§ 95.20.2 - D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 141.
Provvedimenti in materia di imposta di registro ed ipotecaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.20 imposte ipotecarie e catastali
Data:05/04/1945
Numero:141


Sommario
Art. 1.      La imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari stabilita dagli articoli 1 ed 81 lettera c) e da quelli che vi [...]
Art. 2. 
Art. 3.      L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso di beni mobili e diritti mobiliari nonché di merci anche se tra commercianti, stabilita dagli articoli 2 e 3 lettera a) e degli altri articoli che [...]
Art. 4.      L'imposta proporzionale di trasferimento di navi di cui all'art. 3 della tariffa parte prima allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta [...]
Art. 5.      La imposta proporzionale prevista per i contratti di appalto dall'art. 52 della tariffa parte prima allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, già [...]
Art. 6.      L'imposta proporzionale per il conferimento in società di danaro o di beni mobili o di contratti di locazione di cose o d'opere, di cui all'art. 81 lettera a) della tariffa parte prima allegato [...]
Art. 7.      Fatta eccezione per quanto è detto negli articoli precedenti, tutte le altre imposte proporzionali, comprese quelle che si percepiscono sotto forma di abbonamento, già raddoppiate in virtù [...]
Art. 8.      Le imposte graduali previste dalla tariffa parte prima allegato A alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, nonché da leggi speciali sono stabilite nella [...]
Art. 9.      I limiti di esenzione stabiliti dall'art. 42 allegato D alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato con la legge 30 dicembre 1935, n. 2247, concernente locazioni e conduzioni [...]
Art. 10.      L'art. 1 della tariffa allegato A alla legge ipotecaria 25 giugno 1943, n. 540, lettere a) e b) è sostituito dal seguente:
Art. 11.      Il limite di tempo previsto dalle leggi del bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle cooperative, incluse le banche popolari, e dei consorzi di [...]
Art. 12.      Nei riguardi delle società agricole cooperative e delle società cooperative edilizie in possesso dei prescritti requisiti resta ferma l'applicazione dell'imposta fissa di registro e dell'imposta [...]
Art. 13.      L'art. 14 della legge 17 maggio 1928, n. 1122, modificato dall'art. 13 della legge 12 giugno 1930, n. 742, concernente il pagamento della imposta principale di registro dei trasferimenti [...]
Art. 14.      Fino a quando non verrà altrimenti disposto con decreto del Ministro per le finanze è sospeso l'obbligo della presentazione degli elenchi annuali delle locazioni di fabbricati prescritto dal R. [...]
Art. 15.      La pena pecuniaria di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511, è ripristinata nella misura e secondo le [...]
Art. 16.      La sopratassa per tardiva registrazione delle scritture private contenenti trasferimenti immobiliari per atto tra vivi, già raddoppiata in forza dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 giugno 1940, [...]
Art. 17.      La sopratassa per omessa o ritardata registrazione delle locazioni di fabbricati stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, convertito nella legge 30 dicembre 1935, [...]
Art. 18.      La infedele dichiarazione prevista dagli articoli 2 e 12 del presente decreto oltre a dar luogo all'applicazione dell'imposta ordinaria di trasferimento del cui pagamento sono solidalmente [...]
Art. 19.      Per l'applicazione delle nuove aliquote stabilite dal presente decreto si osservano le norme di cui all'articolo 150 prima parte del primo comma ed all'art. 152 della legge del registro 30 [...]
Art. 20.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno ed a decorrere dalla stessa data resta abrogata ogni disposizione [...]


§ 95.20.2 - D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 141.

Provvedimenti in materia di imposta di registro ed ipotecaria.

(G.U. 24 aprile 1945, n. 49)

 

Capo I

RIDUZIONE D'IMPOSTA

 

     Art. 1.

     La imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari stabilita dagli articoli 1 ed 81 lettera c) e da quelli che vi fanno richiamo, nonché dell'articolo 88 n. 1 e n. 2 lettera a) della tariffa allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella seguente misura:

     a) se il valore non sia superiore a L. 5000: 3%;

     b) se il valore supera le L. 5000:  10%;

     c) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale siasi pagata la imposta normale di passaggio; le stesse imposte di cui alle lettere a) e b) ridotte di un quarto fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;

     d) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero:

     per le prime 1000 lire L. 20

     per ogni 1000 lire in più L. 10

 

          Art. 2. [1]

 

          Art. 3.

