§ 98.1.29430 - D.P.R. 4 luglio 1949, n. 436.
Regolamento per l'esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, riguardante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/07/1949
Numero:436


Sommario
Art. 1.      Il Comitato di attuazione del piano settennale previsto dall'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ha il compito
Art. 2.      Il Comitato di attuazione provvede altresì
Art. 3.      Il Comitato di attuazione ha sede in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Art. 4.      Il presidente del Comitato di attuazione
Art. 5.      Il Comitato di attuazione è convocato dal presidente o, in sua assenza od impedimento, dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, almeno una [...]
Art. 6.      Le funzioni di segretario del Comitato di attuazione sono espletate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da nominarsi con decreto del [...]
Art. 7.      La Gestione "Ina-Casa" ha propria personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita direttamente [...]
Art. 8.      Il presidente della Gestione "Ina-Casa"
Art. 9.      Il Consiglio direttivo ha il compito
Art. 10.      Il Consiglio direttivo ha altresì il compito
Art. 11.      Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al mese
Art. 12.      Le funzioni di segretario del Consiglio direttivo sono esercitate da un funzionario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, da nominarsi con decreto del Ministro [...]
Art. 13.      Il Collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni demandategli dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle norme integrative della legge stessa e dagli articoli [...]
Art. 14.      Allo scopo di raccogliere ed elaborare dati, di effettuare ricerche e studi, nonchè dare parere sui criteri generali e sulla realizzazione concreta dei piani di [...]
Art. 15.      Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede a richiedere, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, alle organizzazioni sindacali [...]
Art. 16.      I componenti del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo, durano in carica sette anni e possono essere sostituiti. Essi possono presentare le dimissioni [...]
Art. 17.      I membri del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo che non intervengano a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, possono essere dichiarati [...]
Art. 18.      Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, è stabilita la misura delle indennità spettanti al presidente [...]
Art. 19.      L'esercizio finanziario della Gestione "Ina-Casa" ha inizio col 1° luglio di ogni anno e si chiude al 30 giugno dell'anno successivo
Art. 20.      Il diritto alla esenzione dal contributo dovuto alla Gestione "Ina-Casa", per i lavoratori ex tubercolotici, deve essere comprovato con la esibizione di un certificato [...]
Art. 21.      Agli effetti della esenzione dal contributo, per i lavoratori che abbiano compiuto il 59° anno di età, hanno valore probante i dati anagrafici risultanti sul libretto di [...]
Art. 22.      La inabilità al lavoro dei familiari a carico del lavoratore, agli effetti della riduzione della aliquota del contributo, deve risultare da un certificato, rilasciato [...]
Art. 23.      Nel caso in cui alla riscossione dei contributi si provveda insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'elenco dei [...]
Art. 24.      Nei casi in cui sia stabilito che alla riscossione dei contributi per determinate categorie si provveda insieme con quelli dovuti ai fondi speciali di previdenza gestiti [...]
Art. 25.      Le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro Ente pubblico sono, [...]
Art. 26.      Il versamento dei contributi riscossi dagli Enti od Istituti a tale uopo incaricati, deve essere fatto in appositi conti correnti presso Istituti di credito indicati dal [...]
Art. 27.      A tutti gli effetti previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle relative norme integrative e complementari e dal presente decreto, gli alloggi da costruire si [...]
Art. 28.      Nel determinare le caratteristiche di costruzione il Comitato di attuazione tiene conto
Art. 29.      Il Comitato di attuazione esamina ed adotta tutti i provvedimenti che consentano un risparmio nei costi ed in particolare quelli relativi ad una tipizzazione razionale, [...]
Art. 30.      I piani tecnico-finanziari per la costruzione degli alloggi, ivi compresi quelli annuali di ripartizione delle costruzioni previsti dall'art. 10 della legge 28 febbraio [...]
Art. 31.      Le aree occorrenti per la esecuzione dei programmi di costruzione nelle singole località devono essere scelte preferenzialmente tra quelle offerte gratuitamente od a [...]
Art. 32.      I progetti delle singole costruzioni devono essere sottoposti all'esame ed all'approvazione del Consiglio direttivo della Gestione "Ina-Casa"
Art. 33.      L'aggiudicazione dei lavori alle imprese costruttrici deve essere effettuata previo esperimento di licitazione privata ad offerta segreta fra tutte le imprese che [...]
Art. 34.      I lavoratori che aspirano ad ottenere un alloggio con promessa di vendita o in locazione devono presentare apposita domanda
Art. 35.      Il termine per la presentazione delle domande di prenotazione degli alloggi con promessa di vendita è fissato, per ciascun lotto di costruzioni, dal Comitato di [...]
Art. 36.      Nelle domande per l'assegnazione di alloggi con promessa di vendita o in locazione, il lavoratore dovrà specificare se abbia avanzato altra domanda di assegnazione [...]
Art. 37.  [1]
Art. 38.  [2]
Art. 39.  [3]
Art. 40.      La determinazione della misura dei canoni mensili da corrispondersi dagli assegnatari di alloggi in locazione è effettuata dal Consiglio direttivo, tenendo conto degli [...]
Art. 41.      L'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici della Gestione "Ina-Casa" per l'espletamento dei compiti non affidati ad altri enti od istituti, è regolata dalle [...]
Art. 42.      Ferma l'osservanza di quanto sarà stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro ai sensi dell'art. 39 del decreto [...]


