§ 2.1.70 – L. 30 dicembre 1991, n. 426.
Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:30/12/1991
Numero:426


Sommario
Art. 1.      1. Agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1990, da eccezionali calamità o avversità [...]
Art. 2.      1. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, è sostituito dal seguente:"I componenti la Commissione durano in carica [...]
Art. 3.      1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 luglio 1989, n. 262, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. [...]
Art. 4.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, il trattamento [...]
Art. 5.      1. A decorrere dal 1° giugno 1991, le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla [...]
Art. 6.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 2.1.70 – L. 30 dicembre 1991, n. 426.

Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonché estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica.

(G.U. 8 gennaio 1992, n. 5).

 

     Art. 1.

     1. Agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1990, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, i quali siano rimasti privi di occupazione, nel medesimo anno, in conseguenza dei predetti eventi, è riconosciuto ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 1990, il numero di giornate necessario al raggiungimento del numero di giornate riconosciuto nell'anno 1989, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta. Il predetto beneficio viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno 1990 almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e dei compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno precedente, è fissato al 31 luglio 1991.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.500 milioni, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

 

          Art. 2.

     1. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, è sostituito dal seguente:"I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Qualora intervengano, per qualsiasi motivo, sostituzioni nel corso del quadriennio, i subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale della Commissione. Alla scadenza del mandato, i componenti la Commissione restano in carica fino all'insediamento della nuova Commissione".

     2. All'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente comma:"I componenti il collegio dei revisori di cui al primo comma durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Qualora intervengano, per qualsiasi motivo, sostituzioni nel corso del quadriennio, i subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale del collegio. Alla scadenza del mandato, i componenti il collegio dei revisori restano in carica fino all'insediamento del nuovo collegio".

 

          Art. 3.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 luglio 1989, n. 262, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, non si applicano nei confronti delle istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni o dalle unità sanitarie locali.

 

          Art. 4.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402, ivi compresi i lavoratori italiani rimpatriati da Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, è liquidato sulle retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

 

          Art. 5.

     1. A decorrere dal 1° giugno 1991, le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, si applicano anche alle imprese di navigazione esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

     2. Alle minori entrate derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutate in lire 6.264 milioni per l'anno 1991, in lire 11.490 milioni per l'anno 1992 e in lire 12.294 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3061 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotto l'importo delle sovvenzioni spettanti alle imprese di cui al medesimo comma 1.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.