§ 98.1.37226 - Circolare 30 gennaio 1997, n. 23 .
Determinazione per l'anno 1997 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/01/1997
Numero:23

§ 98.1.37226 - Circolare 30 gennaio 1997, n. 23 .

Determinazione per l'anno 1997 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

 

Circolare emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestione e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sommario

1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.

2. Lavoratori di società ed enti cooperativi di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.

3. Retribuzioni convenzionali in genere.

4. Tempo parziale, settori di attività con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare.

5. Lavoratori a domicilio.

6. Apprendisti.

7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

8. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 1997 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

9. Aggiornamento dei valori degli importi sostitutivi del servizio di mensa, di vitto, di trasporto e di panatica.

10. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

11. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 1997.

 

 

1) Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.

Tale disposizione era già contenuta nel D.L. 30 dicembre 1988, n. 548, entrato in vigore dall'1 gennaio 1989, e nei DD.LL. successivi sino al D.L. 5 agosto 1989, n. 279, provvedimenti non convertiti in legge, ma i cui effetti e rapporti sono stati fatti salvi dalla citata legge n. 389 del 1989.

Come già evidenziato nella circolare n. 14 del 17 gennaio 1989, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della norma contenuta nei decreti predetti, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, l'art. 2, comma 25 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che:

"l'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dai datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria." (cfr. circ. n. 40 del 20 febbraio 1996.)

La norma di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, che, come ogni anno, vanno rivalutati ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Questo comporta che la retribuzione da assoggettare a contribuzione, determinata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, deve essere adeguata, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. in parola sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.

Poiché è stato accertato dall'ISTAT che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è risultata pari al 3,9% , nelle tabelle A), B) e C) (v. allegato), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1997 a seguito dell'applicazione di tale aliquota.

Tali limiti, inoltre, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, debbono essere ragguagliati, qualora dovessero risultare d'importo inferiore, a L. 65.175 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore all'1 gennaio 1997, che sulla base del predetto indice del 3,9% risulta pari a L. 686.050 mensili).

 

 

2) Lavoratori di società ed enti cooperativi di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.

Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 537 del 1981 ha stabilito che il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società, anche di fatto, e loro organismi associati, soggetti alle norme di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, varia con la stessa decorrenza e nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione del predetto art. 19 della legge n. 153 del 1969 e successive modificazioni, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Pertanto, in esecuzione di tale disposizione, per l'anno 1997, considerato che l'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT è aumentato nella misura del 3,9%, il predetto minimale, fissato all'1 gennaio 1996 in L. 34.820, incrementato dell'aliquota anzidetta, risulta determinato in L. 36.180.

Tale importo risulta superiore al limite di cui al comma 19 dell'art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, (5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione pari a L. 34.303).

A norma dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, il suddetto aumento percentuale va inoltre applicato sia alle retribuzioni convenzionali determinate a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 602 del 1970, sia a quelle stabilite ai sensi dell'art. 6 del decreto stesso, ove non siano state determinate nell'anno precedente. Dette retribuzioni vanno adeguate al minimale di cui sopra (L. 36.180), ove dopo l'aumento risultassero di misura inferiore. Al riguardo, si rileva che il salario convenzionale ex art. 4, determinato per l'anno 1996 in L. 34.470, per effetto dell'adeguamento in base all'indice 3,9% è pari a L. 35.820.

Poiché lo stesso risulta inferiore al predetto limite di retribuzione giornaliera di L. 36.180 va adeguato a quest'ultimo valore.

Ne deriva che la misura della retribuzione convenzionale giornaliera ex art. 4 del D.P.R. n. 602 del 1970 è fissata per l'anno 1997 in L. 36.180.

Per quanto concerne gli effetti del disposto dell'art. 1 della legge n. 537 del 1981 e dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si rimanda alle istruzioni impartite al punto 2 della circ. n. 549 RCV/11 del 22 gennaio 1981.

 

 

3) Retribuzioni convenzionali in genere.

