§ 98.1.2315 - D.M. 9 giugno 2000, n. 170.
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, concernente norme per l'istituzione ed il regime dei depositi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/06/2000
Numero:170


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 18 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, è sostituito dal seguente


§ 98.1.2315 - D.M. 9 giugno 2000, n. 170.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, concernente norme per l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati

(G.U. 23 giugno 2000, n. 145)

 

 

     IL MINISTRO DELLE FINANZE

     Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

     Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della citata legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

     Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, sull'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri, e successive modificazioni;

     Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, che disciplina il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 11 della legge 25 marzo 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;

     Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani che svolge le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizione di legge all'Amministrazione medesima;

     Considerato che le attività trasferite all'Ente tabacchi italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria;

     Considerato che alla medesima vigilanza e controllo devono essere assoggettate le attività di distribuzione e vendita di tabacchi lavorati che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel territorio della Repubblica italiana;

     Visto l'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in forza del quale per quanto non specificamente stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 si provvede con regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il proprio decreto 22 febbraio 1999, n. 67, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;

     Visto il proprio decreto 1° giugno 1999, n. 202, recante modificazione al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;

     Considerato che gli adempimenti previsti dal citato decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, non sono applicabili dall'Ente tabacchi italiani nella fase transitoria di completamento del riassetto del sistema distributivo le cui misure fondamentali verranno realizzate entro il 30 giugno 2002, e che in tale fase transitoria possono essere sostituiti dall'osservanza delle disposizioni amministrative e contabili già vigenti per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che offrono le necessarie garanzie sotto il profilo della tutela fiscale;

     Considerato che il riassetto del sistema distributivo, secondo le linee guida del piano industriale di ristrutturazione aziendale approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente tabacchi italiani, comporta, tra l'altro, la modifica dell'attuale sistema incentrato sulla dotazione ai magazzini di vendita con conseguenti riflessi sugli adempimenti amministrativi e contabili rilevanti ai fini fiscali e che, pertanto, tali adempimenti devono essere eseguiti sotto la vigilanza dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-10161/UCL del 7 giugno 2000;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 18 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, è sostituito dal seguente:

     "1. In relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e telematici in dotazione ai depositari autorizzati e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione medesima, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, vengono determinate e aggiornate le modalità tecniche di contabilizzazione e di comunicazione dei dati contabilizzati dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.

     2. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni recate dal presente decreto, ad eccezione di quelli prescritti dagli articoli 14, 15, 16 e 17, sono eseguiti dai depositi fiscali dell'Ente tabacchi italiani e da quelli delle società per azioni in cui sarà trasformato l'Ente ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, entro il 30 giugno 2002.

     3. La circolazione dei tabacchi lavorati di produzione nazionale sul cui condizionamento non è applicato il contrassegno di Stato previsto dall'articolo 14 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, fabbricati entro il 30 giugno 2000, è ammessa fino ad esaurimento delle scorte.

     4. I depositi fiscali indicati nel comma 2, continuano ad operare, fino all'esecuzione degli adempimenti di cui allo stesso comma 2, con le procedure amministrative e contabili in precedenza applicate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, e sono assoggettati ai controlli previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, concernente il regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

     5. Per consentire l'esercizio dei controlli previsti dal comma 4, i depositi fiscali comunicano mensilmente all'Amministrazione dei monopoli di Stato, per ciascun magazzino di vendita, l'ammontare delle relative dotazioni ricevute ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Le eventuali modifiche delle dotazioni stesse sono comunicate entro cinque giorni. Le modifiche che comportano la restituzione delle dotazioni da parte dei magazzini di vendita sono previamente comunicate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sono adottate sotto la vigilanza dell'Amministrazione stessa secondo criteri stabiliti con decreto direttoriale.".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.