§ 97.7.12 - D.P.R. 1 marzo 1992, n. 226.
Regolamento di attuazione della direttiva 88/407/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.7 servizi veterinari
Data:01/03/1992
Numero:226


Sommario
Art. 1.  [3]
Art. 2.      1. Lo sperma può essere spedito verso il territorio di altro Stato membro soltanto se soddisfa le seguenti condizioni generali
Art. 3.  [4]
Art. 4.      1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, constatato il rispetto delle disposizioni previste nell'allegato A, e la possibilità di rispettare le altre [...]
Art. 5.      1. L'introduzione di sperma di animali della specie bovina è subordinata alla presentazione di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato D e [...]
Art. 6.      1. Gli speditori di sperma di cui sia stata vietata la introduzione in Italia ai sensi dell'art. 5, comma 2, hanno il diritto di ottenere, prima dell'adozione di [...]
Art. 7.      1. L'importazione di sperma di animali della specie bovina da Paesi terzi è consentita soltanto quando il Paese di origine è compreso in un elenco predisposto ed [...]
Art. 8.      1. L'importazione di sperma di animali della specie bovina dai Paesi terzi è consentita soltanto quando il centro di raccolta da cui proviene è inserito in un elenco [...]
Art. 9.      1. Lo sperma deve provenire da animali che, immediatamente prima della raccolta, abbiano soggiornato per almeno sei mesi nel territorio di un Paese terzo compreso [...]
Art. 10.      1. L'importazione dello sperma può essere autorizzata soltanto dietro presentazione di un certificato sanitario, rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del [...]
Art. 11.  [5]
Art. 12.  [6]
Art. 13.  [7]
Art. 14.  [8]
Art. 15.      1. Esperti veterinari della Commissione delle Comunità europee possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti, a controlli in loco ai fini della [...]
Art. 16.      1. Fino alla data di entrata in vigore delle decisioni della Comunità economica europea previste dagli articoli 7, 8 e 9, alle importazioni di sperma dai Paesi terzi, [...]
Art. 17.      1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 97.7.12 - D.P.R. 1 marzo 1992, n. 226. [1]

Regolamento di attuazione della direttiva 88/407/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina, tenuto anche conto della direttiva 90/120/CEE [2] .

(G.U. 19 marzo 1992, n. 66, S.O.)

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. [3]

     1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina; ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) “sperma”: il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie bovina, preparato e diluito;

     b) “centro di raccolta dello sperma”: uno stabilimento ufficialmente riconosciuto e sorvegliato, presso il quale è prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;

     c) “veterinario ufficiale”: veterinario designato tra i propri dipendenti dal Ministero della sanità o dalla regione, o dalla U.S.L., secondo le rispettive competenze;

     d) “veterinario responsabile di un centro”: il veterinario responsabile del rispetto quotidiano, nel centro di raccolta, delle disposizioni di cui al presente regolamento;

     e) “partita”: una quantità di sperma compresa in uno stesso certificato;

     f) “Paese di raccolta”: lo Stato membro o il paese terzo nel quale lo sperma è raccolto e dal quale è spedito verso uno Stato membro;

     g) “laboratorio riconosciuto”: il laboratorio autorizzato dall'autorità sanitaria competente ad effettuare gli esami prescritti dal presente regolamento;

     h) “raccolta”: un quantitativo di sperma prelevato da un donatore in qualsiasi momento.

     2. Sono applicabili, ove necessario, le altre definizioni di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1982, n. 889.

 

Capo II

SCAMBI INTRACOMUNITARI

 

          Art. 2.

     1. Lo sperma può essere spedito verso il territorio di altro Stato membro soltanto se soddisfa le seguenti condizioni generali:

     a) che la raccolta ed il trattamento, in vista della fecondazione artificiale, siano effettuati presso un centro di raccolta riconosciuto dal punto di vista sanitario, ai fini degli scambi intracomunitari secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1;

     b) provenga da animali della specie bovina, il cui stato sanitario sia conforme alle disposizioni dell'allegato B

     c) che la raccolta, il trattamento, il deposito ed il trasporto avvengano in conformità delle disposizioni degli allegati A e C

     d) che sia scortato durante il trasporto da un certificato sanitario conforme alle disposizioni previste dall'art. 5, comma 1.

 

          Art. 3. [4]

     1. Sono consentiti gli scambi intracomunitari di sperma di tori che sono risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca di rinotracheite infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva o che presentano un risultato positivo in seguito a vaccinazione effettuata conformemente al presente regolamento.