§ 98.1.29430 - D.P.R. 4 luglio 1949, n. 436.

Regolamento per l'esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, riguardante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori.

(G.U. 26 luglio 1949, n. 169, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, contenente norme integrative e complementari della legge 28 febbraio 1949, n. 43, suddetta;

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

     Decreta:

 

Capo I

ORGANI DEL PIANO DI COSTRUZIONE

 

     Art. 1.

     Il Comitato di attuazione del piano settennale previsto dall'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ha il compito:

     1) di presiedere all'impiego dei fondi raccolti;

     2) di predisporre i piani tecnico-finanziari per la costruzione degli alloggi per i lavoratori;

     3) di determinare i tipi e i criteri generali di costruzione;

     4) di stabilire i sistemi di ripartizione delle abitazioni da costruire in relazione al territorio nazionale e alle categorie interessate;

     5) di stabilire direttive generali per le assegnazioni degli alloggi e per i relativi ammortamenti.

     Esso ha inoltre la vigilanza generale sull'attuazione, da parte della Gestione "Ina-Casa", dei piani indicati al n. 2 del precedente comma e sull'applicazione delle norme di cui ai nn. 3, 4 e 5 del comma stesso.

 

          Art. 2.

     Il Comitato di attuazione provvede altresì:

     1) a predisporre la relazione per la presentazione al Ministro per il tesoro del bilancio annuale della Gestione "Ina-Casa";

     2) ad indicare alla Gestione "Ina-Casa" gli Enti, cui debba essere affidata l'esecuzione delle costruzioni secondo i piani predisposti, nonchè a stabilire il costo massimo per vano e la ripartizione delle costruzioni stesse fra i singoli Enti prescelti;

     3) a stabilire annualmente il termine entro il quale devono essere presentate le richieste delle aziende e delle cooperative per la costruzione diretta di case, rispettivamente per i propri dipendenti e soci, ed a decidere relativamente alle richieste medesime;

     4) ad indicare le costruzioni che dovranno essere eseguite direttamente dalla Gestione "Ina-Casa";

     5) a stabilire, all'inizio di ciascun anno, il termine per la presentazione delle domande di prenotazione degli alloggi da assegnare con promessa di vendita;

     6) a stabilire a quali enti debba essere affidata l'amministrazione degli alloggi destinati alla locazione;

     7) a deliberare in merito all'amministrazione degli alloggi costruiti dalle aziende ed assegnati in locazione, in caso di irregolare o insufficiente funzionamento dei Comitati misti previsti dall'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

     8) ad approvare le convenzioni per il trasferimento della proprietà degli alloggi destinati alla locazione agli Enti indicati nel primo comma dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

     9) ad esaminare e decidere i ricorsi in via amministrativa presentati dai lavoratori;

     10) a deliberare la emissione delle obbligazioni previste dall'art. 21 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

     Il Comitato di attuazione interviene, infine, nelle convenzioni per il regolamento dei rapporti fra il Comitato stesso, la Gestione "Ina-Casa" e l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

 

          Art. 3.

     Il Comitato di attuazione ha sede in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 4.

     Il presidente del Comitato di attuazione:

     a) convoca e presiede il Comitato di attuazione e fissa altresì l'ordine del giorno delle singole riunioni;

     b) rappresenta il Comitato di attuazione nei rapporti con le Amministrazioni chiamate a vigilare sull'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, nonchè in tutti i rapporti con la Gestione "Ina-Casa", con gli Enti incaricati di funzioni previste dalla legge medesima e con i terzi;

     c) partecipa, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della Gestione "Ina-Casa".

 

          Art. 5.

     Il Comitato di attuazione è convocato dal presidente o, in sua assenza od impedimento, dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, almeno una volta ogni tre mesi.

