§ 27.6.6 - D.Lgs.Lgt. 24 agosto 1944, n. 211.
Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:24/08/1944
Numero:211


Sommario
Art. 1.      Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è autorizzata, fino a tutto l'anno solare successivo a quello della [...]
Art. 2.      Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, è accordata, per i mutui di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, la garanzia dello [...]
Art. 3.      La concessione dei contributi e l'assunzione dei mutui di cui all'art. 1 è autorizzata con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, [...]
Art. 4.      A favore degli enti ai quali verranno applicati i benefici di cui all'art. 1 e per il periodo di tempo di cui al primo comma dell'articolo medesimo, è sospesa la [...]
Art. 5.      Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno è autorizzato, in caso di necessità, a disporre a mezzo dei Prefetti, congrue [...]
Art. 6.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto


§ 27.6.6 - D.Lgs.Lgt. 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali

(G.U. 26 settembre 1944, n. 60)

 

 

     Art. 1.

     Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è autorizzata, fino a tutto l'anno solare successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

     a) la concessione, a carico dello Stato, di contributi in capitale;

     b) l'assunzione da parte degli enti, di mutui con Istituti di credito annualmente designati con decreto del Ministro per il tesoro, garantiti con tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette, e, ove occorra, con la concessione del concorso dello Stato in ragione del 50 % delle rate di ammortamento, per tutto il periodo di cui al 1° comma del presente articolo.

     L'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci, con i mutui di cui al precedente comma, è, peraltro, consentita solo quando i disavanzi stessi eccedono l'importo di L. 1.000.000.

 

          Art. 2.

     Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, è accordata, per i mutui di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, la garanzia dello Stato nei casi di impossibilità del mutuatario di costituire, in tutto o in parte, la garanzia prevista dall'articolo medesimo.

 

          Art. 3.

     La concessione dei contributi e l'assunzione dei mutui di cui all'art. 1 è autorizzata con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

     Quando, tuttavia, il disavanzo economico dei bilanci dei Comuni non capoluogo di Provincia non sia superiore a L. 100.000, la concessione dei contributi è disposta, in sede dell'approvazione dei bilanci stessi, dalla Giunta provinciale amministrativa.

     Le decisioni della Giunta sono in tal caso adottate su relazione dell'intendente di finanza.

     Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sarà determinata la somma globale che potrà essere annualmente erogata per i contributi di cui al secondo comma.

     Per il Comune di Roma i relativi provvedimenti sono adottati con le modalità stabilite dalla legge vigente per l'approvazione del bilancio dell'Ente.

 

          Art. 4.

     A favore degli enti ai quali verranno applicati i benefici di cui all'art. 1 e per il periodo di tempo di cui al primo comma dell'articolo medesimo, è sospesa la riscossione delle rate di ammortamento dei rispettivi debiti verso lo Stato riguardanti i contributi per opere pubbliche, rateizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali.

 

          Art. 5.

     Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno è autorizzato, in caso di necessità, a disporre a mezzo dei Prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore ai contributi in capitale a ciascuno di essi assegnati ad integrazione del disavanzo economico del bilancio del precedente esercizio.

     Nella determinazione delle anticipazioni sarà in ogni caso tenuto conto delle somme comunque corrisposte agli enti.

     Alla reintegrazione delle anticipazioni sarà provveduto in occasione del pagamento, a favore degli enti, dei contributi in capitale definitivamente liquidati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 3.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.