Tutte le retribuzioni convenzionali in genere sono soggette all'adeguamento periodico mediante l'applicazione dell'aliquota del 3,9% ai sensi dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, fatta eccezione per quelle che risultano determinate nell'anno precedente (o perché stabilite per la prima volta o perché modificate).

Tutte le retribuzioni convenzionali non possono, peraltro, essere inferiori ai limiti di retribuzione adeguati annualmente ai sensi della legge 26 settembre 1981, n. 537 e valevoli ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale per le singole categorie di datori di lavoro indicate nelle tabelle allegate alla medesima legge.

Inoltre, occorre tenere in considerazione il disposto dell'art. 7 della legge n. 638 del 1983, modificato, con riguardo alle retribuzioni convenzionali, dall'art. 5, comma 19, della legge n. 863 del 1984, il quale ha fissato uno specifico parametro di retribuzione minima giornaliera, al di sotto del quale non possono essere fissate le retribuzioni convenzionali in parola, che per l'anno 1997 risulta essere di L. 34.303.

Di conseguenza, le retribuzioni convenzionali in genere, dopo il calcolo per il loro adeguamento ai sensi della legge n. 160 del 1975, dovranno essere rapportate ai limiti minimi di retribuzione in vigore per l'anno conside rato (vedi tabella A e B sub. all.), limiti che, se inferiori, dovranno essere ragguagliati - proprio in virtù del menzionato art. 5 della legge n. 863 del 1984 - a L. 34.303.

Naturalmente dovranno essere rapportati ai suddetti limiti minimi di retribuzione anche quei salari convenzionali esclusi dall'adeguamento, essendo stati stabiliti o adeguati nell'anno precedente a quello preso in considerazione.

 

 

4) Tempo parziale, settori di attività con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare.

Anche per i settori in epigrafe valgono le disposizioni dell'art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, per cui la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza - ferma restando beninteso la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni - non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Peraltro, anche in tali settori sono previsti specifici minimali agli effetti contributivi ai quali deve essere adeguata la retribuzione imponibile ex art. 12 della legge n. 153 del 1969 qualora questa, una volta che sia stata ragguagliata, se inferiore, a quella determinata ex art. 1, comma 1, del D.L. citato, dovesse risultare inferiore ai citati minimali.

È, quindi, di tutta evidenza che, anche nei settori di cui si sta parlando, il permanere dei citati minimali non esclude affatto l'obbligo del rispetto, ai fini contributivi, della norma dell'art. 1, comma 1, del D.L. più volte citato e segnatamente dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva ivi indicata.

Ciò premesso, per quanto riguarda i minimali predetti, si rammenta quanto segue.

Per i contratti di lavoro part time ex art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, il comma 4, art. 1, del D.L. n. 338 del 1989, stabilisce, con decorrenza 1° gennaio 1989, il criterio per la determinazione del limite minimo di retriuzione oraria applicabile ai fini contributivi.

Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10 aprile 1989.

Per i lavoratori dei settori di lavoro indicati dal comma 17 dell'art. 5 della legge n. 863 sopracitata, per i quali non siano stati stipulati i contratti a tempo parziale, occupati per non più di quattro ore giornaliere, il parametro fissato dall'art. 7 della legge n. 638 del 1983 modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338 del 1989, si riduce al 4% del trattamento minimo di pensione che risulta dall'1 gennaio 1997 pari a L. 27.442. Tale minimo costituisce il "minimo dei minimi" per i lavoratori dei predetti settori con occupazione non superiore a quattro ore, per cui se i minimi calcolati con i criteri di cui alla legge n. 537 del 1981 risultano superiori alle L. 27.442 si applicano tali minimi (vedasi tabella C), fermo restando per i lavoratori dei settori in parola (ad eccezione di quelli del settore dell'attività prescolare - vedasi nota 2 tabella B) occupati con orario superiore alle quattro ore, il "minimo dei minimi" di L. 65.175.

