§ 98.1.29463 - D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1089.
Modificazioni agli articoli 37, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, contenente il regolamento per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/09/1951
Numero:1089


Sommario
Art. 1.      L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, è così modificato
Art. 2.      L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, è così modificato
Art. 3.      L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, è così modificato
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e si applica a tutti i bandi di [...]


§ 98.1.29463 - D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1089.

Modificazioni agli articoli 37, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, contenente il regolamento per l'esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori.

(G.U. 26 ottobre 1951, n. 247)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, contenente norme integrative e complementari della legge predetta;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, contenente il regolamento per l'esecuzione della legge stessa;

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, è così modificato:

     “I criteri di preferenza, di cui all'art. 13 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono determina in base al bisogno dell'alloggio da parte dei lavoratori.

     A tal fine le domande dei lavoratori sono ripartite nelle seguenti classi:

     1) domande di lavoratori sprovvisti assolutamente di alloggio o che abitino, con il proprio nucleo familiare, in abitazioni improprie (baracche di legno o di materiale raccogliticcio; stalle; soffitte non rese previamente abitabili con materiali rivestiti da intonaco; sottoscale; grotte o caverne; cantine, esclusi i seminterrati dichiarati abitabili, la cui cubatura fuori terra superi la metà della cubatura totale), ovvero in campi di raccolta o in dormitori pibblici;

     2) domande di lavoratori che abitino, con il proprio nucleo familiare, in alloggio che debbano abbandonare in seguito ad ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto (semprechè lo sfratto non sia stato intimato per inadempienza o immoralità), o per aver ricevuto un ordine di sgombero dalle competenti autorità; ovvero non dispongano, per i propri familiari a carico (limitatamente al coniuge ed ai figli, genitori e fratelli) conviventi col richiedente ovvero dai quali il richiedente sia stato costretto a separarsi esclusivamente per motivi di lavoro, di un alloggio che disti dal luogo di lavoro meno di due ore con i servizi pubblici ordinari;

     3) domande di lavoratori che, con il proprio nucleo familiare: aqbitino in alloggio antigienico ovvero in case sinistrate, dichiarate pericolose dal Genio civile; abitino in pensioni o convivenze; vivano in coabitazione (purchè non esclusivamente con ascendenti, discendenti, collaterali ed affini fino al 4° grado) a condizione che la superficie complessiva dell'alloggio, ripartita per il numero delle persone che lo occupano abitualmente dia un rapporto inferiore a mq. 6 per persona;

     4) domande di lavoratori che non dispongano, per i propri familiari a carico (limitatamente al coniuge ed ai figli, genitori e fratelli) conviventi con il richiedente ovvero dai quali il richiedente sia stato costretto a separarsi esclusivamente per motivi di lavoro, di una abitazione nella circoscrizione di zona; ovvero abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio la cui superficie complessiva, ripartita per il numero delle persone che lo occupano abitualmente, dia un rapporto inferiore ai mq. 6 per persona;

     5) domande di lavoratori che non rientrino nelle prime quattro classi.

     Nell'ambito di ciascuna classe, le preferenze sono stabilite assegnando un punteggio per ciascuna delle seguenti condizioni:

     1) tre punti per sette o più persone a carico;

     2) due punti, per persone a carico da quattro a sei;

     3) un punto, per a carico da una a tre;

     4) un punto, per aver perduto l'alloggio per fatto bellico o per altre calamità e sinistri; ovvero per essere profugo da territori ceduti per effetto del Trattato di pace;

     5) un punto, per avere la residenza nel Comune ove sorgono gli alloggi, ovvero per il fatto di prestare abitualmente la propria opera in detto Comune;

     6) un punto, per la mancanza nel nucleo familiare di redditi diversi da quelli di lavoro, ovvero quando i redditi diversi da quelli da quelli di lavoro per il complesso dei componenti il nucleo familiare siano inferiori al limite corrispondente a lire 2000 mensili per ciascun componente.

     Il rapporto di cui ai nemeri 3) e 4) del secondo comma deve essere calcolato con riferimento alla superficie complessiva dell'alloggio ed al numero totale delle persone che vi abitano, comprese quelle non facenti parte del nucleo familiare del lavoratore.

     La classe ed il punteggio saranno stabiliti in base alle condizioni del richiedente all'atto della presentazione della domanda.

     Tuttavia, nella domanda potranno essere indicate previsioni di variazione a breve scadenza del nucleo familiare dipendenti da matrimonio o nascite; in tal caso, delle medesime si terrà conto per l'attribuzione provvisoria della classe e del punteggio relativo al carico familiare, che sarà confermata soltanto se, prima dello scadere del termine per la presentazione delle opposizioni e, comunque, non oltre quattro mesi dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il lavoratore interessato documenterà alle Commissioni provinciali di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1949, n. 340, che le previsioni si sono verificate integrando le condizioni richieste per l'attribuzione definitiva della classe e del punteggio”.

 

          Art. 2.

     L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, è così modificato:

     "La Commissione provinciale forma la graduatoria tenendo presenti le classi ed il punteggio risultante dall'articolo precedente.

     L'ordine di graduatoria è determinato, anzitutto, dalla classe; per ciascuna classe, esso è dato dal punteggio.

     A parità di punteggio, la precedenza sarà determinata con estrazione a sorte.

     Dopo la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia della graduatoria definitiva, la quale comprenderà i lavoratori raggruppati per classe e punteggio, la Gestione Ina-Casa, previa constatazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 19, comma primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, della sussistenza delle condizioni che hanno determinato l'accoglimento delle domande, indice il sorteggio.

     Il sorteggio verrà effettuato in pubblica seduta alla presenza del prefetto, dell'intendente di finanza e del direttore dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, o di un loro rappresentante".

 

          Art. 3.

     L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, è così modificato:

     "Si intende per nucleo familiare del lavoratore, ai fini della formazione della graduatoria, la famiglia costituita dal lavoratore, dal coniuge, dai discendenti e dagli ascendenti seco lui conviventi, oltre agli eventuali collaterali ed affini sino a quarto grado, che siano conviventi ed a carico del lavoratore stesso".

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e si applica a tutti i bandi di prenotazione degli alloggi pubblicati successivamente a tale data.

     Previa deliberazione del Comitato di cui all'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, il presente decreto si applica anche ai bandi di prenotazione degli alloggi anteriormente pubblicati, semprechè non sia stata pubblicata nel Foglio annunzi legali della Provincia la graduatoria provvisoria di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.