§ 97.6.16 - D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 132.
Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.6 riproduzione
Data:27/05/2005
Numero:132


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali
Art. 2.  Scambi
Art. 3.  Prescrizioni per l'afta epizootica
Art. 4.  Riconoscimento dei centri di raccolta e di magazzinaggio
Art. 5.  Prescrizioni di certificazione e divieti
Art. 6.  Parere veterinario
Art. 7.  (Importazione da Paesi terzi).
Art. 8.  Elenco comunitario dei centri di raccolta e magazzinaggio
Art. 9.  Ulteriori prescrizioni per l'importazione
Art. 10.  Certificato sanitario
Art. 11.  Controlli veterinari all'importazione
Art. 12.  Controlli veterinari negli scambi
Art. 13.  Ispezioni comunitarie
Art. 14.  Clausola di non preferenza per le importazioni
Art. 15.  Disposizioni transitorie
Art. 16.  Clausola di cedevolezza
Art. 17.  Abrogazione
Art. 18.  Entrata in vigore


§ 97.6.16 - D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 132. [1]

Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.

(G.U. 15 luglio 2005, n. 163)

 

Art. 1. Disposizioni generali

     1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina; ai fini del presente decreto si intende per:

     a) «sperma»: il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie bovina, preparato e diluito;

     b) «centro di raccolta dello sperma»: uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso il quale è prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;

     c) «centro di magazzinaggio dello sperma»: uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso il quale è immagazzinato sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;

     d) «veterinario responsabile di un centro»: il veterinario responsabile del rispetto quotidiano, nel centro di raccolta e nel centro di magazzinaggio, delle disposizioni di cui al presente decreto;

     e) «veterinario ufficiale»: veterinario designato tra i propri dipendenti dal Ministero della salute o dalla regione, o dalla U.S.L., secondo le rispettive competenze;

     f) «partita»: una quantità di sperma compresa in uno stesso certificato;

     g) «Paese di raccolta»: lo Stato membro o il Paese terzo nel quale lo sperma è raccolto e dal quale è spedito verso uno Stato membro;

     h) «laboratorio riconosciuto»: il laboratorio autorizzato dall'autorità sanitaria competente ad effettuare gli esami prescritti dal presente regolamento;

     i) «raccolta»: un quantitativo di sperma prelevato da un donatore in qualsiasi momento.

     2. Sono applicabili, ove necessario, le altre definizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e successive modificazioni, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889 [2].

     3. Restano salve le disposizioni comunitarie o nazionali del settore zootecnico che disciplinano l'organizzazione della fecondazione artificiale in generale e la distribuzione di sperma in particolare.

 

     Art. 2. Scambi

     1. Lo sperma può essere spedito verso il territorio di altro Stato membro soltanto se soddisfa le seguenti condizioni generali:

     a) che la raccolta e il trattamento o l'immagazzinamento, a seconda dei casi, siano effettuati in uno o più centri di raccolta o di magazzinaggio riconosciuti sotto l'aspetto sanitario ai sensi

dell'articolo 4, in vista della fecondazione artificiale e ai fini

degli scambi intracomunitari;

     b) provenga da animali della specie bovina, il cui stato sanitario sia conforme alle disposizioni dell'allegato B;

     c) che la raccolta, il trattamento, il deposito ed il trasporto avvengano in conformità delle disposizioni degli allegati A e C;

     d) che sia scortato durante il trasporto da un certificato sanitario conforme alle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 1.

 

     Art. 3. Prescrizioni per l'afta epizootica

     1. Non è ammesso il rifiuto di sperma di tori vaccinati contro l'afta epizootica. Tuttavia, qualora lo sperma sia stato ottenuto da un toro vaccinato nei confronti dell'afta epizootica durante i 12 mesi antecedenti la raccolta, il 5 per cento dello sperma di ogni raccolta, con un minimo di 5 lamelle, destinata ad essere inviata in un altro Stato membro, è sottoposto con esito negativo, ad una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica in un laboratorio dello Stato membro destinatario o in un laboratorio da esso designato.

