§ 27.6.82 - Legge 28 marzo 1968, n. 420.
Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per il biennio 1969-70.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:28/03/1968
Numero:420


Sommario
Art. 1.      Ai comuni e alle province che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'art. 306 del [...]
Art. 2.      Le disposizioni dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, con le eccezioni previste dall'art. 11 [...]
Art. 3.      Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 1, si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero [...]
Art. 4.  [2]
Art. 5.      I fondi necessari all'erogazione ai comuni e alle province dei contributi previsti dalla presente legge, sono forniti con ordini di accreditamento di ammontare anche [...]


§ 27.6.82 - Legge 28 marzo 1968, n. 420. [1]

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per il biennio 1969-70.

(G.U. 19 aprile 1968, n. 100)

 

 

     Art. 1.

     Ai comuni e alle province che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'art. 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte, con le eccezioni previste dall'art. 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, non conseguono il pareggio economico del bilancio, è concesso un contributo, per ciascuno degli anni 1969 e 1970, sempre che non fruiscano di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

     Per i comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

     Il contributo anzidetto è determinato annualmente con le modalità previste con il penultimo e con l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, con le eccezioni previste dall'art. 11 della stessa legge 3 febbraio 1963, n. 56, sono prorogate per gli anni 1969 e 1970.

     Per le province che non hanno cespiti delegabili la garanzia dello Stato di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, è concesso fino alla concorrenza del 100 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.

 

          Art. 3.

     Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 1, si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto alle province e di tre quarti ai comuni.

     Al predetto fondo sono devoluti:

     a) il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscossa negli anni finanziari 1968 e 1969, rispetto al provento dell'esercizio 1959-1960;

     b) le somme che residueranno, per gli anni 1968 e 1969, sui fondi istituiti a norma dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1960 n. 1371, e dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sostituiti, rispettivamente, con gli articoli 5 e 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

 

          Art. 4. [2]

 

          Art. 5.

     I fondi necessari all'erogazione ai comuni e alle province dei contributi previsti dalla presente legge, sono forniti con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 11, comma 4, L. 22 dicembre 1969, n. 964.