     Il Comitato è altresì convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o dalla metà dei suoi componenti con la espressa indicazione degli argomenti di cui si propone la discussione.

     Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno, ivi compreso il presidente o chi lo sostituisce.

     Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

 

          Art. 6.

     Le funzioni di segretario del Comitato di attuazione sono espletate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da nominarsi con decreto del Ministro.

     Il segretario interviene alle sedute del Comitato, redige i verbali delle adunanze, li firma unitamente al presidente e ne rilascia copia ed estratti. Al segretario è affidata altresì la tenuta del libro dei verbali delle adunanze.

     Per l'espletamento delle funzioni demandategli dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle norme integrative e dal presente decreto, il Comitato si avvale di un ufficio di segreteria il cui personale è fornito dall'"Ina-Casa" nel numero e nelle persone indicati dal presidente del Comitato stesso.

 

          Art. 7.

     La Gestione "Ina-Casa" ha propria personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita direttamente o a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

     Sono organi della Gestione "Ina-Casa":

     1) il presidente;

     2) il Consiglio direttivo;

     3) il Collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 8.

     Il presidente della Gestione "Ina-Casa":

     a) convoca e presiede il Consiglio direttivo e fissa altresì l'ordine del giorno delle singole riunioni;

     b) ha la legale rappresentanza della Gestione "Ina-Casa", dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi;

     c) sottoscrive i contratti e gli atti di qualsiasi specie, rilascia procure generali e speciali, anche ad estranei alla Gestione "Ina-Casa", conferisce i mandati alle liti innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;

     d) esercita tutte le altre funzioni demandategli dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle norme integrative e complementari della legge stessa e dal presente decreto.

     Il presidente del Consiglio direttivo partecipa alle riunioni del Comitato di attuazione, senza diritto a voto.

     In caso di assenza o di impedimento del presidente, le facoltà ad esso conferite sono esercitate dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Consiglio direttivo.

 

          Art. 9.

     Il Consiglio direttivo ha il compito:

     1) di deliberare il bilancio della gestione da presentare entro il 15 ottobre di ogni anno al Comitato di attuazione unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti;

     2) di regolare i rapporti tra la Gestione "Ina-Casa" e l'Istituto nazionale delle assicurazioni dando mandato al presidente di sottoscrivere le relative convenzioni.

     Per la esecuzione dei piani di costruzione predisposti dal Comitato di attuazione, il Consiglio direttivo:

     1) assegna l'esecuzione dei lavori agli enti e alle aziende e cooperative, indicati dal Comitato di attuazione, approvandone i progetti e determinandone le condizioni, i termini e le modalità;

     2) stabilisce i capitolati di appalto per l'esecuzione dei lavori ed approva i collaudi a costruzioni ultimate, nonchè decide in merito agli incarichi da conferire per la progettazione, la direzione, la sorveglianza dei lavori e per i collaudi stessi;

     3) promuove le dichiarazioni di pubblica utilità e l'esproprio di aree necessarie alle costruzioni;

     4) delibera la sostituzione della Gestione "Ina-Casa" alle aziende o cooperative nella esecuzione delle costruzioni che le aziende o cooperative non abbiano portato a termine nei limiti di tempo stabiliti.

     Il Consiglio direttivo è soggetto alla vigilanza generale del Comitato di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto.

 

          Art. 10.

     Il Consiglio direttivo ha altresì il compito:

     1) di determinare la procedura da seguire per le prenotazioni degli alloggi con promessa di vendita ed i termini e la procedura per le domande d'affitto;

     2) di determinare le condizioni e modalità per i contratti inerenti al funzionamento della Gestione ed in particolare per i contratti per l'assegnazione degli alloggi con promessa di vendita ed in locazione e per quelli conseguenti ai riscatti anticipati ed alle cessioni di cui agli articoli 14, ultimo comma, e 15 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, nonchè per quelli inerenti all'amministrazione degli alloggi da parte degli Enti e da parte dei Comitati misti di cui al primo comma dell'art. 19 e all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

     3) di deliberare la concessione di finanziamenti in base agli stati di avanzamento dei lavori e di approvare i regolamenti finali dei conti;

     4) di predisporre le convenzioni per il trasferimento in proprietà degli alloggi al termine della Gestione "Ina-Casa";

     5) di concedere eventuali dilazioni nei pagamenti delle rate dovute dagli assegnatari degli alloggi e di emettere la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione nei casi di morosità e negli altri casi previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dalle norme integrative della legge stessa;

     6) di determinare ogni anno la quota proporzionale delle spese della Gestione "Ina-Casa" da corrispondersi dagli assegnatari degli alloggi con promessa di vendita;

     7) di approvare il regolamento tipo per l'amministrazione degli alloggi assegnati con promessa di vendita;

     8) di deliberare sull'organizzazione dei servizi, nonchè sulle modalità di assunzione e sul trattamento economico del personale, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340.