 

     Art. 4. Riconoscimento dei centri di raccolta e di magazzinaggio

     1. Le regioni, constatato il rispetto delle disposizioni previste nell'allegato A e delle ulteriori disposizioni sanitarie in materia, riconoscono i centri di raccolta o di magazzinaggio di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c).

     2. Le regioni assicurano la permanente conformità dei centri di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), ai requisiti stabiliti dalla disciplina comunitaria specifica, compresi quelli di cui agli allegati al presente decreto, anche mediante ispezioni veterinarie periodiche e comunicano al Ministero della salute i dati relativi ai centri riconosciuti ed ogni successiva variazione.

     3. Qualora sia accertato il venire meno di uno dei requisiti stabiliti dalla disciplina comunitaria specifica, le regioni provvedono a sospendere o a revocare il riconoscimento concesso, anche su segnalazione di irregolarità comunicate loro dal Ministero della salute, sulla base di informazioni pervenute da Stati membri di destinazione dello sperma.

     4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei centri di raccolta e dei centri di magazzinaggio dello sperma, con i relativi numeri di registrazione [3].

 

     Art. 5. Prescrizioni di certificazione e divieti

     1. L'introduzione di sperma di animali della specie bovina è subordinata alla presentazione di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato D e rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato membro di raccolta. Tale certificato deve:

     a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di raccolta e in lingua italiana;

     b) scortare, nell'esemplare originale, la partita fino a destinazione;

     c) prevedere un solo destinatario.

     2. La competente autorità sanitaria vieta l'introduzione nel territorio nazionale di partite di sperma:

     a) quando dall'esame della relativa documentazione risulti che non sono state rispettate le condizioni e le garanzie previste all'articolo 2;

     b) quando si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni, adottando tutte le misure necessarie, compresa la quarantena, al fine di emettere un preciso giudizio sulle manifestazioni che hanno destato il sospetto.

     3. I divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), devono consentire, peraltro, se non vi si oppongono motivi di polizia sanitaria, la possibilità che lo speditore o il suo mandatario chiedano la rispedizione all'origine.

     4. Quando l'introduzione delle partite di sperma è stata vietata per uno dei motivi di cui al comma 2, lettere a) e b), ed il Paese di raccolta non autorizzi entro trenta giorni la rispedizione, l'autorità veterinaria competente può ordinarne la distruzione a spese dell'interessato.

     5. Le decisioni prese dalle competenti autorità sanitarie in applicazione dei commi 2, 3 e 4, devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi, nonché all'autorità veterinaria competente dello Stato membro di raccolta o di provenienza; su richiesta, tali decisioni motivate debbono essere comunicate, immediatamente e per iscritto, allo speditore o al suo mandatario, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle disposizioni vigenti, nonché delle forme e dei termini per avvalersi di tali mezzi.

 

     Art. 6. Parere veterinario [4]

     [1. Gli speditori di sperma di cui sia stata vietata la introduzione in Italia ai sensi dell'articolo 5, comma 2, hanno il diritto di ottenere, prima dell'adozione di qualsiasi altra misura, salvo la distruzione quando ciò sia indifferibile per ragioni di polizia veterinaria, il parere di un esperto veterinario al fine di determinare se siano state osservate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2.

     2. L'esperto veterinario, di cui al comma 1, deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ma diversa da quella italiana e da quella del Paese speditore ed essere scelto tra quelli inseriti nell'elenco stabilito dalla Commissione stessa su proposta degli Stati membri.]

 

     Art. 7. (Importazione da Paesi terzi). [5]

     1. L'importazione di sperma di animali della specie bovina da Paesi terzi è consentita esclusivamente da quei Paesi che figurano nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, predisposto e aggiornato dalla Commissione europea.

 

     Art. 8. Elenco comunitario dei centri di raccolta e magazzinaggio

     1. L'importazione di sperma di animali della specie bovina è consentita soltanto quando il centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma da cui proviene è inserito in un elenco predisposto, ed eventualmente modificato o integrato, dalla Commissione europea.

