§ 98.1.28806 - D.L. 26 gennaio 1995, n. 24 .
Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.


Settore:Normativa nazionale
Data:26/01/1995
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
Art. 2.  Disposizioni varie in materia di sanatoria e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo
Art. 3.  Commissari ad acta
Art. 4.  Norme in materia di pianificazione urbanistica
Art. 5.  Norme transitorie e sanzionatorie
Art. 6.  Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche
Art. 7.  Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia
Art. 8.  Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia
Art. 9.  Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS
Art. 10.  Differimento di termini di entrata in vigore di disposizioni legislative ed abrogazione di norme regolamentari
Art. 11.  Norme edilizie in favore delle comunità terapeutiche
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 98.1.28806 - D.L. 26 gennaio 1995, n. 24 [1].

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

(G.U. 26 maggio 1995, n. 193)

 

Capo I

Regolarizzazione di violazioni edilizie

 

     Art. 1. Modifiche all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

     1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 4, quarto periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda";

     b) al comma 6, primo periodo, le parole: «15 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994";

     c) al comma 18 le parole: «modificativi di quelli» sono sostituite dalle seguenti: "modificative di quelle";

     d) alla tabella B, le parole: «10.000 a m3», riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: "10.000 a mq";

     e) al titolo della tabella D sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori» e la parola: «dovuti» è sostituita dalla seguente: “dovuta”; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori.».

 

CAPO II

 

Altre disposizioni in materia di sanatoria edilizia e disposizioni varie

 

          Art. 2. Disposizioni varie in materia di sanatoria e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo

     1. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

     2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

     3. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme sono vincolate a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo.

     4. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo accantonati, in misura non superiore a quella prevista al comma 3, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei soli casi in cui non era possibile utilizzare personale in servizio nelle amministrazioni locali interessate, le stesse possono avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi.

     5. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone sismiche, alluvionali o comunque soggette a rilevanti rischi di calamità naturali.

     6. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente decreto, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modifiche e integrazioni.

     7. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 3.

 

          Art. 3. Commissari ad acta

     1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.

     2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

 

          Art. 4. Norme in materia di pianificazione urbanistica

     1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.".

     2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane.".

     3. L'approvazione dello strumento urbanistico da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c-bis), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.

     4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1, lettera c-bis), e 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dal 1° gennaio 1995.

 

          Art. 5. Norme transitorie e sanzionatorie

     1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente decreto, gli atti tra vivi, la cui nullità ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

     2. Per gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzione di fabbricati costruiti senza concessione edilizia, ad esclusione di quelli per i quali sia stata avanzata domanda di sanatoria entro il 30 giugno 1987, la nullità è estesa nel caso di mancata allegazione di copia degli atti attestanti l'adeguamento degli obblighi di cui all'articolo 2.

     3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza.

 

          Art. 6. Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche

     1. Il Ministro dei lavori pubblici, di propria iniziativa o su istanza delle imprese interessate, valuta le procedure di affidamento o di esecuzione di opere di propria competenza che per qualunque motivo risultino sospese, anche in via di fatto, da almeno quattro mesi, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali.

     2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

     3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una o più commissioni, presiedute da un magistrato amministrativo, contabile o da un avvocato dello Stato.

     4. Delle predette commissioni fa parte almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.

     5. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa è posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni per l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

     6. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni.

     7. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione.

     8. Possono essere oggetto del giudizio di valutazione di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari, la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate.

     9. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo.

     10. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi ad affidamenti ed esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate con provvedimento amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate.

     11. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3.

     12. Le valutazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo.

     13. I compensi spettanti ai componenti degli organi collegiali nominati ai sensi del comma 12 gravano sugli strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994 e lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

 

Capo III

 

Norme in materia di controllo, di semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia e di incentivazione dell'attività edilizia.

 

          Art. 7. Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia

     1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo.

     2. All'articolo 4, comma terzo, le parole: «quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati, i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia.".

     3. All'articolo 6, comma primo, dopo le parole: «al direttore dei lavori» sono inserite le seguenti: ", con esclusione di quanti altri siano a qualsiasi titolo coinvolti nell'attività edilizia".

     4. All'articolo 7, dopo il comma quinto, è inserito il seguente: "Salva l'applicazione dell'art. 10, in caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese del responsabile delle opere abusive.".

     5. All'articolo 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previste dalle citate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.".

     6. Il primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: "In caso di annullamento della concessione illegittimamente assentita ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificata dall'art. 8 del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, mediante silenzio-assenso, il sindaco dispone la riduzione in pristino ed eventualmente, qualora quest'ultima non sia possibile, applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale sulla base dei correnti valori di mercato.".

     7. All'articolo 15, comma primo, dopo le parole: «realizzazione di» sono inserite le seguenti: "varianti non essenziali, nonchè di".

     8. All'articolo 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     "Fanno eccezione le corti urbane, purchè di pertinenza del fabbricato originario.".

     9. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare.".

     10. All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma.".

     11. All'articolo 23, dopo il comma secondo è inserito il seguente:

     "Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previsti dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1994, n. 133.".

     12. All'articolo 26, comma terzo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che nel caso sia stato già ottenuto il prescritto nulla osta.".

     13. All'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale.".

     14. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma primo, il primo e secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, essi si intende reso in senso favorevole.".

     15. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

     "Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla egge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.".

     16. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, terzo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 2 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.

 

          Art. 8. Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia

     1. L'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sospeso fino al 30 giugno 1995.

     2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorché scaduti.