Il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al comma 16 dell'art. 5 della L. n. 863 del 1984, per effetto del D.M. 8 novembre 1986, pubblicato sulla G.U. n. 279 dell'1 dicembre 1986 (vedi circ. n. 823 RCV del 20 gennaio 1987) si applica anche al personale giornalistico con qualifica di professionista ovvero pubblicista, titolare del rapporto di lavoro subordinato come collaboratore o come corrispondente instaurato ai sensi del contratto collettivo nazionale di categoria, la cui attività lavorativa è svolta con orario inferiore alle 4 ore giornaliere.

 

 

5) Lavoratori a domicilio.

L'art. 1, comma 4, della L. n. 537 del 1981 ha stabilito che il minimo di retribuzione giornaliera per la categoria in epigrafe varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 19 della L. 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.

Pertanto, considerato che l'indice del costo della vita è aumentato del 3,9 per cento, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio (pari a L. 34.820 dall'1 gennaio 1996) a decorrere dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1997 è di L. 36.180.

Per effetto dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, detto limite deve essere ragguagliato a L. 65.175.

Anche per i lavoranti a domicilio valgono le disposizioni del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7dicembre 1989, n. 389 in materia di retribuzione minima imponibile (art. 1, comma 1).

 

 

6) Apprendisti.

In relazione alla citata variazione percentuale del 3,9% verificatasi negli indici ISTAT nell'anno 1996, si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti con decorrenza 1° gennaio 1997.

- contributo settimanale senza quota INAIL: L. 5.020

- contributo settimanale comprensivo della quota INAIL: L. 5.200

La ripartizione delle quote alle varie gestioni è contenuta nell'allegata tabella D.

L'aliquota a carico dell'apprendista resta invariata nella misura del 6,04 per cento (di cui FPLD 5,54 e SSN 0,50).

 

 

7) Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 389 del 1989, è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione.

Detto parametro rapportato al trattamento minimo di L. 686.050 per l'anno 1997 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di L. 274.420.

 

 

8) Art. 3-ter, legge 14 novembre 1992, n. 438, quota di retribuzione soggetta nell'anno 1997 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.

La norma in epigrafe prevede che, a decorrere dall'1 gennaio 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiore al 10 per cento, è dovuta una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Le disposizioni per l'applicazione della norma sono state divulgate con le circolari n. 298 del 30 dicembre 1992 e n. 151 del 7 luglio 1993 (relativa quest'ultima al settore marittimo).

Nel richiamare dette disposizioni, si comunica che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 1997 in L. 63.054.000.

A decorrere dall'1 gennaio 1997 l'aliquota aggiuntiva predetta (1%) deve essere quindi applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di L. 63.054.000 il quale, rapportato a dodici mesi, viene mensilizzato in L. 5.254.500, arrotondato a L. 5.255.000.

Gli importi relativi all'anno 1996 sono stati comunicati con circolare n. 24 del 27 gennaio 1996.

 

 

9) Importi sostitutivi dei servizi di mensa, vitto, trasporto e panatica, rivalutati per l'anno 1997, esclusi dalla retribuzione imponibile.

L'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, modificato dall'art. 11, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dispone che "a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, nonché i relativi importi sostitutivi, entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro".

I valori dei predetti importi sostitutivi della mensa, del vitto, del trasporto, nonché quello della panatica sono stati fissati per il 1994 con il D.M. 3 marzo 1994 (G.U. 21 marzo 1994) e il D.M. 8 luglio 1994 (G.U. 29 luglio 1994) i quali hanno anche stabilito che essi variano annualmente in misura pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per l'anno 1996 i relativi importi sono stati resi noti con la circolare n. 37 del 15 febbraio 1996.

In relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo determinato nella misura del 3,9%, si riportano in allegato i valori aggiornati degli importi di cui sopra valevoli dal 1° gennaio 1997, quali risultano dalla rivalutazione effettuata in base al predetto indice (allegata tabella E).