     2. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri le caratteristiche e il modello del marchio utilizzato nei centri di raccolta e di magazzinaggio.

 

     Art. 9. Ulteriori prescrizioni per l'importazione

     1. Lo sperma deve provenire da animali che, immediatamente prima della raccolta, abbiano soggiornato per almeno sei mesi nel territorio di un Paese terzo compreso nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1.

     2. L'importazione è subordinata, inoltre, alla condizione che lo sperma risponda alle norme di polizia sanitaria adottate dalla Comunità europea.

     3. Si applicano, per analogia, le disposizioni di cui all'articolo 3.

 

     Art. 10. Certificato sanitario

     1. L'importazione dello sperma può essere autorizzata soltanto dietro presentazione di un certificato sanitario, rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo di raccolta. Tale certificato deve:

     a) essere redatto almeno in una delle lingue dello Stato membro destinatario e nella lingua italiana, se il controllo all'importazione previsto all'articolo 11, si effettua in un ufficio del territorio italiano;

     b) scortare lo sperma in un esemplare originale;

     c) consistere di un solo foglio;

     d) prevedere un solo destinatario.

     2. Il certificato deve essere conforme al modello stabilito dalla Comunità europea.

 

     Art. 11. Controlli veterinari all'importazione

     1. Le importazioni di sperma da Paesi terzi sono soggette alle norme di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni, in particolare a quelle relative alle misure adottate a seguito dei controlli veterinari sui prodotti nonché alle misure di salvaguardia da adottare.

 

     Art. 12. Controlli veterinari negli scambi

     1. Agli scambi intracomunitari di sperma si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni.

 

     Art. 13. Ispezioni comunitarie

     1. Esperti veterinari della Commissione europea possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti, a controlli in loco ai fini della corretta applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento.

     2. Il Ministero della salute adotta le misure eventualmente necessarie, per tener conto dei risultati di tale controllo comunicatigli dalla Commissione europea.

 

     Art. 14. Clausola di non preferenza per le importazioni

     1. Fino alla data di entrata in vigore delle decisioni della Comunità europea previste dagli articoli 7, 8 e 9, alle importazioni di sperma dai Paesi terzi, non si applicano condizioni più favorevoli di quelle risultanti dall'applicazione dell'allegato A-capitolo II.

 

     Art. 15. Disposizioni transitorie

     1. E' ammesso agli scambi intracomunitari e alle importazioni lo sperma raccolto, trattato e immagazzinato entro il 31 dicembre 2004 in conformità alla disciplina previgente a condizione che sia conforme alla medesima disciplina e sia accompagnato dal modello di certificazione veterinaria da esso previsto.

 

     Art. 16. Clausola di cedevolezza

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/43/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.

 

     Art. 17. Abrogazione

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 226, e successive modificazioni.

 

     Art. 18. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

ALLEGATO A

(previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e)

 

CAPO I

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO UFFICIALE DEI CENTRI

 

1. I centri di raccolta dello sperma devono:

a) essere posti in permanenza sotto la sorveglianza di un veterinario responsabile del centro autorizzato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;

b) disporre almeno di:

1. opportuni locali di stabulazione degli animali, con possibilità di isolamento;

2. impianti per la raccolta dello sperma, comprendenti un locale separato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature;

3. un locale per il trattamento dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo;

4. un locale di magazzinaggio dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo;

c) essere costruiti o isolati in modo da prevenire qualsiasi contatto col bestiame all'esterno;

d) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento e di magazzinaggio dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati;

e) disporre di locali di isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione               degli animali;

f) essere progettati in modo che la zona di stabulazione degli animali sia materialmente separata dal locale per il trattamento dello sperma e che ambedue siano separati dal locale di magazzinaggio dello sperma.

 

2. I centri di magazzinaggio dello sperma devono:

a) essere posti in permanenza sotto la sorveglianza di un veterinario responsabile del centro autorizzato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;

b) essere costruiti o isolati in modo da prevenire qualsiasi contatto col bestiame all'esterno;

c) essere costruiti in modo che le attrezzature di magazzinaggio possano essere agevolmente pulite e disinfettate.

