§ 98.1.28795 - D.L. 7 gennaio 1995, n. 2 .
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/01/1995
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituiti dai seguenti
Art. 6.      1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente
Art. 9.      1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente
Art. 10.      1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente
Art. 11.      1. All'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la lettera a) è abrogata e la lettera b) è sostituita dalla seguente
Art. 12.      1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dai seguenti
Art. 13.      1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente
Art. 14.      1. Il parere di cui all'articolo 47 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della [...]
Art. 15.      1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente
Art. 16.      1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente
Art. 17.      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono inseriti i seguenti
Art. 18.      1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente: "Art. 8. (Aggiornamento del rapporto di sicurezza). -1. La [...]
Art. 19.      1. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, ripartendo fra i comitati tecnici regionali o [...]
Art. 20.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.540 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto a lire 1.500 milioni a [...]
Art. 21.      1. I fabbricanti che abbiano già provveduto all'invio della notifica o delle dichiarazioni nell'ambito dello stesso stabilimento, ai sensi del decreto del Presidente [...]
Art. 22.      1. All'articolo 02, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le parole: "delle tariffe di [...]
Art. 23.      1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente
Art. 24.      1. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, è sostituito dal seguente: "Art. 8. (Deroghe). - 1. Lo scarico diretto consistente nella reiniezione [...]
Art. 25.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28795 - D.L. 7 gennaio 1995, n. 2 [1].

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

(G.U. 7 gennaio 1995, n. 5)

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. (Obbligo di notifica). -1. Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti a notificare l'oggetto della loro attività al Ministero dell'ambiente, al comitato tecnico regionale o interregionale di cui all'articolo 15, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente i fabbricanti che:

     a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nelle quantità indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, come:

     1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

     2) prodotti della fabbricazione;

     3) sottoprodotti;

     4) residui;

     5) prodotti di reazioni accidentali;

     b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna;

     c) posseggano più stabilimenti, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate;

     d) nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), operino in stabilimenti, appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate.

     2. Sono altresì tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano una attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1, ovvero che apportino modifiche che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti dall'articolo 12, comma 2. Fino all'emanazione di tali decreti, si applicano le disposizioni previste dall'allegato A, parte 3, del decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno in data 11 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1986.

     3. Per le modifiche di attività esistenti che non comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, il fabbricante non è tenuto alla presentazione del rapporto di sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio. Il fabbricante terrà conto della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza.".

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. (Contenuti della notifica). -1. Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

     a) informazioni, relative alle sostanze o preparati riportati negli allegati II e III, come modificati dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, concernenti:

     1) i dati e le informazioni di cui all'allegato V;

     2) la fase dell'attività in cui tali sostanze intervengono o possono intervenire;

     3) la quantità;

     4) il comportamento chimico e fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;

     5) le forme in cui tali sostanze possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;

     6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

     b) informazioni relative agli impianti concernenti:

     1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni metereologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

     2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;

     3) la descrizione generale dei processi tecnologici;

     4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;

     5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;

     6) le cautele operative da usare in ogni caso di incidenti rilevanti;

     c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

     1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;

     2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza esterni di cui all'articolo 17;

     3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata dell'incidente al prefetto e all'autorità competente;

     d) indicazioni sulle misure assicurative della responsabilità civile e sulle garanzie per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente, che il fabbricante abbia adottato in relazione all'attività esercitata.

     2. I rapporti di sicurezza devono essere sottoscritti da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei chimici ovvero, nell'ambito delle proprie competenze professionali, all'albo dei periti industriali.

     3. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, il fabbricante deve allegare alla notifica i contenuti della dichiarazione stessa.".

 

          Art. 3.

     1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

     "Art. 6. (Obbligo di dichiarazione). -1. Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che:

     a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze o preparati pericolosi identificati con i criteri e nelle quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, e successivi aggiornamenti, come:

     1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

     2) prodotti della fabbricazione;

     3) sottoprodotti;

     4) residui;

     5) prodotti di reazioni accidentali;

     b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

     2. Sono altresì soggetti all'obbligo della dichiarazione mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che intraprendono un'attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1.

     3. Il fabbricante trasmette alla regione la dichiarazione con l'attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), ovvero, in mancanza, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989. Nella dichiarazione il fabbricante indica altresì le modalità relative:

     a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

     b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

     c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ.

     4. Il fabbricante allega alla dichiarazione documentata nota delle eventuali misure obbligatorie adottate per la responsabilità civile a garanzia dei rischi per danni alle persone, alle cose o all'ambiente.

     5. Effettuata la dichiarazione di cui al presente articolo, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatto salvo l'obbligo di acquisire preventivamente le autorizzazioni e le certificazioni previste dalla normativa vigente e senza pregiudizio per le successive determinazioni della regione.".

 

          Art. 4.

     1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

     "Art. 9 (Nuove attività industriali soggette a notifica). -1. Il fabbricante prima di dare inizio alla costruzione degli impianti presenta, al Ministero dell'ambiente ed al comitato tecnico regionale o interregionale, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente un rapporto preliminare di sicurezza relativo alla fase di nulla-osta di fattibilità. Il rapporto è formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell'allegato A al decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, ed emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato. Resta fermo il potere delle autorità emananti di modificare i citati decreti.

     2. Prima di dare inizio all'attività industriale, il fabbricante presenta alle stesse autorità il rapporto definitivo di sicurezza, integrando quello preliminare con gli elementi necessari per conformarlo alle indicazioni contenute nell'articolo 5, comma 1, e alle ulteriori specificazioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, e successive modificazioni, di cui al comma 1.

