§ 95.2.4b - Legge 8 giugno 1966, n. 452.
Modifica della legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative edilizie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:08/06/1966
Numero:452


Sommario
Art. 1.      Il terzo comma dell'art. 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Gli atti indicati nell'articolo precedente, già regolarmente registrati con l'imposta fissa di registro, non perdono il privilegio qualora il valore accertato in seguito [...]


§ 95.2.4b - Legge 8 giugno 1966, n. 452. [1]

Modifica della legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative edilizie.

(G.U. 30 giugno 1966, n. 159).

 

 

     Art. 1.

     Il terzo comma dell'art. 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, è sostituito dal seguente:

     "Il limite massimo di lire 5 milioni è elevato a lire 12 milioni, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio, da parte di società cooperative agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141". [2]

 

          Art. 2.

     Gli atti indicati nell'articolo precedente, già regolarmente registrati con l'imposta fissa di registro, non perdono il privilegio qualora il valore accertato in seguito a procedura di valutazione, definita dopo l'entrata in vigore della presente legge, non superi i tre quarti del limite massimo di cui all'articolo precedente.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] L’importo di cui al presente comma è stato elevato a 25 milioni dall'art. 7 bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376.