 

CAPO II

CONDIZIONI RELATIVE ALLA SORVEGLIANZA UFFICIALE DEI CENTRI

 

1. I centri di raccolta devono:

a) essere sorvegliati in moda che in essi siano ospitati soltanto animali della specie di cui si deve raccogliere lo sperma; tuttavia possono essere ammessi gli altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del centro di raccolta, sempre che essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali delle specie di cui si deve raccogliere la sperma e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;

b) essere sorvegliati per accertare che siano tenuti un registro di tutti i bovini presenti presso lo stabilimento, con l'annotazione di tutti i particolari relativi alla razza, alla data di nascita e all'identificazione di ciascuno di essi, nonché un registro concernente tutti i controlli relativi alle malattie e tutte le vaccinazioni effettuate su ciascun animale;

c) essere soggetti a regolari ispezioni effettuate almeno due volte all'anno da un veterinario ufficiale, nel quadro dei controlli permanenti sulle condizioni di riconoscimento e sorveglianza;

d) essere soggetti ad una sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate; inoltre, le visite devono essere autorizzate secondo le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;

e) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione e alle tecniche igieniche per la prevenzione della propagazione delle malattie;

f) essere soggetti ad appropriata sorveglianza, tale da assicurare che:

1) in ogni centro riconosciuto possa essere trattato ed immagazzinato soltanto sperma raccolto presso un centro riconosciuto senza venire in contatto con altro sperma. Lo sperma che non sia stato raccolto presso un centro riconosciuto può comunque essere trattato presso un centro riconosciuto, a condizione che:

a) detto sperma sia ottenuto da bovini che soddisfano le condizioni prescritte all'allegato B, capo I, punto 1, lettera d);

b) il trattamento sia effettuato con attrezzature diverse o in un momento diverso da quello in cui è trattato lo sperma destinato agli scambi intracomunitari. In questo ultimo caso le attrezzature devono essere pulite e sterilizzate dopo l'uso;

c) questo sperma non possa essere oggetto di scambi intracomunitari e non possa, in nessun momento, venire in contatto o essere immagazzinato con sperma destinato agli scambi intracomunitari;

d) detto sperma sia identificabile attraverso l'apposizione di un contrassegno distinto da quello previsto aI punto 8).

Anche gli embrioni surgelati possono essere immagazzinati in centri di raccolta riconosciuti, purché:

a) tale magazzinaggio sia autorizzato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;

b) gli embrioni siano conformi ai requisiti di cui al D.P.R. 11 febbraio 1994, n. 241, recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina;

c) gli embrioni siano immagazzinati in appositi recipienti separati nei locali autorizzati per il magazzinaggio dello sperma;

2) la raccolta, il trattamento e il magazzinaggio dello sperma possano aver luogo soltanto negli appositi locali, nelle più rigorose condizioni igieniche;

3) ogni strumento che venga a contatto con lo sperma o con l'animale donatore durante la raccolta e il trattamento sia opportunamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego, fatta eccezione per gli strumenti monouso;

4) i prodotti di origine animale impiegati per il trattamento dello sperma - compresi additivi o diluente - siano stati ottenuti da fonti che non presentino alcun rischio per la salute o siano stati trattati prima dell'uso in maniera da impedire tale tipo di rischi;

5) i recipienti destinati al magazzinaggio e al trasporto siano opportunamente disinfettati o sterilizzati prima dell'inizio del riempimento, fatta eccezione per i recipienti monouso;

6) l'agente criogeno impiegato non sia stato adoperato in precedenza per altri prodotti di origine animale;

7) ogni singola dose di sperma sia chiaramente contrassegnata con indicazioni che permettano di determinare agevolmente la data di raccolta, la razza e l'identificazione dell'animale donatore, il numero di riconoscimento del centro;

8) il locale di magazzinaggio deve essere conforme alle condizioni specifiche relative alla sorveglianza dei centri di magazzinaggio dello sperma di cui al punto 2.

