§ 98.1.28081 - D.L. 30 dicembre 1988, n. 548 .
Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1988
Numero:548


Sommario
Art. 1.  Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile
Art. 2.  Riscossione dei crediti contributivi
Art. 3.  Rateazione dei pagamenti
Art. 4.  Estinzione di crediti
Art. 5.  Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici
Art. 6.  Assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL
Art. 7.  Interpretazione autentica
Art. 8.  Disposizioni relative all'INAIL
Art. 9.  Rapporti INPS, INAIL e camere di commercio e artigianato
Art. 10.  Fiscalizzazione degli oneri sociali
Art. 11.  Assicurazione per gli apprendisi artigiani
Art. 12.  Contributo di solidarietà
Art. 13.  Differimento degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno
Art. 14.  Differimento del termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 98.1.28081 - D.L. 30 dicembre 1988, n. 548 [1].

Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

(G.U. 31 dicembre 1988, n. 306)

 

 

     Art. 1. Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile

     1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti o accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

     2. La contribuzione relativa alla differenza tra la retribuzione di cui al comma 1 e la retribuzione corrisposta, salvi i diritti spettanti al lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro, è a carico del datore di lavoro.

     3. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 45. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è elevata a 11,25.

     4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dai seguenti:

     "1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse.

     1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 2.000.000. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato".

 

          Art. 2. Riscossione dei crediti contributivi

     1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed alle relative sanzioni.

     2. Costituiscono, altresì, titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa dovute, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani.

     3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all'art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero emettono ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero richiedono decreti ingiuntivi, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'art. 642, primo comma, del predetto codice, così come previsto dall'art. 1 comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

     4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, sono notificate da un funzionario dell'ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni è proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

     5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del servizio centrale della riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'art. 2 del decreto stesso.

     6. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi e ammessa opposizione. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

     7. In attesa dell'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, con applicazione della disciplina dell'obbligo del non riscosso come riscosso relativa ai tributi di spettanza dello Stato.

     8. L'obbligo di avvalersi del Servizio centrale della riscossione e, in attesa della sua entrata in funzione, del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali può essere sospeso temporaneamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, su proposta degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.

     9. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi.

     10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dello SCAU per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso.

 

          Art. 3. Rateazione dei pagamenti

     1. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal consiglio di amministrazione, ovvero, per delega di quest'ultimo, dal comitato esecutivo, ovvero, per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi.

     2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dello SCAU per tutte le contribuzioni da questo riscosse.

     3. E' elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'art. 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

 

          Art. 4. Estinzione di crediti

     1. I crediti di importo non superiore a L. 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.

 

          Art. 5. Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonchè delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

 

          Art. 6. Assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL

     1. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali.

 

          Art. 7. Interpretazione autentica

     1. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione.

     2. Il primo e secondo comma dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto è concesso alle imprese che già fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali.

 

          Art. 8. Disposizioni relative all'INAIL

     1. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del primo comma dell'art. 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo.

     2. Il secondo comma dell'art. 45 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

     "Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza fra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni".

     3. A decorrere dal 1° gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, unitamente alla denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, di cui agli articoli 12 e 13 del predetto testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità, qualifiche e retribuzioni dei lavoratori assicurati.

 

          Art. 9. Rapporti INPS, INAIL e camere di commercio e artigianato

     1. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonchè per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività.

     2. Tra INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici; al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonchè la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.

     3. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio dei supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 10. Fiscalizzazione degli oneri sociali

     1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di:

     a) L. 108.500 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, nonchè delle imprese armatoriali che operano su linee internazionali;

     b) ulteriori L. 30.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) che operano nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

     c) L. 42.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere, anche con prestazioni termali; dei pubblici esercizi; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 marzo 1979, n. 92.

     2. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'art. 1, commi I e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di L. 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     3. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 2 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di L. 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     4. I benefici di cui ai commi 2 e 3 non si cumulano fra loro nè con il beneficio di cui al comma 1, lettera b), e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.

     5. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di L. 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

     7. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette retribuzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a 78 ore mensili.

     8. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

     a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

     b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

     c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali o provinciali.

     9. Le disposizioni di cui al comma 8 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

     10. Per le imprese operanti in aree territoriali economicamente svantaggiate, oltre che per quelle operanti nei territori indicati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, da verificarsi semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma 8. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

     11. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che comportino danno ai sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.

     12. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

     13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in L. 5.732 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

     14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11. Assicurazione per gli apprendisi artigiani

     1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di giugno 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in tre annualità dei contributi per gli anni 1988 e precedenti; i contributi e la rateizzazione non sono gravati di interessi ed oneri accessori.

     3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministro del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti per l'anno 1989, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un importo corrispondente a quello dovuto, per gli anni 1988 e precedenti, da ogni singola regione agli Istituti assicuratori per i contributi relativi agli apprendisti dipendenti da aziende artigiane. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministro del tesoro, entro il 31 luglio 1989, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli Istituti assicuratori, salvo conguagli da effettuarsi successivamente all'intervenuta stipula delle convenzioni, con i criteri in esse stabiliti. Tali disposizioni si applicano, fino alla intervenuta stipula delle convenzioni, ai contributi annualmente dovuti da ogni singola regione per gli anni 1989 e successivi.

 

          Art. 12. Contributo di solidarietà

     1. La misura del contributo di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 è confermata pari al 2 per cento.

 

          Art. 13. Differimento degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno

     1. Il termine di cui all'art. 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1989.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 2.965 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 900 miliardi per il periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'art. 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

 

          Art. 14. Differimento del termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile

     1. Fermo restando lo stanziamento di cui all'art. 2 della legge 11 aprile 1986, n. 113, il termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'art. 1 della citata legge n. 113 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della medesima legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente.

 

          Art. 15. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 7 dicembre 1989, n. 389, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.