     2. Fino al 31 dicembre 1998 il Ministro della sanità può autorizzare, a condizioni di reciprocità, l'ammissione di sperma di tori che presentano un risultato positivo alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva e che non sono stati vaccinati conformemente al presente regolamento; in questo caso ogni partita deve essere sottoposta ad una prova di inoculazione di un animale vivo o ad una prova di isolamento del virus o ad entrambe le prove, salvo che per lo sperma di animali che, anteriormente ad una prima vaccinazione nel centro di inseminazione, sono risultati negativi alle prove predette. Tuttavia lo sperma di animali sottoposti ad una vaccinazione d'urgenza in seguito all'insorgenza di un focolaio di rinotracheite bovina infettiva deve subire una prova d'isolamento del virus effettuata almeno sul 10% di ogni raccolta di sperma con un minimo di cinque lamelle.

     3. Gli esami di cui al comma 2 possono essere effettuati, in base ad accordo bilaterale, o nel Paese di raccolta o nel Paese destinatario.

     3 bis. I protocolli da utilizzare per le prove previste dal presente articolo sono stabiliti in sede comunitaria.

     4. Se nel territorio nazionale tutti i centri comprendono solo animali risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA, il Ministero della sanità può rifiutare l'introduzione di sperma provenienti da centri che non hanno lo stesso regime.

     5. La Commissione delle Comunità europee può consentire che la facoltà di cui al comma 4 riguardi una parte del territorio di uno Stato membro.

     6. Non è ammesso il rifiuto di sperma di tori vaccinati contro l'afta epizootica. Tuttavia, qualora lo sperma sia stato ottenuto da un toro vaccinato contro l'afta epizootica durante i dodici mesi precedenti la raccolta, il 5% di ogni raccolta, con un minimo di cinque lamelle, è sottoposto, con esito negativo, ad una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica in un laboratorio dello Stato membro destinatario o in un laboratorio da esso designato.

 

          Art. 4.

     1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, constatato il rispetto delle disposizioni previste nell'allegato A, e la possibilità di rispettare le altre disposizioni sanitarie del presente regolamento, riconosce i centri di raccolta di sperma bovino idonei ai fini degli scambi intracomunitari e provvede alla revoca del riconoscimento quando il servizio veterinario della unità sanitaria competente per territorio segnali il venir meno del rispetto di una o più di tali disposizioni.

     2. Ai centri di raccolta, di cui al comma 1, viene assegnato un numero di riconoscimento veterinario e sono iscritti in speciali registri.

     3. Il Ministero della sanità comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee l'elenco dei centri di raccolta dello sperma con l'indicazione del numero di riconoscimento, nonché le eventuali revoche.

     4. Qualora uno Stato membro comunichi al Ministero della sanità di ritenere che in un centro di raccolta di sperma non siano state o non siano più rispettate le disposizioni cui è subordinato il riconoscimento, il Ministero della sanità, sentito il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente che accerta le reali condizioni del centro di raccolta, adotta le misure eventualmente necessarie. Le decisioni prese ed i motivi di tali decisioni devono essere comunicate dal Ministero della sanità all'autorità centrale dello Stato che ha effettuato la comunicazione.

     5. Il Ministero della sanità comunica alla competente autorità centrale di uno Stato membro i casi in cui ritiene che in un centro di raccolta riconosciuto da detto Stato non siano state o non siano più rispettate le condizioni cui è subordinato il riconoscimento e, se ritiene che detto Stato non adotti le misure eventualmente necessarie o che esse siano insufficienti, sottopone il caso alla Commissione delle Comunità europee che richiede il parere di uno o più esperti veterinari; sulla base di esso, la Commissione medesima può autorizzare il divieto di ammissione dello sperma proveniente da tale centro.

 

          Art. 5.

     1. L'introduzione di sperma di animali della specie bovina è subordinata alla presentazione di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato D e rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato membro di raccolta. Tale certificato deve:

     a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di raccolta e in lingua italiana;

     b) scortare, nell'esemplare originale, la partita fino a destinazione;

     c) prevedere un solo destinatario.

     2. La competente autorità sanitaria vieta l'introduzione nel territorio nazionale di partite di sperma:

     a) quando dall'esame della relativa documentazione risulti che non sono state rispettate le condizioni e le garanzie previste all'art. 2;

     b) quando si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni, adottando tutte le misure necessarie, compresa la quarantena, al fine di emettere un preciso giudizio sulle manifestazioni che hanno destato il sospetto.

     3. I divieti di cui al comma 2, lettere a) e b) devono consentire, peraltro, se non vi si oppongono motivi di polizia sanitaria, la possibilità che lo speditore o il suo mandatario chiedano la rispedizione all'origine.