 

2. I centri di magazzinaggio devono:

a) essere sorvegliati mediante la registrazione di tutti i movimenti dello sperma (all'interno e all'esterno del centro) e dello status dei tori donatori il cui sperma è immagazzinato nei centri stessi, che deve essere conforme ai requisiti del presente decreto;

b) essere soggetti a regolari ispezioni effettuate almeno due volte all'anno da un veterinario ufficiale, nel quadro dei controlli permanenti sulle condizioni di riconoscimento e sorveglianza;

c) essere soggetti ad una sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate; inoltre, le visite devono essere autorizzate secondo le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;

d) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione e alle tecniche igieniche per la prevenzione della propagazione delle malattie;

e) essere soggetti ad appropriata sorveglianza, tale da assicurare che:

1) in ogni centro di magazzinaggio riconosciuto possa essere immagazzinato soltanto sperma raccolto presso un centro riconosciuto a norma del presente decreto, che non deve venire in contatto con altro sperma. Inoltre, in ogni centro di magazzinaggio riconosciuto può essere introdotto solo sperma proveniente dà un centro di raccolta o di magazzinaggio riconosciuto e trasportato in condizioni che offrano tutte le garanzie sanitarie e che non deve venire in contatto con altro sperma;

2) Anche gli embrioni surgelati possono essere immagazzinati in centri di raccolta riconosciuti, purché:

a) tale magazzinaggio sia autorizzato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;

b) gli embrioni siano conformi ai requisiti di cui al D.P.R. 11 febbraio 1994, n. 241, recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina;

c) gli embrioni siano immagazzinati in appositi recipienti separati nei locali autorizzati per il magazzinaggio dello sperma;

3) il magazzinaggio dello sperma possa aver luogo soltanto negli appositi locali, nelle più rigorose condizioni igieniche;

4) ogni strumento che venga a contatto con lo sperma sia opportunamente disinfettato o sterilizzato prima dell'impiego, fatta eccezione per gli strumenti monouso;

5) i recipienti destinati al magazzinaggio e al trasporto siano opportunamente disinfettati o sterilizzati prima dell'inizio del riempimento, fatta eccezione per i recipienti monouso;

6) l'agente criogeno impiegato non sia stato adoperato in precedenza per altri prodotti di origine animale;

7) ogni singola dose di sperma sia chiaramente contrassegnata con indicazioni che permettano di determinare agevolmente la data di raccolta, la razza e l'identificazione dell'animale donatore, il numero di riconoscimento del centro di raccolta.

 

 

ALLEGATO B

(previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b)

 

CAPO I

 

CONDIZIONI APPLICABILI ALL'AMMISSIONE DEGU ANIMALI NEI CENTRI RICONOSCIUTI DI RACCOLTA DELLO SPERMA

 

1. Tutti gli animali della specie bovina ammessi in un centro di raccolta dello sperma devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) essere stati sottoposti ad un periodo di quarantena di almeno ventotto giorni nelle installazioni che sono specialmente riconosciute a questo fine dalle competenti autorità dello Stato membro ed in cui si trovano solo animali artiodattili che presentano almeno lo stesso stato sanitario;

b) essere stati scelti prima della quarantena di cui alla lettera a) da allevamenti che, secondo il disposto di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, siano ufficialmente indenni da brucellosi e da tubercolosi. Gli animali non possono essere stati presenti precedentemente in mandrie di stato inferiore;

c) provenire: da allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica, quale definita nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, o da fattrici sottoposte, con esito negativo, a un controllo eseguito secondo quanto disposto all'allegato D (capitolo II) del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 dopo che gli animali siano stati allontanati dalla fattrice. Nel caso di animali ottenuti per trasferimento di embrione, per "fattrice "si intende l'animale che riceve l'embrione. Se questa esigenza non può essere soddisfatta, lo sperma non può essere ammesso agli scambi prima che il donatore abbia raggiunto l'età di 2 anni e sia stato esaminato, con risultato negativo, conformemente al capo II, punto 1) lettera c);

d) essere stati sottoposti, entro i ventotto giorni precedenti il periodo di quarantena di cui alla lettera a), con risultati negativi in tutti i casi, alle prove seguenti, eccezion fatta per quanto riguarda l'esame per la ricerca degli anticorpi della BVD/MD di cui al punto 5):

