§ 12.3.2 - D.L. 24 settembre 1996, n. 497.
Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.3 banco di Sicilia e banco di Napoli
Data:24/09/1996
Numero:497


Sommario
Art. 1.  Interventi finanziari.
Art. 2.  Disposizioni relative agli attuali azionisti.
Art. 3.  Condizioni.
Art. 4.  Società del gruppo in liquidazione.
Art. 5.  Dismissione.
Art. 6.  Copertura finanziaria.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 12.3.2 - D.L. 24 settembre 1996, n. 497. [1]

Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli.

(G.U. 25 settembre 1996, n. 225).

 

Art. 1. Interventi finanziari.

     1. Fermi gli impegni già previsti da altre leggi, il Ministro del tesoro è autorizzato a sottoscrivere uno o più aumenti del capitale del Banco di Napoli S.p.a. unitamente all'intervento finanziario di una o più banche ed altri investitori istituzionali ovvero in presenza dell'impegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), al fine di risanare, ristrutturare e privatizzare il Banco di Napoli.

     2. Gli interventi finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali di cui al comma 1 possono assumere la forma di prestito subordinato, anche convertibile, ovvero di partecipazione al capitale, anche attraverso aumenti di capitale riservati con emissione di azioni di risparmio o privilegiate, eventualmente convertibili in azioni ordinarie.

     3. L'ammontare degli aumenti di capitale da parte del Tesoro è determinato con decreti del Ministro del tesoro tenuto conto delle finalità del presente decreto e degli impegni finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali.

     4. Per la realizzazione dell'operazione prevista dai commi 1, 2 e 3, il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare accordi di sindacato per la gestione del Banco, concedere diritti di prelazione sull'acquisto della partecipazione del Tesoro, acquistare a trattativa diretta o a seguito di offerta pubblica, azioni del Banco di Napoli o diritti di opzione sulle stesse anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e all'articolo 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. L'offerta di acquisto deve avere ad oggetto, almeno alle medesime condizioni, anche le azioni di risparmio.

     5. La Banca d'Italia può disporre lo svincolo della somma depositata dal Banco di Napoli a titolo di riserva obbligatoria di cui all'articolo 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, al fine di facilitare il superamento della situazione di difficoltà.

     6. Gli eventuali versamenti già effettuati dal Tesoro, destinati ad aumenti di capitale, vengono imputati al capitale dopo che si siano perfezionati gli aumenti di capitale del Tesoro di cui al comma 1.

 

     Art. 2. Disposizioni relative agli attuali azionisti.

     1. Fermo il trasferimento immediato delle azioni e dei diritti di opzione, il corrispettivo che il Tesoro pagherà per l'acquisto delle azioni e dei diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1 sarà determinato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sulla base del prezzo realizzato a seguito della dismissione di cui all'articolo 5, aumentato degli eventuali utili di bilancio complessivamente realizzati dalle società cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6, che sono attribuiti al Tesoro, e ridotto degli eventuali oneri per la copertura delle perdite del Banco nei cinque esercizi successivi a quello in cui avviene l'aumento di capitale conseguenti agli interventi a favore delle società cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6 e dell'ammontare del capitale conferito dal Tesoro ai sensi del presente decreto, aumentato degli interessi calcolati al prime rate ABI [2].

     2. Ai titolari dei diritti di opzione relativi agli aumenti di capitale previsti dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto, che non abbiano esercitato tali diritti, è riconosciuta una somma che sarà determinata secondo i criteri e con le modalità indicati nel precedente comma 1. Gli azionisti che alla data di entrata in vigore del presente decreto avessero già esercitato il diritto di opzione potranno revocare la sottoscrizione entro il termine stabilito dalla delibera assembleare per l'esercizio del diritto di opzione.

     3. Ai titolari delle azioni, in circolazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene attribuito il diritto di acquistare, al valore nominale, successivamente ai conferimenti del Tesoro di cui all'articolo 1, un'azione ordinaria posseduta dal Tesoro ogni quindici azioni di qualunque categoria. Con decreto del Ministro del tesoro verranno disciplinate le modalità operative di esercizio del diritto.

