§ 46.6.139 - Legge 25 maggio 1989, n. 190 .
Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonchè sulla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:25/05/1989
Numero:190


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.  [5]
Art. 5.  [6]
Art. 6.  [7]
Art. 7.  [8]
Art. 8.      1. Il punto 6) dell'art. 7 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 9.  [9]
Art. 10.      1. Gli organici dei sottufficiali e degli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza sono stabiliti come segue
Art. 11. 
Art. 12.  [11]
Art. 13.      1. Per la nomina a tenente del ruolo tecnico operativo della Guardia di finanza l'espressione "marescialli maggiori" prevista dall'ultimo comma dell'art. 55 della legge 10 maggio 1983, n. 212, [...]
Art. 14.      1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato a regime in lire annue 257.000 milioni
Art. 15.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 46.6.139 - Legge 25 maggio 1989, n. 190 [1] .

Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonchè sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio.

(G.U. 27 maggio 1989, n. 122)

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 5. [6]

 

          Art. 6. [7]

 

          Art. 7. [8]

 

          Art. 8.

     1. Il punto 6) dell'art. 7 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 9. [9]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la carica di Comandante in seconda della Guardia di finanza è ricoperta per un periodo massimo di due anni. L'ufficiale generale che alla scadenza dei due anni non sia cessato dal servizio permanente effettivo per effetto delle norme in vigore o perchè abbia raggiunto i limiti di età, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri.

 

          Art. 10.

     1. Gli organici dei sottufficiali e degli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza sono stabiliti come segue:

     a) sottufficiali n. 23.631;

     b) appuntati e finanzieri n. 37.300.

     2. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1° gennaio 1988 saranno realizzati in cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1989, secondo le progressioni indicate nella tabella 5 allegata alla presente legge.

 

          Art. 11. [10]

     [1. L'attività di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei generi di monopolio è affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.

     2. Le modalità secondo le quali dovranno svolgersi i servizi di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attività di cui al comma 1. Al relativo onere, che non potrà superare per gli anni 1989, 1990 e 1991 lire annue 5 miliardi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per i suddetti anni.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio.]

 

          Art. 12. [11]

 

          Art. 13.

     1. Per la nomina a tenente del ruolo tecnico operativo della Guardia di finanza l'espressione "marescialli maggiori" prevista dall'ultimo comma dell'art. 55 della legge 10 maggio 1983, n. 212, si intende riferita, relativamente al concorso bandito nell'anno 1985, anche ai marescialli maggiori richiamati in temporaneo servizio.

 

          Art. 14.

     1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato a regime in lire annue 257.000 milioni.

     2. Per gli anni 1989, 1990 e 1991, all'onere valutato, rispettivamente, in lire 24.100 milioni, in lire 30.100 milioni ed in lire 76.600 milioni, si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento: "Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 15.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Tabella 1 - (prevista dagli articoli 1 e 4) - Organici ed avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza - Ruolo speciale [12].

 

 

Grado

Organico del grado

Numero massimo della consistenza nel grado

Forma di avanzamento al grado superiore

Colonnello

4

-

-

Tenente Colonnello

32

-

scelta

Maggiore

16

-

anzianità

Capitano

40

-

scelta

Tenente

36

-

anzianità

Sottotenente

 

-

anzianità [d]

Grado

Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione

Periodo minimo di comando o di attribuzioni richiesto ai fini della valutazione

Promozioni a scelta al grado superiore

Colonnello

-

-

-

 

Tenente Colonnello

7

-

2 anni [b]

1 [a]

Maggiore

-

3

-

-

Capitano

9

-

2 anni [c]

4

Tenente

-

7

-

-

Sottotenente

-

-

-

-

 

     [a] Ciclo di cinque anni: una promozione nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto anno; nessuna nel quinto.

     [b] Due anni di comando di unità navale o di comando di stazione navale o di comando equipollente o due anni di comando di gruppo aereo o di sezione aerea o di comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; tale requisito non richiesto per gli ufficiali superiori che transitano nel ruolo speciale e che abbiano compiuto nel ruolo normale il periodo di comando previsto dalla tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

     [c] Due anni di imbarco o due anni di comando di sezione area o comando equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente.

     [d] La promozione al grado di tenente si consegue dopo due anni dalla nomina a sottotenente.

 

     Tabella 2 - (prevista dall'art. 6, comma 2) - Organici ed avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza Ruolo normale.