     Il Consiglio direttivo decide anche in merito alle richieste delle aziende e delle cooperative per la sospensione del versamento dei contributi e per le riscossioni dirette, nonchè in merito alla eventuale revoca delle sospensioni o riscossioni dirette precedentemente autorizzate.

     Spetta infine al Consiglio direttivo di formulare proposte al Comitato di attuazione in merito alla emissione delle obbligazioni di cui al n. 10 del primo comma dell'art. 2 del presente decreto, nonchè in merito a tutte le operazioni inerenti e conseguenti, ivi comprese quelle per il collocamento, l'amministrazione e l'ammortamento.

 

          Art. 11.

     Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al mese.

     Esso è altresì convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dal Comitato di attuazione, dalla metà dei componenti del Consiglio stesso e dal Collegio dei revisori dei conti.

     Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni valgono le norme stabilite dall'art. 5 del presente decreto.

     La prima adunanza del Consiglio direttivo è indetta a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per la elezione del presidente, che ha luogo a maggioranza di voti.

 

          Art. 12.

     Le funzioni di segretario del Consiglio direttivo sono esercitate da un funzionario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, da nominarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione del Consiglio stesso.

     Il segretario interviene alle sedute del Consiglio direttivo, redige i verbali delle adunanze e li firma unitamente al presidente. Al segretario è affidata la tenuta del libro dei verbali.

     Le copie e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio direttivo della Gestione "Ina-Casa" sono firmati dal segretario e dal presidente e si presumono conformi all'originale nei confronti dei terzi e degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio.

 

          Art. 13.

     Il Collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni demandategli dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle norme integrative della legge stessa e dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

     In particolare, esso:

     1) controlla la Gestione "Ina-Casa" e vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative;

     2) controlla l'esatto adempimento delle convenzioni che regolano i rapporti fra il Comitato di attuazione, la Gestione "Ina-Casa" e l'Istituto nazionale delle assicurazioni;

     3) controlla l'esatta tenuta delle scritturazioni contabili;

     4) predispone entro il 15 ottobre di ogni anno la propria relazione sul bilancio della Gestione, attestando la veridicità dei dati esposti e l'osservanza delle norme di legge.

     I revisori dei conti durano in carica per un triennio, allo scadere del quale cessano dalle loro funzioni anche i revisori nominati nel corso del triennio stesso.

 

          Art. 14.

     Allo scopo di raccogliere ed elaborare dati, di effettuare ricerche e studi, nonchè dare parere sui criteri generali e sulla realizzazione concreta dei piani di costruzione, i presidenti del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo potranno avvalersi di una Commissione tecnico-consultiva composta da due a sei esperti scelti, in misura paritetica, da ciascuno dei due organi al di fuori degli organi stessi e degli enti o persone che partecipano alle costruzioni del piano.

     Alla Commissione predetta è deferito il compito di dare parere sui singoli progetti di costruzione.

 

          Art. 15.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede a richiedere, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, alle organizzazioni sindacali le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli ingegneri liberi professionisti, nonchè alle organizzazioni cooperativistiche la designazione dei rappresentanti delle medesime.

     Le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei liberi professionisti sono richieste, per ciascuna categoria interessata, alle esistenti organizzazioni sindacali in misura che tenga conto della loro importanza numerica.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede altresì a richiedere ai Ministeri interessati la designazione dei rispettivi rappresentanti.

     Ove le designazioni dei rappresentanti indicati nel primo comma del presente articolo non vengano fatte nel termine di quindici giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alla scelta di ufficio, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 16.

     I componenti del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo, durano in carica sette anni e possono essere sostituiti. Essi possono presentare le dimissioni dall'incarico; queste però non hanno effetto fino a quando non siano accettate.

     L'accettazione delle dimissioni e la dichiarazione di decadenza prevista dall'art. 17 del presente decreto hanno luogo nella stessa forma stabilita per la nomina.

     Nel caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni o decadenza, la nomina del successore avviene per un tempo uguale a quello in cui sarebbe restata in carica la persona sostituita.

 

          Art. 17.

     I membri del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo che non intervengano a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dal loro ufficio.