     3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995. Alle relative minore entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'articolo 1.

     4. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4 (Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie). - 1. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 3, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

     2. Alla domanda di concessione edilizia è allegata anche una relazione a firma del progettista che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie.

     3. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei successivi quindici giorni, richiede all'interessato le eventuali integrazioni documentali. Non possono essere richieste ulteriori integrazioni documentali. Qualunque provvedimento o richiesta assunti dal comune nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione edilizia devono essere comunicati anche al progettista.

     4. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero della integrazione della documentazione, cura l'istruttoria secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e formula una proposta motivata. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale provvede entro i successivi trenta giorni.

     5. Il titolare della concessione edilizia assentita, ai sensi del comma 1, può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria salvo conguaglio, da determinarsi entro il termine di quindici giorni, sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

     6. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 1, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. Gli adempimenti di spettanza di terzi, da adottarsi allorchè si siano verificate le condizioni di cui al comma 1, restano subordinati all'accertamento presso il comune dell'effettivo decorso del termine previsto per il silenzio-assenso, da effettuarsi dal comune su richiesta del privato o mediante apposita dichiarazione giurata resa dal progettista.

     7. Il soggetto competente all'adozione del provvedimento e il responsabile del procedimento rispondono, in caso di dolo o colpa grave, per i danni arrecati per l'illegittimo diniego della concessione di cui al comma 1. La giurisdizione esclusiva in materia è attribuita al giudice amministrativo.

     8. I termini previsti dal presente articolo sono aumentati della metà per i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e raddoppiati per quelli con popolazione superiore a centomila abitanti.".

 

          Art. 9. Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS

     1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

     2. In attesa dell'approvazione dello statuto dell'ANAS e della costituzione degli organi statutari, l'amministratore straordinario è coadiuvato da quattro esperti, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ai quali potranno essere attribuite specifiche deleghe. Il compenso degli esperti è fissato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

     3. Sino al termine di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facoltà di assumere, attraverso pubblica selezione con procedura abbreviata, fino a venticinque unità con qualifica di dirigente tecnico, fino a quindici unità con qualifica di dirigente amministrativo, fino a venti unità con qualifica di funzionario tecnico e fino a dieci unità con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini della copertura finanziaria delle assunzioni di cui al presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, possono essere apportate variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS.

     4. L'amministratore straordinario dell'ANAS adotta un bilancio di previsione per l'esercizio 1995, che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione al momento della sua istituzione nella prima seduta utile successiva alla sua costituzione. Gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1995, a titolo di trasferimenti a favore dell'Ente nazionale per le strade in relazione all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali, continuano ad essere erogati all'ANAS cui vengono attribuiti altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

     5. Le somme a disposizione dell'ANAS, iscritte in capitoli di bilancio o in contabilità speciali e destinate a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non possono essere sottratte alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che le riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo né sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate all'ANAS.

     6. Il pignoramento e i sequestri delle somme dell'ANAS sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente infruttifero di tesoreria presso la tesoreria centrale dello Stato.

     7. I creditori che richiedano ed ottengano il sequestro o il pignoramento delle somme indicate nel comma 8, gli ufficiali giudiziari procedenti ed i terzi pignorati sono solidalmente responsabili per il riconoscimento dei danni subiti dall'ANAS e dai terzi beneficiari dei pagamenti fermati, qualora abbiano agito senza l'uso della normale diligenza.

     8. Rimangono salve le disposizioni del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

     9. Le competenze relative alle funzioni amministrative concernenti l'affidamento in concessione per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali e i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, sono attribuite all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che assume la denominazione di «Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana». A tale direzione generale, costituita da sessanta unità, ivi comprese tre unità di livello dirigenziale, è preposto un dirigente generale. La tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è incrementata di un posto nella qualifica di dirigente generale, di due posti nella qualifica di dirigente tecnico e di un posto nella qualifica di dirigente amministrativo. Con successivo regolamento sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della suddetta direzione generale, anche attraverso l'istituzione di sezioni periferiche presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche. Alla copertura dei relativi oneri si provvede con i proventi di cui agli articoli 101, 208 e 228 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. All'articolo 208, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il funzionamento degli uffici della Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana».

 

          Art. 10. Differimento di termini di entrata in vigore di disposizioni legislative ed abrogazione di norme regolamentari

     1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° marzo 1995. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.

 

          Art. 11. Norme edilizie in favore delle comunità terapeutiche

     1. Il comma 4-bis dell'articolo 128 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 633, è sostituito dai seguenti:

     «4-bis. La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche di cui al comma 1, nonché ogni altro intervento edificativo delle suddette comunità, necessario per il reinserimento socio-sanitario e socio-lavorativo, sono equiparati, ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti interventi si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le norme del presente comma si applicano anche alle opere già realizzate, ovvero in corso di realizzazione, per le quali sia già stata presentata una richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

     4-ter. L'applicabilità delle norme di cui al comma 4-bis è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

     a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo per attività connesse alle finalità della comunità terapeutica sia almeno cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo è immodificabile anche in deroga alle disposizioni vigenti;

     b) che lo statuto della comunità terapeutica che attua l'intervento preveda espressamente la totale assenza di finalità di lucro e l'attività della stessa sia sviluppata con modalità residenziali.

     4-quater. Qualora la comunità terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacità ricettiva superiore alle duecento unità, questa deve procedere, a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 4-bis, in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti residenziali.».

 

          Art. 12. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, comma 61, L. 23 dicembre 1996, n. 662, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.