     4. Il diritto al corrispettivo e il diritto all'acquisto di cui ai commi 1 e 2 e 3 possono essere rappresentati da documenti negoziabili, le cui caratteristiche sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa.

 

     Art. 3. Condizioni.

     1. Gli interventi finanziari del Tesoro di cui all'articolo 1 sono condizionati:

     a) all'accertamento, entro il 30 giugno 1996, della situazione patrimoniale del Banco di Napoli alla data del 31 marzo 1996 e ai relativi provvedimenti di adeguamento del capitale sociale;

     b) alla deliberazione, entro il 30 giugno 1996, da parte degli organi amministrativi del Banco, di un idoneo piano di ristrutturazione, da elaborare con l'ausilio di un consulente specializzato, scelto dal Tesoro con le modalità di cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, da sottoporre all'approvazione della Banca d'Italia e conforme all'ordinamento comunitario, e che individui i criteri, i tempi e le modalità per il risanamento patrimoniale ed economico e per la ristrutturazione del Banco e del gruppo e ne definisca le strategie gestionali;

     c) all'intervenuta stipulazione, non oltre il 31 luglio 1996, di accordi sindacali che comportino la diminuzione, entro il 31 dicembre 1997, del costo del lavoro, anche attraverso la riduzione del costo unitario ai livelli medi nazionali del settore del credito, compresa la revisione dei regimi pensionistici integrativi, incluso quello destinato a realizzare la garanzia di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e all'articolo 4 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. In sede di accordi, potrà essere adottato anche il regime di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Detti accordi, stipulati dalle associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono efficaci anche se in deroga a disposizioni di legge o di contratto collettivo, nei confronti di tutti gli interessati;

     d) agli interventi finanziari di cui al comma 2 dell'articolo 1 ovvero all'assunzione di impegni a partecipare alla dismissione di cui all'articolo 5, secondo quanto previsto con apposito decreto del Ministro del tesoro.

     2. In pendenza delle condizioni di cui al comma 1, il prestito obbligazionario sottoscritto dalla Cassa depositi e prestiti è rilevato dal Tesoro entro il 15 giugno 1996 e convertito in un prestito subordinato alle medesime condizioni di tasso. Tale conversione è subordinata alla concessione in favore del Tesoro del pegno, con diritto di voto, delle azioni del Banco di Napoli di proprietà dell'azionista di maggioranza, ovvero al conferimento, in favore del Tesoro, di mandato irrevocabile, anche per più assemblee e senza indicazione di istruzioni, ad esercitare il diritto di voto relativo alle azioni del Banco di Napoli di proprietà dell'azionista di maggioranza, al fine di consentire al Tesoro di disporre della maggioranza dei diritti di voto nelle assemblee convocate per le operazioni sul capitale sociale e per il rinnovo degli organi ai sensi degli articoli 1 e 3 del presente decreto. Convertito il prestito, il Ministro del tesoro provvede, anche con apposito atto amministrativo, al rinnovo dei componenti degli organi societari del Banco, anche al fine di agevolare gli interventi finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali che abbiano assunto i relativi impegni. Il prestito subordinato e i relativi interessi maturati sono utilizzati dal Tesoro per la sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui all'articolo 1.

     3. Relativamente alle pensioni integrative, alle quote di pensione ed alle pensioni sostitutive, a carico del Banco di Napoli, i meccanismi perequativi, comunque previsti, rimangono temporaneamente sospesi, ricominciando ad operare dall'esercizio in cui l'integrazione delle riserve matematiche, necessaria a coprirne gli oneri, non pregiudicherà la realizzazione di utili netti, e comunque non prima del 31 dicembre 2000. Per le pensioni sostitutive la quota soggetta al blocco è pari al 15% dell'importo spettante nell'anno 1996. E' escluso ogni successivo recupero, sotto qualsiasi forma, degli aumenti non maturati nel periodo di sospensione.