Si rammenta che in merito all'applicazione dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992, sono state diramate le seguenti circolari:

- circolare n. 188 del 3 agosto 1993

- circolare n. 15 del 18 gennaio 1994

- circolare n. 126 del 27 aprile 1994

- circolare n. 227 del 25 luglio 1994 (relativa al settore dell'edilizia)

- circolare n. 246 del 25 agosto 1994 (relativa al settore marittimo)

- circolare n. 43 del 15 febbraio 1995

- circolare n. 183 del 30 giugno 1995 (relativa al settore dell'edilizia)

- circolare n. 37 del 15 febbraio 1996.

 

 

10) Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo - rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 3,9% - è pari, per l'anno 1997, a L. 137.148.000.

 

 

11) Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 1997.

Le aziende, che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 1997 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, punto 1).

Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Ove la regolarizzazione comporti il versamento di una differenza contributiva a debito del datore di lavoro, la differenza stessa dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso legale del 5 per cento computati dal 21 febbraio 1997 e fino alla data di versamento.

Eventuali regolarizzazioni successive al termine assegnato ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.

Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.

a) Regolarizzazione di cui ai precedenti punti da 1) a 5) e al punto 9)

Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze in più ovvero in meno tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1 gennaio 1997 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

- le differenze così determinate saranno portate in aumento ovvero in diminuzione delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602 del 1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 2), riguardante i lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle differenze contributive a debito (al netto di eventuali agevolazioni contributive) in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "DIFF. MIN" e dal codice di nuova istituzione "M188"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

Ove dalla regolarizzazione in questione consegua una differenza a credito, gli organismi cooperativi indicheranno l'importo della differenza da recuperare in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione "R205" e dalla dicitura "DIFF. CONTR."

Tutti i datori di lavoro, ai fini della compilazione del mod. DM10/S, porteranno le differenze retributive conseguenti alla regolarizzazione in questione in aumento ovvero in diminuzione della retribuzione imponibile del mese in cui viene effettuata la sistemazione, calcolando i contributi sanitari sul totale ottenuto.

b) Regolarizzazione di cui al precedente punto 6

Per il versamento delle differenze contributive relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare dal codice di nuova istituzione "M189" e dalla dicitura "DIFF. APPR.". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

c) Regolarizzazione di cui al precedente punto 8)

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti con la circolare n. 298 del 30 dicembre 1992, in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.

d) Versamento degli interessi al tasso legale

Come già precisato, ove dalle operazioni di conguaglio a credito ovvero a debito della azienda sopra descritte scaturisca una differenza da versare, sulla stessa dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale del 5 per cento; il relativo importo sarà indicato in uno dei righi in bianco del quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dal codice "Q900" e dalla dicitura "ONERI ACCESSORI". L'importo degli interessi legali riferito ai contributi sanitari dovrà essere sommato all'importo dei contributi sanitari dovuti.

In sede di compilazione della denuncia riepilogativa annuale di mod. DM10/S- R, l'importo degli interessi legali riferiti ai contributi sanitari deve essere riportato nel rigo "40" dei quadri "B-C".

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato

Tabella A

 

Settore 

Qualifiche 

 

Dirigente 

Impiegato 

Operaio 

 

 

[1] 

[1] 

Industria 

180.290 

54.450 

50.830 

Amministrazioni dello Stato ed altre Pubbliche 

 

 

[1] 

Amm.ni 

137.080 

65.250 

58.010 

 

 

[1] 

[1] 

Artigianato 

 

58.010 

50.830 

 

 

 

[2]  

Agricoltura 

144.290 

76.060 

57.960 

 

 

[1] 

[1] 

Credito assicurazioni e servizi tributari appaltati 

180.290 

61.650 

58.010 

 

 

[1] 

[1] 

Commercio 

180.290 

50.830 

50.830 

[1]: Da adeguare a L. 65.175 ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e della legge 7 dicembre 1989, n. 389.