     Il presidente provvede ad informare dell'assenza ingiustificata il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 18.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, è stabilita la misura delle indennità spettanti al presidente del Comitato di attuazione, al presidente del Consiglio direttivo e ai revisori dei conti.

     Ai componenti del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo non è dovuto alcun compenso fisso. Ad essi è corrisposto, per ogni riunione, un gettone di presenza nella misura stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro.

     Ai componenti che abbiano l'ordinaria residenza fuori di Roma spetta il trattamento di missione per recarsi alle riunioni, nella misura inerente al grado rivestito, se dipendenti statali, o inerente al 4° grado statale, se estranei all'Amministrazione dello Stato.

     Al segretario del Comitato di attuazione ed al segretario del Consiglio direttivo sono corrisposte indennità mensili, in aggiunta allo stipendio percepito dalle Amministrazioni cui appartengono, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, su proposta rispettivamente del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo.

 

Capo II

ESERCIZIO FINANZIARIO E CONTRIBUTI PER IL PIANO

 

          Art. 19.

     L'esercizio finanziario della Gestione "Ina-Casa" ha inizio col 1° luglio di ogni anno e si chiude al 30 giugno dell'anno successivo.

     Limitatamente alla prima attuazione, l'esercizio finanziario ha inizio con il 1° aprile 1949 e si chiude con il 30 giugno dello stesso anno.

     Il bilancio annuale è predisposto a cura della Gestione "Ina-Casa" e presentato al Consiglio direttivo per l'esame e la deliberazione.

 

          Art. 20.

     Il diritto alla esenzione dal contributo dovuto alla Gestione "Ina-Casa", per i lavoratori ex tubercolotici, deve essere comprovato con la esibizione di un certificato della casa di cura, nella quale il lavoratore ex tubercolotico sia stato ricoverato, da cui risulti la data di dimissione. Tale certificato è trattenuto dal datore di lavoro ed è restituito al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

     Quando siano trascorsi tre anni dalla data di dimissione dalla casa di cura, cessa il diritto del lavoratore alla esenzione dal pagamento della sua quota di contributo.

 

          Art. 21.

     Agli effetti della esenzione dal contributo, per i lavoratori che abbiano compiuto il 59° anno di età, hanno valore probante i dati anagrafici risultanti sul libretto di lavoro, ovvero sulla tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Per i lavoratori non soggetti alle assicurazioni obbligatorie, ovvero alla iscrizione ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, hanno valore probante, per ciò che riguarda il limite di età, i documenti acquisiti ai fini del rapporto di lavoro o di previdenza.

     Ove occorra, il requisito del limite di età dovrà essere provato dal lavoratore mediante esibizione di certificato di nascita.

 

          Art. 22.

     La inabilità al lavoro dei familiari a carico del lavoratore, agli effetti della riduzione della aliquota del contributo, deve risultare da un certificato, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da esibire al datore di lavoro. Tale certificato è trattenuto dal datore di lavoro ed è restituito al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

 

          Art. 23.

     Nel caso in cui alla riscossione dei contributi si provveda insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'elenco dei lavoratori, in base al quale viene effettuato il versamento del contributo per l'assicurazione malattie, deve contenere, nei modi che saranno stabiliti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:

     a) la indicazione dei lavoratori, esenti dal pagamento della loro quota di contributo, per i quali è dovuto il solo contributo dei datori di lavoro;

     b) la indicazione dei lavoratori la cui quota di contributo è ridotta allo 0,40 per cento della retribuzione.

 

          Art. 24.

     Nei casi in cui sia stabilito che alla riscossione dei contributi per determinate categorie si provveda insieme con quelli dovuti ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i datori di lavoro possono essere dispensati dalla compilazione di elenchi nominativi mensili per il versamento dei contributi dovuti.

     I datori di lavoro sono in ogni caso tenuti a comunicare all'Istituto preposto alla riscossione dei contributi l'elenco delle persone che eventualmente abbiano rinunciato all'esclusione di legge, nonchè l'elenco dei lavoratori ammessi al versamento del contributo ridotto allo 0,40 per cento della retribuzione.

     Il periodo di contribuzione al fondo di previdenza è considerato come periodo di contribuzione anche ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1949, n. 43, salvo le esclusioni da questa previste.

 

          Art. 25.

     Le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro Ente pubblico sono, relativamente al personale dipendente, stabile o avventizio, dispensate dalla compilazione mensile di elenchi del personale per il quale viene effettuato il versamento dei contributi dovuti.

