§ 98.1.338 - D.M. 12 giugno 2002, n. 119.
Regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:12/06/2002
Numero:119


Sommario
Art. 1.      1. Nell'articolo 18 del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, come da ultimo sostituito dal decreto del Ministro delle finanze 9 giugno 2000, n. [...]


§ 98.1.338 - D.M. 12 giugno 2002, n. 119.

Regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati

(G.U. 18 giugno 2002, n. 141)

 

 

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

     E DELLE FINANZE

     Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi e successive modificazioni;

     Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

     Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, sull'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri, e successive modificazioni;

     Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, che disciplina il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;

     Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente Tabacchi Italiani al quale sono state trasferite le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizione di legge all'Amministrazione medesima;

     Visto l'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in forza del quale per quanto non specificatamente stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 si provvede con regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;

     Visto il decreto del Ministro delle finanze 1° giugno 1999, n. 202, recante regolamento, con il quale si è provveduto a differire gli adempimenti di cui al citato decreto del Ministro delle finanze n. 67 del 1999 al 30 giugno 2000;

     Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 giugno 2000, n. 170, recante regolamento con il quale, tra l'altro, si è provveduto a procrastinare, per l'Ente Tabacchi Italiani e per le Società per azioni in cui l'Ente si sarà trasformato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, al 30 giugno 2002, il termine per l'esecuzione degli adempimenti di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;

     Visti gli articoli 23 e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Considerato che le attività trasferite all'Ente Tabacchi Italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria;

     Attesa la complessità dell'implementazione del sistema informatico, da attivare presso i Magazzini Vendita da trasformare in depositi fiscali, finalizzato alla gestione informatica collegata di tutti i dati della movimentazione dei tabacchi, ai fini dell'accertamento e versamento delle relative imposte;

     Considerati, altresì, i tempi tecnici necessari per organizzare le strutture e i presidi deputati all'attività di controllo fiscale;

     Ritenuta la necessità di differire ulteriormente il termine previsto dall'articolo 18, comma 2, del predetto decreto 22 febbraio 1999, n. 67, così come modificato dal citato decreto 9 giugno 2000, n. 170;

     Atteso che il differimento di tale termine non crea vuoti normativi in quanto in tale fase transitoria continuano ad applicarsi le disposizioni amministrative e contabili già vigenti per l'Amministrazione dei monopoli di Stato che offrono le necessarie garanzie sotto il profilo della tutela fiscale;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-10047/UCL del 10 giugno 2002;

     A d o t t a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Nell'articolo 18 del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, come da ultimo sostituito dal decreto del Ministro delle finanze 9 giugno 2000, n. 170, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni recate dal presente decreto, ad eccezione di quelli prescritti dagli articoli 14, 15, 16 e 17, sono eseguiti dai depositi fiscali dell'Ente Tabacchi Italiani e da quelli delle società per azioni in cui sarà trasformato l'Ente ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, entro il 30 settembre 2002.".Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.