1) per la tubercolosi bovina, intradermoreazione alla tubercolina secondo la procedura descritta nell'allegato B del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

2) per la, brucellosi bovina, un esame sierologico secondo la procedura descritta nell'allegato C del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

3) per la leucosi bovina enzootica, un esame sierologico secondo la procedura descritta nell'allegato D, capitolo II, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

4) per la IBR/IPV, una prova sierologica (virus intero)su un campione di sangue, se gli animali non provengono da un allevamento indenne da IBR/IPV secondo la definizione di cui agli articoli 2.3.5.3. del Codice zoosanitario internazionale;

5) per la BVD/MD, una prova di isolamento del virus o una prova per la ricerca dell'antigene del virus, e un esame sierologico per determinare la presenza o l'assenza di anticorpi.

L'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio può permettere che le prove di cui alla lettera d) siano effettuate su campioni prelevati nel luogo di quarantena. In questo caso, il periodo di quarantena di cui alla lettera a) non può iniziare prima della data del prelievo dei campioni. Tuttavia, se una delle prove elencate alla lettera a) dà esito positivo, l'animale in questione è immediatamente ritirato dal locale d'isolamento. In caso di isolamento in gruppo, il periodo di quarantena di cui alla lettera a) può iniziare, per gli altri animali, solo dopo l'allontanamento dell'animale che è risultato positivo.

e) essere stati sottoposti durante il periodo di quarantena di cui alla lettera a) e almeno ventuno giorni dopo la loro messa in quarantena (almeno sette giorni dalla loro messa in quarantena per la ricerca di Campylobacter foetus ssp. venerealis e Trichomonas foetus ), con risultati negativi, alle prove seguenti, fatta eccezione per l'esame sierologico per la ricerca degli anticorpi della BVD/MD:

1) per la brucellosi bovina, un esame sierologico secondo la procedura descritta nell'allegato C del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

2) per la IBR/IPV, un esame sierologico (virus intero)su un campione di sangue.

Se un animale risulta positivo, deve essere immediatamente allontanato dalle stazioni di quarantena e gli altri animali dello stesso gruppo devono rimanere in quarantena ed essere sottoposti nuovamente alle prove, con esito negativo, non prima che siano trascorsi ventuno giorni dall'allontanamento dell'animale risultato positivo;

3) per la BVD/MD, una prova di isolamento del virus o una prova per la ricerca dell'antigene del virus, e un esame sierologico per determinare la presenza o l'assenza di anticorpi.

Solo se non si registrano casi di sieroconversione negli animali risultati sieronegativi prima del loro ingresso nella stazione di quarantena, gli animali (sia sieronegativi che sieropositivi) possono essere ammessi ai centri di raccolta dello sperma.

Se si registrano casi di sieroconversione, tutti gli animali che permangono sieronegativi dovrebbero essere mantenuti in quarantena per un periodo prolungato,finché non si registrino più casi di sieroconversione nel gruppo per un periodo di tre settimane. Gli animali risultati positivi agli esami sierologici possono essere ammessi ai centri di raccolta dello sperma;

4) per il Campylobacter foetus ssp.venerealis,

a) nel caso di animali di età inferiore a sei mesi o mantenuti a partire da quell'età in un gruppo dello stesso prima della quarantena, un solo esame su un campione di liquido di lavaggio vaginale artificiale o prepuziale;

b) nel caso di animali di età pari o superiore a sei mesi che potrebbero essere entrati in contatto con femmine prima della quarantena, un esame effettuato tre volte a intervalli di una settimana su un campione di liquido di lavaggio vaginale artificiale o di materiale prepuziale;

