§ 95.26.91 - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467.
Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:18/12/1997
Numero:467


Sommario
Art. 1.  Imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio.
Art. 2.  Modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi volte a sostituire la disciplina della maggiorazione di conguaglio.
Art. 3.  Disposizioni transitorie.
Art. 4.  Disposizioni speciali.


§ 95.26.91 - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467.

Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(G.U. 5 gennaio 1997, n. 3, S.O.)

 

 

     Art. 1. Imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio.

     1. Le riserve e gli altri fondi di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui al successivo articolo 2, comma 1, numero 10), esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996 sono soggetti, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio, pari al 5,6 per cento per quelli di cui al comma 2 e pari al 2,2 per cento per quelli di cui al comma 4.

     2. L'eccedenza di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui al successivo articolo 2, comma 1, numero 10), che risulta esposta nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, si computa in diminuzione delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 4 del medesimo articolo 105, che si considerano assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche fino a concorrenza del suo ammontare.

     3. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi di cui al comma 2 ed è versata in tre rate, rispettivamente, entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa alle prime tre dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996. L'importo da versare è pari al 9 per cento dell'imposta sostitutiva, per il primo versamento, al 50 per cento per il secondo, ed al 41 per cento per il terzo.

     4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

     5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

     6. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei confronti delle società e degli enti totalmente partecipati dallo Stato.

 

          Art. 2. Modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi volte a sostituire la disciplina della maggiorazione di conguaglio.

     1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) nell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, prima delle parole "Se l'ammontare dei crediti d'imposta", sono inserite le seguenti: "Salvo quanto disposto nel comma 3-bis,";

     2) nell'articolo 11, dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     "3 bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed è portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali è attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.

     3 ter. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-bis, il contribuente ha facoltà di avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 14.";

     3) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

     "1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, al contribuente è attribuito un credito d'imposta pari al 58,73 per cento dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105";

     4) il comma 2 dell'articolo 91-bis è abrogato;

     5) nell'articolo 94, comma 1, prima delle parole "Se l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta", sono inserite le seguenti: "Salvo quanto disposto nel comma 1-bis,";

     6) nell'articolo 94, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "1 bis. Il credito d'imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso dall'applicazione del comma 1. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti d'imposta ed è portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta dovuta relativa agli utili per i quali è attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al lordo delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

     1 ter. Relativamente al credito d'imposta limitato di cui al comma 1-bis, il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 14.";

     7) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 96 è sostituito dai seguenti:

     "Gli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile non residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito per il 40 per cento del loro ammontare. Tuttavia, la parte di detti utili che non concorre a formare il reddito rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma";

     8) il comma 1 dell'articolo 96-bis è sostituito dal seguente:

     "1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da società non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro capitale è non inferiore al 25 per cento ed è detenuta ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma";

     9) nell'articolo 96-bis i commi 3 e 4 sono abrogati;

     10) l'articolo 105 è sostituito dal seguente:

     "Art. 105 (Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti). - 1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 14, le società e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei redditi: a) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi dei commi 2 e 3; b) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi del comma 4.

     2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi, nonché le imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si tiene conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro la data della deliberazione di distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 44, nonché delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44.

     3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade successivamente alla data della deliberazione di distribuzione. La disposizione precedente si applica, altresì, nel caso di distribuzione delle riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione è deliberata. Qualora, anche con il concorso dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi copertura, la società o l'ente è tenuto ad effettuare, per la differenza, il versamento di una corrispondente imposta, secondo le disposizioni dell'articolo 105-bis.

     4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1: 1) l'imposta, calcolata nella misura del 58,73 per cento, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è stato attribuito alla società o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'articolo 94, comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) è commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2) è computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla società o dall'ente secondo le disposizioni del citato articolo 94, comma 1-bis.

     5. Indipendentemente dalla utilizzabilità da parte dei soci o partecipanti del credito d'imposta di cui all'articolo 14, gli importi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 sono ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di un importo pari al 58,73 per cento degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 44, distribuiti ai soci o partecipanti, nonché delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44. Gli importi distribuiti, se nella relativa deliberazione non è stato stabilito diversamente, comportano la riduzione prioritariamente dell'ammontare indicato alla citata lettera a).

     6. Nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati: 1) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera a) del comma 1 verificatisi nell'esercizio; 2) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 verificatisi nell'esercizio.

     7. Gli utili distribuiti per i quali non è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'articolo 14 ovvero è attribuito il credito d'imposta limitato di cui agli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, devono essere separatamente indicati nei modelli di comunicazione di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione.