     4. Al fine di favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del Banco di Napoli S.p.a., da approvarsi dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 1, lettera b), limitatamente ai lavoratori il cui rapporto di lavoro venga a cessare entro il 31 dicembre 1998 e che abbiano maturato, o maturino entro tale data, almeno 30 anni di contribuzione comunque utili nella gestione speciale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, è consentito al Banco di Napoli S.p.a. di provvedere alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, secondo piani aziendali predisposti sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

     5. In relazione agli eventuali provvedimenti di adeguamento del capitale del Banco di Napoli, gli effetti di cui all'articolo 15, comma nono, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli effetti di cui agli articoli 2447 e 2448, comma primo, n. 4), del codice civile sono sospesi fino al 31 dicembre 1996. In pendenza delle condizioni di cui al comma 1 restano sospesi, nei confronti del Tesoro, gli effetti di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149. Alle operazioni di aumento di capitale previste dal presente decreto non si applica la disposizione dell'articolo 2441, comma 3 del codice civile.

     6. Al fine di agevolare la ristrutturazione del gruppo creditizio Banco di Napoli, la Banca d'Italia può concedere al Banco di Napoli S.p.a. anticipazioni con le modalità di cui al decreto del Ministro del tesoro del 27 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 ottobre 1974, a fronte delle perdite derivanti da finanziamenti e altri interventi effettuati dal Banco a favore di società del gruppo poste in liquidazione, e nell'interesse dei creditori delle medesime, ovvero a favore di società del gruppo a cui siano stati ceduti, previa autorizzazione della Banca d'Italia, crediti ed altre attività non immobiliari del Banco per la parte che eccede la copertura di cui all'articolo 6, comma 2; alle cessioni di cui al presente comma ed a quelle poste in essere dalle società cessionarie si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 [3].

     6 bis. L'autorizzazione della Banca d'Italia di cui al comma 6 è subordinata alla concessione in favore del Tesoro del pegno, con diritto di voto, delle azioni delle società cessionarie di proprietà del Banco di Napoli, ovvero anche alla concessione, in favore del tesoro, di mandato irrevocabile, anche per più assemblee e senza indicazione di istruzioni, ad esercitare il diritto di voto, al fine di consentire al Tesoro di disporre della maggioranza dei diritti di voto [4].

     7. Gli atti concernenti operazioni di cessione di azienda, di rami di azienda, di beni e di rapporti giuridici, anche individuabili in blocco, posti in essere per le finalità di cui al presente decreto del Banco o dalle società del gruppo creditizio Banco di Napoli entro il 30 giugno 1997, sono soggetti ad unico tributo, sostitutivo di ogni altro, nella misura fissa di lire un milione.

 

     Art. 4. Società del gruppo in liquidazione.

     1. I fondi di previdenza aziendali delle società del gruppo Banco di Napoli in liquidazione sono liquidati secondo piani approvati dalla Banca d'Italia. L'esecuzione dei piani determina l'estinzione delle obbligazioni delle società nei confronti degli iscritti ai fondi. La liquidazione non può comportare una spesa superiore alle riserve matematiche indicate nei bilanci tecnici attuariali, utilizzati per la redazione dei bilanci societari al 31 dicembre 1995, maggiorate di un importo non superiore al 25%.

 

     Art. 5. Dismissione.

     1. Entro la fine dell'anno 1996 il Tesoro attiva le procedure per la dismissione della propria partecipazione di controllo nel Banco di Napoli con le modalità previste dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, secondo procedure competitive, tenendo conto degli eventuali diritti di prelazione concessi con procedura competitiva, nonché dei diritti di acquisto previsti ai sensi del presente decreto [5].

     2. All'acquisto effettuato in sede di dismissione di cui al comma 1 non si applica l'articolo 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

 

     Art. 6. Copertura finanziaria.

     1. Per le finalità del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti nell'importo complessivo massimo di lire 2.000 miliardi, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     2. I proventi netti derivanti dalla dismissione di cui all'articolo 5 sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro e destinati alla copertura, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, delle eventuali perdite che potranno determinarsi in seguito agli interventi a favore delle società cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6 ed al pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2; le somme non utilizzate vengono versate al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 19 novembre 1996, n. 588.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 novembre 1996, n. 588.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 novembre 1996, n. 588.

[4] Comma inserito dalla L. di conversione 19 novembre 1996, n. 588.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 novembre 1996, n. 588.