     1) elaborati progettuali;

     2) estratto notarile del libro dei soci;

     3) statuto della cooperativa ed atto costitutivo;

     4) relazione tecnico-finanziaria sul progetto in corso di realizzazione contenente dettagliate indicazioni sulla volumetria e superficie dell'edificio e degli alloggi, sulla tipologia edilizia e sui relativi oneri di spesa, compreso quella relativa all'acquisizione delle aree e alla progettazione e direzione dei lavori, nonché l'indicazione delle fonti di finanziamento, degli eventuali contributi già assegnati, della data di inizio dei lavori, dell'importo dei lavori già eseguiti, di quello occorrente per la ultimazione degli stessi e di quello per il quale si richiede il contributo;

     5) dichiarazione del Sindaco sulla data della licenza o concessione edilizia, su quella dell'inizio dei lavori e sull'ubicazione del progetto in rapporto agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali;

     6) stato di avanzamento dei lavori;

     7) copia del decreto o della promessa di concessione del contributo da parte del Ministero dei LL.PP. ove tale concessione esista.

     Qualora le richieste delle cooperative in possesso dei requisiti di cui alla presente legge superino l'ammontare delle somme disponibili, verrà redatta una graduatoria che terrà conto, nell'ordine, dei seguenti elementi:

     a) data della precedente richiesta, non soddisfatta anche parzialmente, di erogazione del contributo statale;

     b) data di costituzione della cooperativa;

     c) data del rilascio della concessione edilizia;

     d) importo dei lavori eseguiti;

     e) data di inizio dei lavori;

     La Giunta regionale, nei successivi 30 giorni sulla base delle domande regolarmente pervenute e delle documentazioni e dei criteri innanzi indicati, nonché degli accertamenti e dichiarazioni degli Uffici tecnici regionali di cui all'art. 6, compila l'elenco delle cooperative in possesso dei requisiti richiesti, e nei limiti delle disponibilità finanziarie, forma la graduatoria delle cooperative da ammettere a contributo regionale con il piano di intervento straordinario.

     Detto piano verrà trasmesso, per la definitiva approvazione, al Consiglio regionale.

     Il Presidente della Giunta regionale, sulla base della graduatoria approvata, e nei limiti degli interventi da realizzare, concede, con proprio decreto il contributo [6].

 

     Art. 8.

     Gli alloggi realizzati col contributo di cui alla presente legge, non potranno essere ceduti, neanche in locazione, nei 10 anni successivi alla data di collaudo finale dell'opera.

     Si può derogare al divieto di locazione soltanto a seguito di autorizzazione della Giunta regionale. L'autorizzazione può essere concessa esclusivamente in favore di coloro che, per trasferimento non richiesto, debbano lasciare, per periodi prolungati, il luogo abituale di residenza.

     Nell'istanza per l'autorizzazione deve essere esplicitamente dichiarato che l'alloggio verrà locato ai sensi delle disposizioni di legge regolanti l'equo canone.

 

     Art. 9.

     In caso di decesso di uno dei soci nel corso della costruzione, agli aventi titolo spettano tutti i diritti del socio, se hanno i requisiti previsti per legge.

     In caso contrario, in base alla graduatoria stilata dalla cooperativa, l'alloggio spetta al socio non assegnatario primo in graduatoria, il quale corrisponderà agli eredi quanto anticipato per l'alloggio maggiorato degli interessi, come per legge.

 

     Art. 10. [7]

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 1980, n. 54.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 aprile 1990, n. 16.

[2]2a Articolo già modificato dall'art. 2 della L.R. 17 aprile 1990, n. 16, ora così nuovamente modificato per effetto dell'art. 1 della L.R. 14 dicembre 1991, n. 29.

[3] Comma così modificato dall'art 2 della L.R. 7 settembre 1981, n. 34.

[4] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 22 dicembre 1980, n. 54.

[5] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 1984, n. 36.

[6] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 dicembre 1980.

[7] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 22 dicembre 1980, n. 54.