     L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso di beni mobili e diritti mobiliari nonché di merci anche se tra commercianti, stabilita dagli articoli 2 e 3 lettera a) e degli altri articoli che ne fanno richiamo nella tariffa allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella seguente misura:

     a) beni mobili e merci anche se tra commercianti, L. 2%;

     b) bestiame e prodotti agrari compreso il taglio di boschi anche se dato sotto forma di affitto speciale, L. 1%;

 

          Art. 4.

     L'imposta proporzionale di trasferimento di navi di cui all'art. 3 della tariffa parte prima allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella seguente misura:

     a) navi non italiane, L. 2%;

     b) navi italiane tra italiani e di qualunque nave che si acquisti per demolizione, L. 1%;

     c) navi in ogni altro caso, L. 1%.

 

          Art. 5.

     La imposta proporzionale prevista per i contratti di appalto dall'art. 52 della tariffa parte prima allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, già raddoppiata dal .R decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, è ripristinata nella misura del 2%.

     I contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale sono esenti dalla registrazione, salvo il caso d'uso, quando il prezzo o valore globale non supera lire quarantamila.

     Qualora i suddetti contratti siano a corrispettivo variabile e durante l'esecuzione l'importo superi lire quarantamila, debbono essere registrati entro venti giorni dalla data nella quale tale importo risulta superato, in base alla contabilità dei lavori o ad altri documenti, fermo l'obbligo di dichiarare all'Ufficio del registro il corrispettivo definitivo entro venti giorni dalla data nella quale è stato accertato.

     Sono abrogati il primo, il quarto, il quinto ed il sesto comma dell'art. 3 della legge 19 luglio 1941, n. 771.

 

          Art. 6.

     L'imposta proporzionale per il conferimento in società di danaro o di beni mobili o di contratti di locazione di cose o d'opere, di cui all'art. 81 lettera a) della tariffa parte prima allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura del 2%.

     L'imposta proporzionale per la trasformazione di società di qualunque tipo in società di altro tipo, di cui all'art. 83 della su citata tariffa, è dovuta nella misura del 0,50% da applicarsi sull'attivo lordo.

 

          Art. 7.

     Fatta eccezione per quanto è detto negli articoli precedenti, tutte le altre imposte proporzionali, comprese quelle che si percepiscono sotto forma di abbonamento, già raddoppiate in virtù dell'articolo 13 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, sono ripristinate nella misura vigente prima del decreto medesimo.

 

          Art. 8.

     Le imposte graduali previste dalla tariffa parte prima allegato A alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, nonché da leggi speciali sono stabilite nella misura di lire venti sulle prime L. 1000 e di lire dieci per ogni L. 1000 in più; quelle previste dalla parte seconda di detta tariffa per gli atti giudiziari sono stabilite nella misura di lire dieci sulle prime L. 1000 e di lire cinque per ogni L. 1000 in più.

 

          Art. 9.

     I limiti di esenzione stabiliti dall'art. 42 allegato D alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato con la legge 30 dicembre 1935, n. 2247, concernente locazioni e conduzioni di beni immobili, sono elevati alla misura unica di L. 1200 all'anno.

 

          Art. 10.

     L'art. 1 della tariffa allegato A alla legge ipotecaria 25 giugno 1943, n. 540, lettere a) e b) è sostituito dal seguente:

     Iscrizioni:

     a) a garanzia di prestiti in denaro, anche cambiari, qualunque sia la forma della anticipazione: L. 2,50%;

     b) altre iscrizioni: L. 2,50%.

     L'imposta si commisura sulla somma iscritta per capitale od accessori a norma degli articoli 2 e 3 della legge.

 

Capo II

SOCIETÀ COOPERATIVE

 

          Art. 11.

     Il limite di tempo previsto dalle leggi del bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle cooperative, incluse le banche popolari, e dei consorzi di cooperative, compresi quelli di produzione e lavoro ammissibili a pubblici appalti, è di dieci anni [2] .

     Per le società cooperative edilizie e per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro tale limite è elevato a lire due milioni.

     L'art. 2 della legge 19 dicembre 1940, n. 1913, è abrogato.

 

          Art. 12.

     Nei riguardi delle società agricole cooperative e delle società cooperative edilizie in possesso dei prescritti requisiti resta ferma l'applicazione dell'imposta fissa di registro e dell'imposta ipotecaria ridotta per la prima assegnazione al socio del fondo rustico o della casa, quando il valore dell'immobile assegnato, accertato, giusta le vigenti disposizioni, agli effetti dell'imposta di registro, non supera L. 600.000 ed a condizione che l'immobile assegnato non sia venduto dal socio assegnatario per un periodo di cinque anni. Nel caso di vendita entro tale periodo, indipendentemente dagli oneri tributari riguardanti tale vendita, si rende applicabile sull'atto di assegnazione l'imposta di registro di cui all'art. 1 [3].

