§ 98.1.30438 - D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1127.
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, che disciplina lo svolgimento degli esami di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/10/1967
Numero:1127


Sommario
Art. 1.      Nell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, tra "e per ciascuna classe" e "di esame” sono inserite le seguenti parole "o sottoclasse"
Art. 2.      Nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, tra "in medicina veterinaria" e "o che conseguiranno tale titolo" sono soppresse le parole "o in economia e [...]
Art. 3.      Alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni
Art. 4. 


§ 98.1.30438 - D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1127.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, che disciplina lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, istituita con legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e determina le corrispondenti classi di concorso a cattedre.

(G.U. 7 dicembre 1967, n. 305)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, istituita con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre;

     Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Nell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, tra "e per ciascuna classe" e "di esame” sono inserite le seguenti parole "o sottoclasse".

     Al medesimo comma primo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, è aggiunto il seguente periodo: "Per la classe V di esame (applicazioni tecniche) è costituita, tuttavia, una commissione unica, articolata in due sottocommissioni, una per le applicazioni tecniche maschili, l'altra per quelle femminili, delle quali devono far parte preferibilmente membri insegnanti delle discipline relative alla rispettiva sottoclasse".

 

          Art. 2.

     Nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, tra "in medicina veterinaria" e "o che conseguiranno tale titolo" sono soppresse le parole "o in economia e commercio" e sono inserite le seguenti parole "o di uno dei titoli di cui alla classe XII della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972".

 

          Art. 3.

     Alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     1) nella parte relativa ai titoli di ammissione alla classe I (italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia), dopo "laurea in lingue e letterature straniere", sono aggiunte le seguenti parole "rilasciata da qualunque facoltà o istituto universitario (compreso l'Istituto universitario orientale di Napoli per le sue "lauree in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale e occidentale"), purchè il candidato sia in possesso di maturità classica o scientifica ovvero di abilitazione magistrale che abbia sostenuto l'esame biennale in lingua e letteratura latina";

     2) nella parte relativa ai titoli di ammissione alla classe II (lingua straniera), le parole "Istituto superiore orientale di Napoli" sono sostituite dalle seguenti "Istituto universitario orientale di Napoli o dal medesimo istituto con la precedente denominazione di Istituto superiore orientale di Napoli";

     3) nella parte relativa ai titoli di ammissione alla classe VI (educazione musicale), le parole "diploma di organo e di pianoforte" sono sostituite dalle seguenti "diploma di organo o di pianoforte".

 

          Art. 4. [1]

     (Omissis)

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1968, n. 1129.