     4. Quando l'introduzione delle partite di sperma è stata vietata per uno dei motivi di cui al comma 2, lettere a) e b), ed il Paese di raccolta non autorizzi entro trenta giorni la rispedizione, l'autorità veterinaria competente può ordinarne la distruzione a spese dell'interessato.

     5. Le decisioni prese dalle competenti autorità sanitarie in applicazione dei commi 2, 3 e 4 devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi, nonché all'autorità veterinaria competente dello Stato membro di raccolta o di provenienza; su richiesta, tali decisioni motivate debbono essere comunicate, immediatamente e per iscritto, allo speditore o al suo mandatario, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle disposizioni vigenti, nonché delle forme e dei termini per avvalersi di tali mezzi.

 

          Art. 6.

     1. Gli speditori di sperma di cui sia stata vietata la introduzione in Italia ai sensi dell'art. 5, comma 2, hanno il diritto di ottenere, prima dell'adozione di qualsiasi altra misura, salvo la distruzione quando ciò sia indifferibile per ragioni di polizia veterinaria, il parere di un esperto veterinario al fine di determinare se siano state osservate le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2.

     2. L'esperto veterinario, di cui al comma 1, deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ma diversa da quella italiana e da quella del Paese speditore ed essere scelto tra quelli inseriti nell'elenco stabilito dalla Commissione stessa su proposta degli Stati membri.

 

          Art. 7.

     1. L'importazione di sperma di animali della specie bovina da Paesi terzi è consentita soltanto quando il Paese di origine è compreso in un elenco predisposto ed eventualmente modificato dalla Commissione delle Comunità europee; l'elenco e le sue modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità, previa pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” delle Comunità europee.

     2. L'importazione è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

          Art. 8.

     1. L'importazione di sperma di animali della specie bovina dai Paesi terzi è consentita soltanto quando il centro di raccolta da cui proviene è inserito in un elenco predisposto ed eventualmente modificato o integrato dalla Commissione delle Comunità europee.

 

          Art. 9.

     1. Lo sperma deve provenire da animali che, immediatamente prima della raccolta, abbiano soggiornato per almeno sei mesi nel territorio di un Paese terzo compreso nell'elenco di cui all'art. 7, comma 1.

     2. L'importazione è subordinata, inoltre, alla condizione che lo sperma risponda alle norme di polizia sanitaria adottate dalla Comunità economica europea.

     3. Si applicano, per analogia, le disposizioni di cui all'art. 3.

 

          Art. 10.

     1. L'importazione dello sperma può essere autorizzata soltanto dietro presentazione di un certificato sanitario, rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo di raccolta.

     Tale certificato deve:

     a) essere redatto almeno in una delle lingue dello Stato membro destinatario e nella lingua italiana, se il controllo all'importazione previsto all'art. 11, si effettua in un ufficio del territorio italiano;

     b) scortare lo sperma in un esemplare originale;

     c) consistere di un solo foglio;

     d) prevedere un solo destinatario.

     2. Il certificato deve essere conforme al modello stabilito dalla Comunità economica europea.

 

          Art. 11. [5]

     1. Le importazioni di sperma da Paesi terzi sono soggette alle norme di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, in particolare a quelle relative alle misure adottate a seguito dei controlli veterinari sui prodotti nonché alle misure di salvaguardia da adottare.

 

          Art. 12. [6]

 

          Art. 13. [7]

 

          Art. 14. [8]

     1. Agli scambi intracomunitari di sperma si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

 

          Art. 15.

     1. Esperti veterinari della Commissione delle Comunità europee possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti, a controlli in loco ai fini della corretta applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento.

     2. Il Ministro della sanità adotta le misure eventualmente necessarie, per tener conto dei risultati di tale controllo comunicatigli dalla Commissione delle Comunità europee.

 

          Art. 16.

     1. Fino alla data di entrata in vigore delle decisioni della Comunità economica europea previste dagli articoli 7, 8 e 9, alle importazioni di sperma dai Paesi terzi, non si applicano condizioni più favorevoli di quelle risultanti dall'applicazione dell'allegato A - capitolo II.

 

          Art. 17.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Allegati A, B, C, D [9]

     (Omissis).


[1] Abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 132.

[2]  Titolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 30 aprile 1996.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 30 aprile 1996.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 30 aprile 1996.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 30 aprile 1996.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.M. 30 aprile 1996.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.M. 30 aprile 1996.

[8]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 30 aprile 1996.

[9]  Allegati sostituiti dagli allegati A, B, C, D al D.M. 30 aprile 1996, per effetto dell'art. 2 dello stesso.