     Esse devono, tuttavia, porsi in grado di fornire all'"Ina-Casa", o agli altri enti percettori di contributi, in qualunque momento ne siano richieste, tutte le indicazioni che siano ritenute necessarie ai fini dell'applicazione della legge e del presente decreto e in particolare per quanto riguarda gli accertamenti per le assegnazioni degli alloggi.

 

          Art. 26.

     Il versamento dei contributi riscossi dagli Enti od Istituti a tale uopo incaricati, deve essere fatto in appositi conti correnti presso Istituti di credito indicati dal Consiglio direttivo della Gestione "Ina-Casa".

     Nell'effettuare i versamenti previsti nel precedente comma, gli Enti dovranno indicare separatamente i contributi riscossi per i dipendenti da pubbliche Amministrazioni.

 

Capo III

COSTRUZIONE DELLE CASE

 

          Art. 27.

     A tutti gli effetti previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle relative norme integrative e complementari e dal presente decreto, gli alloggi da costruire si distinguono come segue:

     A) per destinazione:

     1) alloggi da assegnare con promessa di vendita;

     2) alloggi da assegnare in locazione.

     B) per categoria:

     1) alloggi destinati a dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui all'art. 5, lettera c), della legge suddetta;

     2) alloggi destinati a dipendenti da altri datori di lavoro.

     C) per tipo:

     1) alloggi da 1 vano oltre gli accessori;

     2) alloggi da 2 vani oltre gli accessori;

     3) alloggi da 3 vani oltre gli accessori;

     4) alloggi da 4 vani oltre gli accessori;

     5) alloggi da 5 vani oltre gli accessori.

 

          Art. 28.

     Nel determinare le caratteristiche di costruzione il Comitato di attuazione tiene conto:

     1) della categoria di lavoratori cui gli alloggi sono destinati;

     2) delle particolari condizioni delle località nelle quali le costruzioni sono eseguite;

     3) dei sistemi di costruzione già seguiti dagli Enti cui viene affidata l'esecuzione dei lavori.

     Comunque nella scelta dei tipi deve tenersi presente la necessità di ottenere il maggior numero di alloggi con il minor costo possibile.

 

          Art. 29.

     Il Comitato di attuazione esamina ed adotta tutti i provvedimenti che consentano un risparmio nei costi ed in particolare quelli relativi ad una tipizzazione razionale, estetica ed economica delle costruzioni e correlativamente dei loro elementi.

     Il Comitato esamina ed adotta altresì i provvedimenti più opportuni per la eventuale fornitura diretta di quegli elementi tipizzati, per i quali ne ravvisi la convenienza economica.

 

          Art. 30.

     I piani tecnico-finanziari per la costruzione degli alloggi, ivi compresi quelli annuali di ripartizione delle costruzioni previsti dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono comunicati dal Comitato di attuazione al Consiglio direttivo della Gestione "Ina-Casa", perchè questa possa provvedere alla loro esecuzione nei termini fissati.

     In ogni caso l'inizio di attuazione dei programmi annuali deve avvenire non oltre i novanta giorni dall'approvazione di essi da parte del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 31.

     Le aree occorrenti per la esecuzione dei programmi di costruzione nelle singole località devono essere scelte preferenzialmente tra quelle offerte gratuitamente od a condizioni di particolare favore.

     Le aree necessarie devono essere scelte fra quelle già ben provvedute dei normali servizi pubblici esistenti nelle località e delimitate da pubbliche strade o comunque comodamente allacciate alle pubbliche strade.

     Nei Comuni danneggiati a seguito di eventi bellici, per i quali esista un piano di ricostruzione regolarmente approvato ai sensi del decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, saranno utilizzate possibilmente le aree ricadenti nella zona che, secondo il piano di ricostruzione, è destinata alla espansione dell'abitato, semprechè dette aree rispondano ai requisiti richiesti.

 

          Art. 32.

     I progetti delle singole costruzioni devono essere sottoposti all'esame ed all'approvazione del Consiglio direttivo della Gestione "Ina-Casa".

 

          Art. 33.

     L'aggiudicazione dei lavori alle imprese costruttrici deve essere effettuata previo esperimento di licitazione privata ad offerta segreta fra tutte le imprese che chiederanno di partecipare alla licitazione stessa e che vi saranno ammesse previo accertamento della loro attrezzatura tecnica.

     Ai fini di cui al precedente comma, della licitazione dovrà essere data preventiva e pubblica notizia a mezzo della stampa locale.

     Sono tuttavia ammesse la trattativa privata e l'esecuzione in economia quando si verifichino le circostanze previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

 

Capo IV

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

 

          Art. 34.