     Qualora il valore dell'immobile assegnato, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro, supera L. 600.000 , è dovuta sull'atto di assegnazione, in ragione dell'intero valore accertato, l'imposta di registro nella misura di cui all'art. 1. Ove il socio assegnatario abbia fruito precedentemente di altre assegnazioni di beni immobili della stessa specie, godendo dei benefici tributari vigenti per le assegnazioni da parte di società cooperative agricole od edilizie, si deve tener conto, agli effetti del limite di valore di L. 600.000 , anche del valore di detti beni resosi definitivo nelle precedenti assegnazioni [4].

     La stessa imposta di cui all'art. 1 si applica, senza limitazione di valore, anche per le assegnazioni ai soci, da parte di società cooperative edilizie, del terreno acquistato per costruire o della costruzione in corso in luogo della casa o del quartiere di abitazione già ultimati.

     Per conseguire le agevolazioni previste dal 1° comma il socio deve dichiarare nell'atto di assegnazione se abbia o meno goduto di precedenti assegnazioni, con indicazione, in caso affermativo, degli estremi di registrazione dell'atto e del valore definitivo accertato a sensi del 2° comma del presente articolo.

 

          Art. 13.

     L'art. 14 della legge 17 maggio 1928, n. 1122, modificato dall'art. 13 della legge 12 giugno 1930, n. 742, concernente il pagamento della imposta principale di registro dei trasferimenti immobiliari in due rate, è abrogato.

 

          Art. 14.

     Fino a quando non verrà altrimenti disposto con decreto del Ministro per le finanze è sospeso l'obbligo della presentazione degli elenchi annuali delle locazioni di fabbricati prescritto dal R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, convertito nella legge 30 dicembre 1935, n. 2247, e modificato con la legge 28 maggio 1936, n. 1025.

 

Capo III

SANZIONI

 

          Art. 15.

     La pena pecuniaria di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511, è ripristinata nella misura e secondo le modalità di cui all'art. 40 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato col R.decreto 13 gennaio 1936, n. 2313.

 

          Art. 16.

     La sopratassa per tardiva registrazione delle scritture private contenenti trasferimenti immobiliari per atto tra vivi, già raddoppiata in forza dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 giugno 1940, numero 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511, è ripristinata nella misura di cui all'art. 100 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato col R.decreto 13 gennaio 1936, n. 2313.

 

          Art. 17.

     La sopratassa per omessa o ritardata registrazione delle locazioni di fabbricati stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, convertito nella legge 30 dicembre 1935, n. 2247, è ripristinata nella misura prevista dal 1° comma dell'art. 101 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato con l'art. 1 del R. decreto 13 gennaio 1936, n. 2313, riducibile a norma dell'art. 104 della stessa citata legge del registro.

 

          Art. 18.

     La infedele dichiarazione prevista dagli articoli 2 e 12 del presente decreto oltre a dar luogo all'applicazione dell'imposta ordinaria di trasferimento del cui pagamento sono solidalmente responsabili tutte le parti contraenti, è punita con una pena pecuniaria da un minimo di L. 500 ad un massimo pari al doppio della imposta evasa, a carico del dichiarante.

     La sopratassa prevista dal penultimo comma dell'articolo 2 è stabilita nella misura di sei decimi della imposta evasa, riducibile a norma dell'art. 104 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 19.

     Per l'applicazione delle nuove aliquote stabilite dal presente decreto si osservano le norme di cui all'articolo 150 prima parte del primo comma ed all'art. 152 della legge del registro 30 dicembre 1923, numero 3269.

     Nulla è innovato per l'esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 11 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737.

 

          Art. 20.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno ed a decorrere dalla stessa data resta abrogata ogni disposizione contraria o con esso incompatibile comprese le riduzioni di aliquote previste nel capo II del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, nonché l'art. 2 del decreto stesso.

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1948, n. 114.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 21 dicembre 1961, n. 1389.

[3]  Per una modifica dei valori di cui al presente comma, vedi da ultimo l’art. 1 della L. 8 giugno 1966, n. 452.

[4]  Per una modifica dei valori di cui al presente comma, vedi da ultimo l’art. 1 della L. 8 giugno 1966, n. 452.