§ 97.7.23 - D.P.R. 11 febbraio 1994, n. 241.
Regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.7 servizi veterinari
Data:11/02/1994
Numero:241


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.  [6]
Art. 11.  [7]
Art. 12.  [8]
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 


§ 97.7.23 - D.P.R. 11 febbraio 1994, n. 241. [1]

Regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

(G.U. 22 aprile 1994, n. 93, S.O.)

 

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento disciplina gli scambi tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità europea, in prosieguo denominati scambi, e le importazioni in Italia da Paesi terzi, in prosieguo denominate importazioni, di embrioni freschi e congelati di animali domestici della specie bovina.

     2. Le norme del presente regolamento non si applicano agli embrioni ottenuti con il trasferimento di nuclei [2] .

 

          Art. 2.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) embrioni: lo stadio iniziale dello sviluppo di un animale domestico della specie bovina in grado di essere trasferito in una madre ricevente;

     b) gruppo di raccolta di embrioni: un gruppo di tecnici o struttura ufficialmente riconosciuta, sottoposto al controllo di un veterinario del gruppo, competente ai fini della raccolta, del trattamento e del magazzinaggio degli embrioni, conformemente alle condizioni di cui all'allegato A

     c) veterinario del gruppo: il veterinario responsabile del controllo di un gruppo di raccolta di embrioni, conformemente alle condizioni di cui all'allegato A

     d) partita di embrioni: la quantità di embrioni proveniente da un unico prelievo e dallo stesso donatore e coperta dallo stesso certificato;

     e) Paese di raccolta: lo Stato membro o il Paese terzo nel quale gli embrioni sono prodotti, raccolti, trattati e, se del caso, immagazzinati e dal quale questi sono spediti in uno Stato membro;

     f) laboratorio di diagnosi riconosciuto: un laboratorio situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo e riconosciuto dalla competente autorità sanitaria per effettuare gli esami diagnostici prescritti dal presente regolamento;

     g) gruppo di produzione di embrioni: gruppo di raccolta di embrioni ufficialmente riconosciuto per la fecondazione in vitro conformemente alle condizioni di cui all'allegato A) [3].

     2. Sono applicabili ove necessario le definizioni della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche e quelle di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231.

 

Capo II

 

NORME RELATIVE AGLI SCAMBI

 

          Art. 3.

     1. Gli embrioni possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le seguenti condizioni:

     a) siano stati ottenuti tramite fecondazione artificiale o in vitro con lo sperma di un donatore proveniente da un centro di raccolta di sperma riconosciuto per la raccolta, il trattamento e il magazzinaggio di sperma, o tramite sperma importato, ai sensi del regolamento emanato adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226 [4] ;

     b) siano stati prelevati da animali domestici della specie bovina aventi uno stato sanitario conforme al disposto dell'allegato B

     c) siano stati raccolti, trattati e immagazzinati da un gruppo di raccolta di embrioni riconosciuto in conformità dell'art. 4, comma 1;

     d) siano stati raccolti, trattati ed immagazzinati dal gruppo di raccolta in conformità dell'allegato A

     e) siano scortati durante il trasporto da un certificato conforme alle disposizioni previste dall'art. 5, comma 1.

     2. Il Ministro della sanità può autorizzare gli scambi di embrioni diversi da quelli di cui al comma 1, lettera a), in conformità ad autorizzazioni comunitarie.

 

          Art. 4.

     1. Il Ministro della sanità con proprio decreto, constatato il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e in particolare delle condizioni di cui all'allegato A, capitolo I, riconosce, entro centoventi giorni dalla domanda, i gruppi di raccolta di embrioni di animali della specie bovina idonei agli scambi e provvede alla revoca del riconoscimento quando venga meno il rispetto di una o più di tali disposizioni o condizioni.

     2. Qualsiasi cambiamento notevole nell'organizzazione del gruppo di raccolta deve essere comunicato al Ministero della sanità.

     3. Il riconoscimento del gruppo di raccolta deve essere rinnovato ogni qualvolta viene sostituito il veterinario del gruppo o si verifichino sostanziali cambiamenti nell'organizzazione del gruppo, o dei laboratori o delle attrezzature di cui esso dispone.

     4. A ciascun gruppo di raccolta di embrioni della specie bovina viene assegnato un numero di riconoscimento; il Ministero della sanità comunica agli altri Stati membri l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni con l'indicazione del numero di riconoscimento e le eventuali cancellazioni e modifiche.

     5. Qualora uno Stato membro comunichi al Ministero della sanità di ritenere che da parte di un gruppo italiano di raccolta di embrioni non siano state o non siano più rispettate le disposizioni cui è subordinato il riconoscimento, il Ministero della sanità, accertate le reali condizioni del gruppo di raccolta, adotta le misure necessarie e ne informa l'autorità che ha effettuato la comunicazione.

