§ 95.23.11 - Legge 21 ottobre 1960, n. 1371.
Abolizione dell'imposta comunale sul bestiame.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.23 soppressione di tasse
Data:21/10/1960
Numero:1371


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1961, è abolita l'imposta comunale sul bestiame di cui agli articoli 122, 123, 124, 125 e 126 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con una quota del maggior gettito derivante dall'applicazione della legge concernente la disciplina della riscossione dei [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle relative modificazioni di bilancio.


§ 95.23.11 - Legge 21 ottobre 1960, n. 1371. [1]

Abolizione dell'imposta comunale sul bestiame.

(G.U. 26 novembre 1960, n. 290)

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1961, è abolita l'imposta comunale sul bestiame di cui agli articoli 122, 123, 124, 125 e 126 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

 

          Art. 2. [2]

     A decorrere dal 1° gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1970, dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente, viene prelevata una quota dell'1,60 per cento per la costituzione di un fondo a disposizione del Ministero delle finanze.

     Dal detto fondo vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di contributi a compensazione, per il decennio 1961-1970, della perdita di entrata subita da ciascun Comune per effetto dell'abolizione dell'imposta sul bestiame stabilita dal precedente art. 1 e per la perdita di entrata subita dai Comuni con popolazione accertata in base a censimento ufficiale demografico non superiore agli 8000 abitanti, per effetto dell'abolizione delle prestazioni d'opera disposta con l'art. 15, lettera e), della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

     Per le prestazioni d'opera convertite in denaro il contributo è corrisposto in misura pari all'introito delle stesse sulla base del gettito dell'anno 1959.

     Per le prestazioni d'opera effettuate in natura il contributo è corrisposto convertendo in denaro il valore delle prestazioni nella misura stabilita dalla deliberazione istitutiva.

     L'Intendenza di finanza, in base alle entrate accertate per i titoli di cui ai precedenti commi, risultanti dal verbale di chiusura dell'esercizio 1959, per le prestazioni d'opera, e dell'esercizio 1960 per l'imposta sul bestiame, determina, in via definitiva, le somme spettanti ad ogni Comune e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno.

 

          Art. 3.

     Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con una quota del maggior gettito derivante dall'applicazione della legge concernente la disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle relative modificazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 3 febbraio 1963, n. 56.