 

 

Grado

Forme di avanzamento al grado superiore

Periodo minimo di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento

Organico del grado

Generale di Divisione

--

--

8 [b]

Generale di Brigata

Scelta

Un anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o della Scuola di polizia tributaria o comando equipollente

19

Colonnello

Scelta

Un anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente

64

Tenente Colonnello

Scelta

Due anni di comando di gruppo territoriale, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, o due anni di comando equipollente, qualora si siano compiuti due anni di comando di compagnia territoriale nel grado di capitano o tenente [e]

335

Maggiore

Anzianità

--

180

Capitano

Scelta

Due anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente

571

Tenente

Anzianità

Due anni di comando di tenenza o comando equipollente , compiuto nel grado di tenente

576

Sottotenente

Anzianità

Superare il corso di applicazione [f]

 

Grado

Promozioni annuali al grado superiore

Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione [a]

Generale di Divisione

--

--

Generale di Brigata

1 o 2 [c]

Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati

Colonello

5

Un quinto dei colonnelli non ancora valutati

Tenente Colonnello

12 o 13 [d]

Un dodicesimo dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo

Maggiore

--

--

Capitano

45

Un diciottesimo dei capitali non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

Tenente

--

--

Sottotenente

--

--

 

     [a] Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

     [b] Fino al 30 dicembre 1991, l'organico del grado è pari a 5. Dal 31 dicembre 1991 l'organico del grado pari a 7. Dal 31 dicembre 1992 l'organico del grado è pari a 8.

     [c] Dal 1992 ciclo di tre anni: una promozione nel primo e nel secondo anno; due promozioni nel terzo anno.

     [ d] Dal 1992 ciclo di tre anni: tredici promozioni nel primo e nel secondo anno, dodici nel terzo.

     [e] I periodi - inferiori ai due anni - trascorsi al comando di compagnia territoriale comportano una corrispondente riduzione del periodo di comando territoriale richiesto per l'avanzamento al grado di colonnello.

     [f] Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

 

     Tabella 3 - (prevista dall'art. 6, comma 3) - Progressione dell'aumento degli organici degli ufficiali della guardia di finanza.

 

 

Organici al 1° gennaio

Grado

1989

1990

1991

Generale di Brigata

19

19

19

Colonnello

63

64

64

Tenente Colonnello

326

330

335

Maggiore

171

175

180

Capitano

553

562

571

Tenente e sottotenente

558

567

576

 

     Per il raggiungimento dei volumi organici, nella presente tabella, nei gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, saranno osservate le seguenti disposizioni:

     a) a generale di brigata: una promozione per aumento di organico al 1° gennaio 1989, in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338;

     b) a colonnello: una promozione per aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1989 e 1990, in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

     Per effettuare le promozioni previste al 1° gennaio 1989 al grado di generale di brigata e di colonnello, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge siano stati già formati i relativi quadri di avanzamento a scelta, si darà luogo alla formazione di quadri suppletivi nei quali saranno iscritti, con l'osservanza nelle norme di cui all'art. 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, rispettivamente il primo colonnello ed il primo tenente colonnello già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1989 e non iscritti nei citati quadri ordinari di avanzamento. In tal caso le promozioni a generale ed a colonnello da conferire nel 1989 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario;

     c) a maggiore: quattro promozioni, rispettivamente al 1° gennaio 1989 e 1990, e cinque promozioni al 1° gennaio 1991, ad aumento di organico in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

     Per effettuare le promozioni previste per il 1° gennaio 1989, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei capitani relativo a detto anno 1989, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi quattro capitani già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1989 e non iscritti nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a maggiore sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

 

     Tabella 4 - (prevista all'art. 6, comma 4) - Numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente effettivo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 804 del 1973.

 

Grado

Numero massimo

Generale di Corpo d'Armata

--

Generale di Divisione

8 [a]

Generale di Brigata

25

Colonnello

100

Totale

133

 

     [a] A decorrere dal 31 dicembre 1982.

 

     Tabella 5 - (prevista dall'articolo 10).

 

 

Organici al 1° gennaio

Categoria

1989

1990

1991

1992

1993

Sottufficiali

18.031

18.031

19.651

21.631

23.631

Appuntati e finanzieri

35.020

35.020

35.560

36260

37.300

 


[1] Il ruolo speciale istituito con la presente legge è stato soppresso per effetto dell’art. 3 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69.

[2] Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso decreto.

[3] Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso decreto.

[4] Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso decreto.

[5] Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso decreto.

[6] Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso decreto.

[7] Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso decreto.

[8] Articolo sostituito dall'art. unico della L. 29 luglio 1991, n. 238 e abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso decreto.

[9] Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di produrre effetti a norma dell'art. 1 della L. 3 giugno 2010, n. 79, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[11] Articolo abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso decreto.

[12] Il ruolo speciale istituito con la presente legge è stato soppresso per effetto dell’art. 3 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69.