     6. Il Ministero della sanità comunica alla competente autorità centrale di uno Stato membro i casi nei quali ritiene che in un gruppo di raccolta di embrioni riconosciuto in detto Stato non siano state o non siano più rispettate le condizioni cui è subordinato il riconoscimento e, se ritiene che detto Stato non adotti le misure eventualmente necessarie o che esse siano insufficienti, può sottoporre il caso alla Commissione delle Comunità europee chiedendo l'autorizzazione a vietare provvisoriamente l'ammissione degli embrioni prelevati da tale gruppo.

     7. Il Ministro della sanità adotta le necessarie misure per conformarsi a disposizioni comunitarie concernenti l'applicazione del presente articolo.

     8. Per il riconoscimento di un gruppo di produzione di embrioni ottenuti da una fecondazione in vitro si applicano le modalità e le condizioni di cui al presente articolo e all'allegato A) [5].

 

          Art. 5.

     1. Il certificato di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), conforme al modello di cui all'allegato C deve:

     a) essere redatto in un solo foglio almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione e di destinazione;

     b) avere un solo destinatario;

     c) scortare la partita di embrioni fino a destinazione nell'esemplare originale.

 

Capo III

 

NORME RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE

 

          Art. 6.

     1. L'importazione di embrioni di animali della specie bovina può essere autorizzata solo da Paesi terzi o parte di essi compresi nell'elenco a tal fine compilato dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, o nelle relative modificazioni.

     2. L'elenco e le modificazioni indicate nel comma 1 sono pubblicate a cura del Ministero della sanità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 7.

     1. L'importazione di embrioni di animali della specie bovina è autorizzata solo se essi sono stati prelevati, trattati o immagazzinati da un gruppo di raccolta inserito nell'elenco compilato dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee.

 

          Art. 8.

     1. Gli embrioni provenienti da Paesi terzi indicati negli elenchi previsti dagli articoli 6 e 7 debbono inoltre:

     a) provenire da animali donatori che, immediatamente prima della raccolta, abbiano soggiornato per almeno sei mesi nel territorio di un Paese terzo compreso nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1;

     b) rispondere alle misure di polizia sanitaria che il Consiglio o la Commissione delle Comunità europee adottino per gli embrioni in provenienza dal Paese terzo di cui si tratta.

     2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie per l'osservanza delle misure indicate al comma 1, lettera b).

 

          Art. 9.

     1. L'importazione di embrioni può essere autorizzata soltanto dietro presentazione di un certificato sanitario rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo di raccolta.

     2. Il certificato deve:

     a) essere redatto in lingua italiana ed almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;

     b) essere previsto per un solo destinatario;

     c) scortare la partita di embrioni nell'esemplare originale.

     3. Il certificato deve essere conforme al modello stabilito dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

 

          Art. 10. [6]

 

          Art. 11. [7]

 

          Art. 12. [8]

 

Capo IV

 

MISURE DI SALVAGUARDIA E DI CONTROLLO

 

          Art. 13.

     1. Se si manifesta o si estende una malattia contagiosa che possa essere propagata da embrioni o quando sussistono altri fatti tali da compromettere il patrimonio zootecnico, si applicano, se è interessato il territorio di uno Stato membro, le misure di salvaguardia consentite dalle disposizioni in materia di scambi.

     2. Se i fatti di cui al comma 1 riguardano in tutto o in parte il territorio di un Paese terzo, l'importazione degli embrioni, diretta o indiretta, è vietata sia che gli embrioni provengano dall'intero territorio del Paese terzo, sia da parte di esso.

     3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 e la loro revoca sono comunicate immediatamente agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee con le relative motivazioni.

 

          Art. 14.

     1. Gli esperti veterinari della Commissione delle Comunità europee possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti e con l'assistenza necessaria, a controlli sul luogo se ciò sia necessario per l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie in materia.

     2. Il Ministero della sanità adotta le misure che si rendano necessarie in seguito ai risultati del controllo.

 

          Art. 15.

     1. Le norme del presente regolamento non si applicano agli embrioni raccolti, trattati e immagazzinati anteriormente al 1° gennaio 1991.

 

     Allegati

     (Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D. M. 29 gennaio 1996.

[3]  Lettera aggiunta dall'art. 1 del D. M. 29 gennaio 1996.

[4]  Lettera così sostituita dall'art. 1 del D. M. 29 gennaio 1996.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D. M. 29 gennaio 1996.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 2 del D. M. 29 gennaio 1996.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 2 del D. M. 29 gennaio 1996.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 2 del D. M. 29 gennaio 1996.