5) per il Trichomonas foetus,

a) nel caso di animali di età inferiore a sei mesi o mantenuti a partire da quell'età in un gruppo dello stesso sesso prima della quarantena, un solo esame su un campione di materiale prepuziale;

b) nel caso di animali di età pari o superiore a sei mesi che potrebbero essere entrati in contatto con femmine prima della quarantena, un esame effettuato tre volte a intervalli di una settimana su un campione di materiale prepuziale;

Se una delle prove di cui sopra risulta positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato dai locali di isolamento. Nel caso dell'isolamento in gruppo, le competenti autorità prendono le misure necessarie per permettere che gli animali restanti siano ammessi al centro di raccolta conformemente all'allegato;

f) prima della spedizione iniziale di sperma di tori risultati positivi agli esami sierologici della BVD/MD, un campione di sperma di ciascun animale deve essere sottoposto a una prova di isolamento del virus o a un test ELISA per la ricerca di antigeni della BVD/MD. In caso di risultato positivo, il toro deve essere allontanato dal centro e tutto il suo sperma distrutto.

 

2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro.

 

3. Gli animali possono essere ammessi nel centro di raccolta dello sperma soltanto con l'esplicito permesso del veterinario del centro. Tutti i movimenti di entrata e di uscita devono essere registrati.

 

4. Tutti gli animali ammessi nel centro di raccolta dello sperma devono essere esenti da sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e, fatte salve le disposizioni del punto 5, devono provenire da una stazione di isolamento di cui al punto 1, lettera a), che al giorno della consegna risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:

a) sia situata al centro di una zona, del raggio di 10 km, nella quale per almeno trenta giorni non si siano manifestati si di atta epizootica;

b) sia indenne, da almeno tre mesi, da atta epizootica e brucellosi;

c) sia indenne, almeno da trenta giorni, da qualsiasi malattia dei bovini soggetta ad obbligo di denuncia ai sensi dell'allegato E del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

5. A condizione che le esigenze del punto 4 risultino rispettate e che durante i precedenti dodici mesi siano stati effettuati gli esami di routine di cui al capitolo II, gli animali possono essere trasferiti da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ad un altro di livello sanitario equivalente senza l'obbligo dell'isolamento e delle prove, a condizione che il trasferimento sia diretto. Che l'animale interessato non venga a contatto diretto o indiretto con animali artiodattili di stato sanitario inferiore e che il mezzo di trasporto sia stato disinfettato prima dell'uso. Se i centri di raccolta dello sperma fra i quali ha luogo lo spostamento si trovano in due Stati membri diversi, deve essere rispettato quanto previsto dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

 

CAPO II

ESAMI DI ROUTINE DA EFFETTUARE SU TUTTI I BOVINI DI UN CENTRO RICONOSCIUTO DI RACCOLTA DELLO SPERMA

 

1. Tutti i bovini presenti in un cenno riconosciuto di raccolta dello sperma devono essere sottoposti almeno una volta all'anno, e con esito negativo, alle prove seguenti:

 

a) per la tubercolosi bovina, intradermoreazione alla tubercolina secondo la procedura descritta nell'allegato B del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

b) per la brucellosi bovina, un esame sierologico secondo la procedura descritta nell'allegato C del decreto legislativo 22 maggio 1999. n. 196;

c) per la leucosi bovina enzootica, un esame sierologico secondo la procedura descritta nell'allegato D (capitolo II) del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

d) per la IBR/IPV, un esame sierologico (virus intero) su un campione di sangue;

e) per la BVD/MD, un esame sierologico per la ricerca di anticorpi effettuato soltanto sugli animali sieronegativi.

Se un animale risulta positivo agli esami sierologici, tutte le eiaculazioni di tale animale raccolte dopo l'ultimo esame con esito negativo devono essere eliminate o risultare negative a un esame virologico;

f) per il Campylobacter foetus ssp.venerealis , un esame su un campione di materiale prepuziale. Devono essere sottoposti a esame solo i tori utilizzati per la produzione di sperma o che entrano in contatto con tori utilizzati per la produzione di sperma. I tori che vengono reimpiegati per la produzione dello sperma dopo un'interruzione di oltre sei mesi devono essere sottoposti a esame almeno trenta giorni prima di riprendere la produzione.

g) per il Trichomonas foetus, un esame su un campione di materiale prepuziale. Devono essere sottoposti a esame solo i tori utilizzati per la produzione di sperma o che entrano in contatto con tori utilizzati per la produzione di sperma. I tori che vengono reimpiegati per la produzione dello sperma dopo un'interruzione di oltre sei mesi devono essere sottoposti a esame almeno trenta giorni prima di riprendere la produzione.