     I lavoratori che aspirano ad ottenere un alloggio con promessa di vendita o in locazione devono presentare apposita domanda.

     Essa deve essere indirizzata alla Gestione "Ina-Casa", compilata su appositi moduli predisposti dalla Gestione stessa, ed inoltrata tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

     Le domande di assegnazione di alloggi costruiti direttamente da aziende o cooperative devono essere inoltrate all'Ufficio del lavoro dalle stesse aziende o cooperative che provvedono a raccoglierle dai rispettivi dipendenti o soci.

 

          Art. 35.

     Il termine per la presentazione delle domande di prenotazione degli alloggi con promessa di vendita è fissato, per ciascun lotto di costruzioni, dal Comitato di attuazione, ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

     La procedura da seguire per la presentazione delle domande di prenotazione per l'assegnazione di alloggi con promessa di vendita, nonchè il termine e la procedura da seguire per la presentazione delle domande di assegnazione di alloggi in locazione, sono determinati dal Consiglio direttivo.

     Il Consiglio direttivo stabilisce quali siano i documenti da produrre a dimostrazione dei titoli preferenziali che il lavoratore intenda far valere ai fini della determinazione della graduatoria delle assegnazioni.

     I termini, la procedura e la documentazione suddetti sono resi noti con apposito comunicato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da riprodursi mediante manifesto nei singoli Comuni interessati.

 

          Art. 36.

     Nelle domande per l'assegnazione di alloggi con promessa di vendita o in locazione, il lavoratore dovrà specificare se abbia avanzato altra domanda di assegnazione rispettivamente in locazione o con promessa di vendita.

     Nelle domande di assegnazione dovrà altresì essere specificato se altre domande di assegnazione siano eventualmente presentate da altri componenti dello stesso nucleo familiare.

     Le domande dovranno contenere tutte le altre indicazioni che saranno ritenute necessarie dal Consiglio direttivo della Gestione "Ina-Casa" e che saranno prescritte con comunicati da pubblicarsi nelle forme previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

     Le domande che non contengano le dichiarazioni prescritte ovvero contengano dichiarazioni non veritiere non sono prese in considerazione ai fini della formazione della graduatoria.

 

          Art. 37. [1]

     I criteri di preferenza, di cui all'art. 13 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono determinati in base al bisogno dell'alloggio da parte dei lavoratori.

     A tal fine le domande dei lavoratori sono ripartite nelle seguenti classi:

     1) domande di lavoratori sprovvisti assolutamente di alloggio o che abitino, con il proprio nucleo familiare, in abitazioni improprie (baracche di legno o di materiale raccogliticcio; stalle; soffitte non rese previamente abitabili con materiali rivestiti da intonaco; sottoscale; grotte o caverne; cantine, esclusi i seminterrati dichiarati abitabili, la cui cubatura fuori terra superi la metà della cubatura totale), ovvero in campi di raccolta o in dormitori pubblici;

     2) domande di lavoratori che abitino, con il proprio nucleo familiare, in un alloggio che debbano abbandonare in seguito ad ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto (sempreché lo fratto non sia stato intimato per inadempienza o immoralità), o per aver ricevuto un ordine di sgombero dalle competenti autorità; ovvero non dispongano, per i proprii familiari a carico (limitatamente al coniuge ed ai figli, genitori e fratelli) conviventi col richiedente ovvero dai quali il richiedente sia stato costretto a separarsi esclusivamente per motivi di lavoro, di un alloggio che disti dal luogo di lavoro meno di due ore con i servizi pubblici ordinari;

     3) domande di lavoratori che, con il proprio nucleo familiare: abitino in alloggio antigienico ovvero in case sinistrate, dichiarate pericolose dal Genio civile; abitino in pensioni o convivenze; vivano in coabitazione (purché non esclusivamente con ascendenti, discendenti, collaterali ed affini fino al 4° grado) a condizione che la superficie complessiva dell'alloggio, ripartita per il numero delle persone che lo occupano abitualmente, dia un rapporto inferiore a mq. 6 per persona;

     4) domande di lavoratori che non dispongano, per i proprii familiari a carico (limitatamente al coniuge ed ai figli, genitori e fratelli) conviventi con il richiedente ovvero dai quali il richiedente sia stato costretto a separarsi esclusivamente per motivi di lavoro, di una abitazione nella circoscrizione di zona; ovvero abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio la cui superficie complessiva, ripartita per il numero delle persone che lo occupano abitualmente, dia un rapporto inferiore ai mq. 6 per persona;

     5) domande di lavoratori che non rientrino nelle prime quattro classi.