[2]: Non soggetto all'adeguamento di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 638 del 1983, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

Tabella B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore 

Qualifiche 

 

Impiegati Doc. e 

Impiegati 

 

 

non doc con 

Docenti 

Operai 

 

funz direttive 

e non docenti 

 

Istruzione pre - scolare svolta dalle 

 

 

 

scuole materne autonome o da altre  

 

 

 

istituzioni ivi comprese le IPAB [2] 

68.890 

31.830 

25.460 

 

 

 

 

Istruzione ed educazione  

 

 

 

scolare non statale 

70.650 

[1] 31.830 

[1] 31.830 

 

 

 

 

Assistenza sociale svolta da istituzioni sociali 

 

[1] 

[1] 

assistenziali ivi comprese le IPAB 

68.890 

28.600 

22.300 

 

 

 

 

Attività di culto, formazione 

 

[1] 

[1] 

religiosa ed attività similari 

68.890 

28.600 

22.300 

 

Dirigente 

Impiegato 

Operaio 

 

 

 

 

Spettacolo 

147.920 

[1] 44.480 

[1] 34.980 

 

 

[1] 

[1] 

Attività circensi e dello spettacolo viaggiante 

124.490 

38.160 

28.600 

 

Capo Ufficio  

Impiegati 

 

Imp. di 1° categ. 

2° e 3° categ. 

 

[1] 

[1] 

Agenti di assicurazione in gestione libera 

44.480 

31.830 

 

 

 

 

Imp. di concetto 

Imp. d'ordine 

Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a 

[1] 

[1] 

prestazione ridotta a servizio di più aziende) 

50.830 

41.330 

 

Personale docente e non docente 

 

 

 

[1] 

Amministrazione statale 

31.830 

 

Ispettori di 

Ispettori 

Ispettori 

 

org.ne 

produz.ne 

produz.ne 

 

produt.va 

categ. A 

cat. B e C 

Assicurazioni (per il solo personale addetto 

 

 

 

alla organizzazione produttiva e alla 

 

[1] 

[1] 

produzione) 

115.460 

58.010 

38.160 

Settore 

Qualifiche 

 

 

Assistenza domiciliare svolta  

[1] 

in forma coop.va 

19.130 

 

Personale di fatica, custodia e pulizia 

 

[1] 

Credito (per il solo personale ausiliario) 

25.460 

 

Operai 

Operai 

Operai 

 

3° livello 

4° livello 

5° livello 

 

 

 

 

Servizio di pulizia disinfezione e 

[1] 

[1] 

[1] 

disinfestazione 

31.830 

28.600 

25.460 

 

Pulitori 

 

 

Proprietari di fabbricati (per il solo personale 

[1] 

addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso 

 

di abitazione od altro uso) 

25.460 

 

Capo Barca  

Capo Pesca 

Marinaio 

 

motorista 

 

 

 

 

 

 

 

[1] 

[1] 

[1] 

Pesca costiera e mediterranea 

41.330 

38.160 

31.830 

 

Comand. 

1° uff. 

2° uff. 

Nostromo 

Marin.  

 

 

e dir. 

copert. e 

copert. e 

cap. macchina 

Cuoco 

Mozzo 

 

macchina 

macchina 

macchina 

Capo pesca 

etc. 

 

Pesca oltre 

 

[1] 

[1] 

[1] 

[1] 

[1] 

gli stretti 

79.790 

58.350 

49.140 

43.040 

33.820 

31.830 

 

Redattore 

Praticante 

Collaboratore 

 

 

 

Corrispondente 

 

 

 

 

 

 

 

[1] 

Giornalisti 

107.200 

76.060 

19.130 

[1]: Da adeguare a L. 65.175 ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e della legge 7 dicembre 1989, n. 389.

[2]: Nel settore dell'istruzione prescolare, non si applica, ai sensi dell'art. 5, comma 20, della legge n. 863 del 1984, la disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 638 del 1983.

Pertanto, nel settore vigono i minimali adeguati ai sensi della legge n. 537 del 1981 riportati in tabella, indipendentemente dalla circostanza che l'occupazione superi o meno le 4 ore giornaliere.