     8. Nel caso di omessa comunicazione in conformità a quanto previsto nel comma precedente, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 1745 del 1962. La misura di tali sanzioni è raddoppiata qualora siano attribuiti ai soci o partecipanti crediti d'imposta inesistenti o più vantaggiosi.";

     11) dopo l'articolo 105, è inserito il seguente:

     "Art. 105-bis (Versamenti integrativi). - 1. Ferma rimanendo la disposizione dell'articolo 105, comma 3, ultimo periodo, ai fini della attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 14 le società e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 possono incrementare l'ammontare indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 105 di una imposta corrispondente al credito stesso. Se sono distribuiti riserve o fondi, l'imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa al periodo nel quale la deliberazione di distribuzione è stata adottata. Se sono distribuiti gli utili di esercizio, l'imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 105, comma 3, primo periodo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 105, comma 6, nonché quelle degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.";

     12) l'articolo 106 è sostituito dal seguente:

     "Art. 106 (Credito d'imposta relativo alla distribuzione di utili fruenti di agevolazioni territoriali). - 1. Gli utili d'esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, all'articolo 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, e all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tal fine gli utili assoggettati a tassazione ai sensi dei citati articoli con l'aliquota ridotta alla metà, si considerano come utili che non concorrono a formare il reddito per il 50 per cento del loro ammontare.";

     13) dopo l'articolo 106, è inserito il seguente:

     "Art. 106 bis (Credito d'imposta figurativo). - 1. L'imposta relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d'imposta figurativo, è computata fino a concorrenza di detto credito nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2 di tale comma.";

     14) nell'articolo 122, comma 4, lettera b), le parole da "Ai soci compete" fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: "Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito d'imposta a norma dell'articolo 14 a condizione che la dichiarazione dei redditi della società rechi le indicazioni prescritte dall'articolo 105.".

 

          Art. 3. Disposizioni transitorie.

     1. Le modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6), si applicano con riguardo alle distribuzioni degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, nonché delle riduzioni di capitale sociale o del fondo di dotazione deliberate a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996.

     2. Le modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, numero 14), si applicano con riguardo alle trasformazioni che hanno effetto a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996.

     3. Le modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13), decorrono dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Nella dichiarazione dei redditi presentata per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 devono essere distintamente indicati gli importi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente decreto e l'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105, del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, numero 10), del presente decreto.

     4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 2 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, sono compresi, inizialmente, i seguenti importi:

     a) i nove sedicesimi delle riserve e degli altri fondi esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, che, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui all'articolo 2, comma 1, numero 10), ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto si considerano formati con utili assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

     b) il 25 per cento delle riserve e degli altri fondi esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, assoggettati ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

     c) il 25 per cento delle riserve e degli altri fondi esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, assoggettati ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1995, n. 85, nonché l'11 per cento di dette riserve e altri fondi, ove non distribuiti entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995;

     d) i nove sedicesimi dell'eccedenza di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui all'articolo 2, comma 1, numero 10), che non è stata utilizzata agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto. Tale importo va computato per quote costanti nella dichiarazione dei redditi di cui al presente comma e in quelle relative ai nove esercizi successivi;

     e) l'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.

     5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, sono ricompresi, inizialmente, i seguenti importi:

     a) il 55,24 per cento delle riserve e degli altri fondi assoggettati ad imposta sostitutiva del 2,2 per cento ed il 49,84 per cento delle riserve e degli altri fondi assoggettati ad imposta sostitutiva del 5,6 per cento, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto;

     b) i nove sedicesimi delle riserve e degli altri fondi esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 che si considerano formati con gli utili che non concorrono alla determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, numeri 8) e 9), ovvero che si considerano formati per ogni successivo percettore con detti utili;

     c) l'imposta corrispondente al reddito dichiarato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e compensato con le perdite di detto esercizio e di quelli precedenti, ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi.

     6. L'articolo 107 del testo unico delle imposte sui redditi relativo alla compensazione e al rimborso delle eccedenze della maggiorazione di conguaglio conserva efficacia e i riferimenti ivi contenuti all'articolo 105 dello stesso testo unico, devono intendersi effettuati all'articolo 105 nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui all'articolo 2, comma 1, numero 10).

 

          Art. 4. Disposizioni speciali.

     1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante la disciplina ai fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo recante la disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi.

     2. Ferma rimanendo la disposizione del comma 1, le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione dell'articolo 1 e dell'articolo 4, comma 2, del predetto decreto legislativo recante la disciplina ai fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni e il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo recante la disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, rilevano anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003; per le società quotate, tali misure sono pari, rispettivamente, all'80,56 e all'80 per cento [1] .

 


[1]  Comma già modificato dall'art. 6 della L. 21 novembre 2000, n. 342 con la decorrenza e le modalità previste dal comma 3 del medesimo art. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.