     Nell'ambito di ciascuna classe, le preferenze sono stabilite assegnando un punteggio per ciascuna delle seguenti condizioni:

     1) tre punti, per sette o più persone a carico;

     2) due punti, per persone a carico da quattro a sei;

     3) un punto, per persone a carico da una a tre;

     4) un punto, per aver perduto l'alloggio per fatto bellico o per altre calamità e sinistri; ovvero per essere profugo da territori ceduti per effetto del Trattato di pace;

     5) un punto, per avere la residenza nel Comune ove sorgono gli alloggi, ovvero per aver perso tale residenza per cause di guerra, ovvero per il fatto di prestare abitualmente la propria opera in detto Comune;

     6) un punto, per la mancanza nel nucleo familiare di redditi diversi da quelli di lavoro, ovvero quando i redditi diversi da quelli di lavoro per il complesso dei componenti il nucleo familiare siano inferiori al limite corrispondente a lire 2000 mensili per ciascun componente.

     Il rapporto di cui ai numeri 3) e 4) del secondo comma deve essere calcolato con riferimento alla superficie complessiva dell'alloggio ed il numero totale delle persone che vi abitano, comprese quelle non facenti parte del nucleo familiare del lavoratore.

     La classe ed il punteggio saranno stabiliti in base alle condizioni del richiedente all'atto della presentazione della domanda.

     Tuttavia, nella domanda potranno essere indicate previsioni di variazione a breve scadenza del nucleo familiare dipendenti da matrimonio o nascite; in tal caso, delle medesime si terrà conto per l'attribuzione provvisoria della classe e del punteggio relativo al carico familiare, che sarà confermata soltanto se, prima dello scadere del termine per la presentazione delle opposizioni e, comunque, non oltre quattro mesi dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il lavoratore interessato documenterà alle Commissioni provinciali di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, che le previsioni si sono verificate integrando le condizioni richieste per l'attribuzione definitiva della classe e del punteggio.

 

          Art. 38. [2]

     La Commissione provinciale forma la graduatoria tenendo presenti le classi ed il punteggio risultante dall'articolo precedente.

     L'ordine di graduatoria è determinato, anzitutto, dalla classe; per ciascuna classe, esso è dato dal punteggio.

     A parità di punteggio, la precedenza sarà determinata con estrazione a sorte.

     Dopo la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia della graduatoria definitiva, la quale comprenderà i lavoratori raggruppati per classe e punteggio, la Gestione Ina-Casa, previa constatazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 19, comma primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, della sussistenza delle condizioni che hanno determinato l'accoglimento delle domande, indice il sorteggio.

     Il sorteggio verrà effettuato in pubblica seduta alla presenza del prefetto, dell'intendente di finanza e del direttore dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, o di un loro rappresentante.

 

          Art. 39. [3]

     Si intende per nucleo familiare del lavoratore, ai fini della formazione della graduatoria, la famiglia costituita dal lavoratore, dal coniuge, dai discendenti e dagli ascendenti seco lui conviventi, oltre agli eventuali collaterali ed affini sino a quarto grado, che siano conviventi ed a carico del lavoratore stesso.

 

          Art. 40.

     La determinazione della misura dei canoni mensili da corrispondersi dagli assegnatari di alloggi in locazione è effettuata dal Consiglio direttivo, tenendo conto degli elementi indicati nel terzo comma dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

     L'aliquota di ammortamento sarà conteggiata in misura non superiore all'1,50 per cento.

 

Capo V

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

 

          Art. 41.

     L'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici della Gestione "Ina-Casa" per l'espletamento dei compiti non affidati ad altri enti od istituti, è regolata dalle norme che sono all'uopo deliberate dal Consiglio direttivo.

 

          Art. 42.

     Ferma l'osservanza di quanto sarà stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, l'assunzione del personale occorrente per i servizi di cui al precedente articolo è effettuata dal presidente della Gestione "Ina-Casa" secondo i criteri che saranno deliberati dal Consiglio direttivo ed approvati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.

     Il Consiglio direttivo stabilisce altresì, con proprie deliberazioni, la misura delle retribuzioni da corrispondersi al personale suddetto. Dette deliberazioni diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con quello per il tesoro.

     Con le stesse modalità il Consiglio direttivo può stabilire altresì la scadenza dei singoli contratti di lavoro, che non può in ogni caso essere fissata in data posteriore a quella del 31 marzo 1956.


[1]  Articolo così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1089.

[2]  Articolo così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1089.

[3]  Articolo così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 16 settembre 1951, n. 1089.