§ 2.3.150 - D.L. 21 dicembre 1990, n. 391. [*]
Trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:21/12/1990
Numero:391


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dall'1 luglio 1990, e pertanto dalla campagna bieticolo-saccarifera 1990-1991, sono trasferiti all'azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) la gestione [...]
Art. 2.      1.
Art. 3.      1. L'AIMA è autorizzata a versare all'Associazione bieticolo- saccarifera italiana - Fondo bieticolo nazionale (A.B.S.I.), per gli interventi di perequazione dei prezzi delle bietole e dei [...]
Art. 4.      1. Il personale in servizio presso la Cassa conguaglio zucchero alla data del 28 giugno 1990 è trasferito all'AIMA con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in [...]
Art. 5.      1.
Art. 6. 
Art. 6 bis. 
Art. 6 ter. 
Art. 6 qua ter.
Art. 7.      1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1990, in lire 2 miliardi per l'anno 1991, in lire 2 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 2 [...]
Art. 8.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 2.3.150 - D.L. 21 dicembre 1990, n. 391. [*]

Trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero.

(G.U. 21 dicembre 1990, n. 297).

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dall'1 luglio 1990, e pertanto dalla campagna bieticolo-saccarifera 1990-1991, sono trasferiti all'azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) la gestione delle risorse proprie della comunità economica europea per il settore bieticolo- saccarifero, nonché i compiti di pagamento e di rimborso previsti dalla normativa comunitaria, già attribuiti alla cassa conguaglio zucchero alla quale subentra l'AIMA in tutte le funzioni previste dalla normativa vigente.

     2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, adotta le disposizioni per l'attuazione del comma primo.

     2 bis. I saldi contabili con la Comunità Economica Europea derivanti dalla definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria, concernenti gli interventi nel mercato agricolo attuati dall'AIMA, sono iscritti nella gestione finanziaria dell'azienda medesima [1].

 

     Art. 2.

     1. [2].

     2. L'AIMA provvede altresì al pagamento degli aiuti per l'integrazione degli oneri finanziari relativi alla campagna 1989-1990 non corrisposti dalla Cassa conguaglio zucchero.

 

     Art. 3.

     1. L'AIMA è autorizzata a versare all'Associazione bieticolo- saccarifera italiana - Fondo bieticolo nazionale (A.B.S.I.), per gli interventi di perequazione dei prezzi delle bietole e dei relativi oneri comunitari e per azioni di interesse del settore bieticolo, una quota parte degli aiuti destinati ai produttori di bietola ed ogni altro importo di spettanza del settore bieticolo nella misura indicata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per ciascuna campagna, tenuto conto dell'accordo interprofessionale.

 

     Art. 4.

     1. Il personale in servizio presso la Cassa conguaglio zucchero alla data del 28 giugno 1990 è trasferito all'AIMA con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Detto personale sarà inquadrato nei ruoli dell'AIMA nelle corrispondenti qualifiche funzionali e profili professionali, previo superamento di apposita prova di idoneità. Le modalità di svolgimento, le materie sulle quali verterà la prova, nonché il quadro di equiparazione tra qualifiche funzionali e profili professionali sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica [3].

     3. Il personale transitato nei ruoli dell'AIMA potrà, a domanda, essere ammesso alla procedura di mobilità di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.

     4. Il fondo liquidazioni del personale esistente presso la cassa conguaglio zucchero viene trasferito pro-quota all'AIMA ovvero alle altre amministrazioni interessate, che lo utilizzeranno per la ricongiunzione del trattamento di fine rapporto.

     5. Il personale della cassa conguaglio zucchero è iscritto al regime pensionistico applicabile al personale dell'AIMA, con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento.

     6. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi ai fini del trattamento di quiescenza trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

 

     Art. 5.

     1. [4].

     2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede ad apportare le necessarie modifiche all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, per tener conto delle nuove competenze assegnate all'AIMA dal presente decreto, anche al fine di una migliore armonizzazione delle funzioni da assegnare a ciascun ufficio o funzione dirigenziale.

     2 bis. [5].

     3. Gli oneri di personale e di funzionamento sono complessivamente valutati in lire due miliardi in ragione d'anno.

 

          Art. 6. [6]

     1. [7].

     2. [8].

     3. [9].

     4. [10].

     5. [11].

 

     Art. 6 bis. [12]

     1. Al fine di garantire l'applicazione del regime di cui al regolamento n. 857/84/CEE del consiglio del 31 marzo 1984, è istituita l'anagrafe della produzione lattiero- casearia.

     2. La raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati delle aziende produttrici di latte è affidata all'AIMA per essere realizzata attraverso le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori, sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     3. [13].

     4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di funzionamento della anagrafe della produzione lattiero- casearia.

 

     Art. 6 ter. [12]

     1. La riscossione dei contributi dovuti dai produttori, soci delle associazioni aderenti a unioni riconosciute titolari di quantitativi di riferimento di latte ai sensi dell'articolo 12, lettera c), del citato regolamento n. 857/84/CEE, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, nonché per il pagamento del prelievo supplementare sul latte di vacca di cui al medesimo regolamento, può avvenire con le modalità stabilite dal quinto e sesto comma dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come modificato dall'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

     2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate norme per l'applicazione del comma primo e per l'armonizzazione del regime comunitario delle quote latte con la normativa sui contratti agrari e sulla produzione lattiero-casearia.

 

     Art. 6 quater. [12]

     1. Rientra nelle attribuzioni dell'AIMA il sostegno delle azioni realizzate dalle unioni riconosciute delle associazioni dei produttori agricoli ai sensi dello articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1360/78/CEE del consiglio del 19 giugno 1978, modificato dal regolamento numero 1760/87/CEE del consiglio del 15 giugno 1987, per il miglioramento della qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche.

 

     Art. 7.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1990, in lire 2 miliardi per l'anno 1991, in lire 2 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e successivi, si provvede:

     a) quanto a lire 41.500 milioni per l'anno 1990, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 462 "fondo di riserva per nuove o maggiori spese per interventi nazionali" dello stato di previsione della spesa dell'AIMA per l'anno medesimo;

     b) quanto a lire 500 milioni per l'anno 1990 ed a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni successivi, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 463 "fondo di riserva per spese di funzionamento dell'azienda" dello stato di previsione della spesa dell'AIMA per ciascuno degli anni medesimi.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[*] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1991, n. 48.

[1] Comma aggiunto dalla L. di conversione 18 febbraio 1991, n. 48.

[2] Sostituisce il primo comma, art. 3 del D.L. 20 novembre 1981, n. 694.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 febbraio 1991, n. 48.

[4] Comma sostituito dalla L. di conversione 18 febbraio 1991, n. 48. Sostituisce la tabella B allegata alla L. 14 agosto 1982, n. 610.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 18 febbraio 1991, n. 48. Modifica la tabella A allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610.

[6] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 18 febbraio 1991, n. 48.

[7] Modifica il comma terzo, art. 1 della L. 30 luglio 1990, n. 209.

[8] Inserisce il comma 3 bis all'art. 1 della L. 30 luglio 1990, n. 209.

[9] Modifica il comma quarto, art. 1 della L. 30 luglio 1990, n. 209.

[10] Inserisce il comma 5 bis all'art. 1 della L. 30 luglio 1990, n. 209.

[11] Comma abrogato dall'art. 23 della L. 4 agosto 1997, n,. 266.

[12] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 febbraio 1991, n. 48.

[13] Comma abrogato dall'art. 13 della L. 26 novembre 1992, n. 468.

[12] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 febbraio 1991, n. 48.

[12] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 febbraio 1991, n. 48.