 

2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro.

 

3. Se una delle suddette prove risulta positiva, l'animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto dopo l'ultima prova negativa non può essere ammesso agli scambi intracomunitari, fatta eccezione,per quanto riguarda la BVD/MD, per lo sperma di ogni eiaculato che sia risultato negativo alla prova per la BVD/MD.

 

4. Lo sperma raccolto da tutti gli altri animali del centro a partire dalla data dell'esame risultato positivo è immagazzinato separatamente e non può essere ammesso agli scambi intracomunitari finché non sia stato ripristinato lo stato sanitario del centro.

 

 

ALLEGATO C

(previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e)

 

CONDIZIONI RELATIVE ALLO SPERMA DESTINATO AGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI O IMPORTATO NELLA COMUNITÀ

 

1. Lo sperma deve provenire da animali che:

a) non mostrino segni clinici di malattia il giorno della raccolta;

b) i) non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei dodici mesi precedenti la raccolta;

ii)siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei dodici mesi precedenti la raccolta, nel cui caso il 5% dello sperma di ogni raccolta (con un minimo di 5 lamelle) deve essere sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica;

c) non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei trenta giorni immediatamente precedenti la raccolta;

d) nel caso della raccolta di sperma fresco, immediatamente prima della raccolta abbiano soggiornato presso un centro riconosciuto di raccolta dello sperma per un periodo continuo di almeno trenta giorni;

e) non vengano ammessi alla monta naturale;

f) si trovino presso centri di raccolta dello sperma, che siano rimasti indenni da afta epizootica da tre mesi almeno prima della raccolta fino a trenta: giorni dopo la raccolta o, nel caso di raccolta di sperma fresco, fino alla data di spedizione e che siano situati al Centro di una zona del raggio di 10 km, nella quale per almeno trenta giorni non si siano verificati casi di afta epizootica;

g) abbiano soggiornato presso centri di raccolta dello sperma che, nel periodo compreso fra trenta giorni prima della raccolta e trenta giorni dopo la raccolta dello sperma o, nel caso di sperma fresco, fino alla data di spedizione, siano rimasti indenni dalle malattie dei bovini soggette ad obbligo di denuncia ai sensi dell'allegato E, capo I, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

 

2. Occorre aggiungere gli antibiotici sottoelencati per ottenere le concentrazioni indicate dello sperma diluito definitivo:

almeno:

a) 500 g di streptomicina per ml di diluito finale;

b) 500 UI di penicillina per ml di diluito finale;

c) 150 g di lincomicina per ml di diluito finale;

d) 300 g di spectinomicina per ml di diluito finale.

 

3. È possibile anche usare una concentrazione diversa di antibiotico con effetto equivalente contro campilobatteri, leptospire e micoplasmi.

 

4. Subito dopo l'aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito deve essere tenuto a una temperatura di almeno 5 °C per non meno di 45 minuti.

 

5. Lo sperma destinato agli scambi intracomunitari deve:

a) essere immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di trenta giorni prima della spedizione.

Tale prescrizione non si applica allo sperma fresco;

b) essere trasportato nello Stato membro destinatario in recipienti puliti, disinfettati o sterilizzati prima dell'impiego e sigillati e numerati prima della loro uscita: dal locale di. magazzinaggio riconosciuto.

 

 

ALLEGATO D

(previsto dall'articolo 5, comma 1)

 


[1] Abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 aprile 2006, n. 175.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 57.

[4] Articolo soppresso dall'art. 1 del D.Lgs. 7 aprile 2006, n. 175.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 7 aprile 2006, n. 175.