Tabella C

Lavoratori ad orario non superiore a 4 ore giornaliere che non abbiano stipulato un contratto a tempo parziale

 

 

 

 

Settore 

Qualifiche 

 

Imp.ti doc. 

Impiegati 

 

 

e non docenti 

docenti e non 

Operai 

 

con funzioni 

docenti 

 

 

direttive 

 

 

 

 

 

 

Istruzione ed educazione scolare non statale 

70.650 

31.830 

31.830 

 

 

 

 

Assistenza sociale svolta da istituzioni sociali  

 

 

[1] 

assistenziali ivi comprese le IPAB 

68.890 

28.600 

22.300 

 

 

 

 

Attività di culto, formazione religiosa 

 

 

[1] 

ed attività similari 

68.890 

28.600 

22.300 

 

[1] 

Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa 

19.130 

 

Pers. di fatica, custodia pulizia 

 

[1] 

Credito (per il solo personale ausiliario) 

25.460 

 

Operaio 

Operaio 

Operaio 

 

3°livello 

4° livello 

5° livello 

 

 

 

 

Servizio di pulizia disinfezione e 

 

 

[1] 

disinfestazione 

31.830 

28.600 

25.460 

 

Pulitori 

 

 

Proprietari di fabbricati (per solo personale 

[1] 

addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso 

 

di abitazione od altro uso) 

25.460 

[1]: Da adeguare a L. 27.442 ai sensi dei commi 16 e 17 dell'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Tabella D

Apprendisti

Decorrenza 1° gennaio 1997

F.P.L.D. 

 

 

 

 

 

a) contributo settimanale base 

L. 

138 

 

 

b) contributo settimanale adeguamento 

L. 

4.420 

 

T.B.C. 

 

 

 

 

 

a) contributo settimanale integrativo 

L. 

130 

 

CUAF 

 

 

 

 

 

a) contributo settimanale 

L. 

60 

 

Malattia 

 

 

 

 

 

a) contributo settimanale 

L. 

240 

 

Maternità 

 

 

 

 

 

a) contributo settimanale 

L. 

32 

 

Contributo settimanale complessivo (senza INAIL) 

 

L. 

5.020 

 

 

a) contributo settimanale INAIL 

L. 

180 

 

Contributo settimanale complessivo (con INAIL) 

 

L. 

5.200 

 

Tabella E

Valori massimi degli importi sostitutivi di mensa, vitto, trasporto, panatica esenti da contribuzione previdenziale ed assistenziale

 

1996 

1997 

Valore massimo dell'importo sostitutivo del 

 

 

servizio di mensa e di vitto previsto in sede 

Lire 2.190 

Lire 2.275 

contrattuale o da accordi integrativi 

a pasto 

a pasto 

(D.M. 3 marzo 94, punto 3) 

 

 

 

 

 

Valore massimo del buono pasto 

Lire 9.856 

Lire 10.240 

(D.M. 3 marzo 1994, punto 4) 

a pasto 

a pasto 

 

 

 

Valore massimo dell'importo sostitutivo del 

 

 

servizio di trasporto predisposto previsto in 

Lire 27.378  

Lire 28.446 

sede contrattuale o da accordi integrativi 

mensili 

mensili 

(D.M. 3 marzo 1994, punto 2) 

 

 

 

 

 

Valore massimo dell'importo sostitutivo del servizio 

Lire 2.190 

Lire 2.275  

di panatica istituito (D.M. 8 luglio 1994, punto 2) 

a pasto 

a pasto 

 

 

 

Valore massimo delle somme in denaro erogate ai 

 

 

marittimi imbarcati in costanza di servizio per la 

 

 

nave ancor- ché operanti in ambito portuale in 

Lire 9.856 

Lire 10.240  

sostituzione del servizio di panatica (D.M. 8 luglio 1994, 

giornaliere 

giornaliere 

punto 3)