§ 87.3.c - Legge 21 dicembre 1961, n. 1389.
Modificazioni agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernenti benefici tributari a favore di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.3 disciplina generale
Data:21/12/1961
Numero:1389


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'imposta ipotecaria ridotta, disposta per le cooperative agricole, a termini dell'art. 12, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è stabilita nella misura [...]


§ 87.3.c - Legge 21 dicembre 1961, n. 1389.

Modificazioni agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernenti benefici tributari a favore di Società cooperative.

(G.U. 10 gennaio 1962, n. 8).

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è sostituito dal seguente:

     "Il limite di tempo previsto dalle leggi del bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle cooperative, incluse le banche popolari, e dei consorzi di cooperative, compresi quelli di produzione e lavoro ammissibili a pubblici appalti, è di 10 anni".

 

          Art. 2.

     L'imposta ipotecaria ridotta, disposta per le cooperative agricole, a termini dell'art. 12, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è stabilita nella misura di un quarto di quella ordinaria.