     3. Gli adempimenti e le procedure previste dal presente decreto nel campo delle attività soggette alla notifica di cui all'articolo 4 sostituiscono a tutti gli effetti il procedimento tecnico amministrativo di prevenzione incendi derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto attuativo del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, di cui al comma 1.".

 

          Art. 5.

     1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituiti dai seguenti:

     "2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'interno, dell'ambiente e della sanità nonché il presidente della giunta regionale.

     3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente e adottano, secondo le rispettive competenze e sulla base del piano di emergenza esterno di cui all'articolo 17, i necessari provvedimenti, il cui onere è posto, anche in via di rivalsa, a carico del fabbricante, fatte salve le misure assicurative stipulate.".

 

          Art. 6.

     1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

     "Art. 11. (Informazioni). -1. Le informazioni e i dati relativi alle attività industriali, raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

     2. Ad esclusione dei dati e delle informazioni contenuti nella scheda di cui al comma 3, la diffusione delle informazioni desumibili dalla notifica o dalla dichiarazione e dai relativi allegati, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio, costituisce violazione delle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale.

     3. I fabbricanti contestualmente alla notifica inviano, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale o interregionale, la scheda di informazione riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.

     4. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dal presente decreto rendono note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 17.

     5. Le notizie di cui al comma 4 sono ripubblicate ad intervalli regolari e devono essere aggiornate dal sindaco sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 18.".

     2. In difetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal presente articolo, si applicano le specificazioni contenute nell'allegato A al presente decreto, che possono essere modificate ed integrate anche con altre sezioni, oltre a quelle previste nel medesimo allegato A, con i decreti di cui all'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, come sostituito dall'art. 7 del presente decreto.

 

          Art. 7.

     1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

     "Art. 12. (Funzioni di indirizzo). -1. Ferme restando le disposizioni previste dalla normativa di recipimento della direttiva n. 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, e successive modificazioni, con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, stabilisce le norme generali di sicurezza, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione delle misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.

     2. Con gli stessi decreti sono stabiliti i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, entro i successivi novanta giorni.".

 

          Art. 8.

     1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

     "Art. 13. (Compiti del Ministro dell'ambiente). -1. Il Ministro dell'ambiente, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto e:

     a) stabilisce le procedure per la vigilanza e per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle disposizioni del presente decreto;

     b) individua secondo modalità uniformi i contenuti dell'autocertificazione di cui all'articolo 6;

     c) individua, anche sulla base degli elementi contenuti nelle notifiche e nelle dichiarazioni, le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali è richiesta la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), e la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area ai sensi dell'articolo 17;

     d) indica le quantità di sostanze individuate con i criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentono l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione.

     2. Il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'ANPA, sentita la conferenza di servizi, provvede a:

     a) comunicare le informazioni relative ai piani di emergenza esterna previsti dall'articolo 17, comma 1-bis, agli Stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti in un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;

     b) predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale delle attività industriali suscettibili di causare incidenti rilevanti, ai sensi degli articoli 4 e 6;

     c) predisporre una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni, ai sensi degli articoli 4 e 6;

     d) informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, introdotto dall'allegato B al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991;

     e) segnalare alla Commissione delle Comunità europee l'opportunità di aggiungere altre sostanze agli allegati II e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze;

     f) comunicare ogni tre anni alla Commissione delle Comunità europee le informazioni sull'applicazione del presente decreto, sulla base di un questionario elaborato dalla Commissione stessa. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

     3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza di servizi, sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva n. 82/501/CEE.".

     2. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede ad individuare i contenuti dell'autocertificazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi centoventi giorni.

 

          Art. 9.

     1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

     "Art. 14. (Conferenza di servizi per i rischi industriali). -1. Il Ministro dell'ambiente convoca periodicamente e, comunque, ogni volta che sia necessario, una conferenza di servizi con l'intervento:

     a) del direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, con funzioni di presidente;

     b) del direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con funzioni di vice presidente;

     c) del direttore generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     d) del direttore dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);

     e) del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     f) di uno o più funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni competenti in relazione all'oggetto della conferenza, con particolare riferimento al Dipartimento della protezione civile per i piani di emergenza ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la problematica relativa alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

     2. I dirigenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 possono farsi rappresentare da un delegato.

     3. La conferenza svolge i compiti di cui agli articoli 12, 13 e 18.

     4. Entro novanta giorni dalla prima convocazione, la conferenza fissa il programma delle attività da svolgere, anche al fine di fornire al Dipartimento della protezione civile elementi per la predisposizione dei piani di emergenza esterni provvisori.

     5. Il presidente della conferenza di servizi si avvale del supporto tecnico e amministrativo dell'ANPA per le attività di segreteria. A tale scopo sono distaccate dall'ANPA presso il Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio tre unità di personale tecnico-amministrativo.".

     2. La prima convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal comma 1, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 10.

     1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

     "Art. 15. (Organi tecnici regionali). -1. Il comitato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, cura gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4.

     2. Ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il comitato tecnico regionale o interregionale è integrato da:

     a) un esperto dell'ANPA;

     b) un esperto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente;

     c) un esperto del dipartimento periferico dell'ISPESL dislocato nel capoluogo della regione territorialmente competente;

     d) un esperto della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;

     e) un funzionario del Dipartimento di pubblica sicurezza, ai soli fini del nulla-osta di fattibilità delle attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;

     f) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità, ai soli fini degli aspetti legati alla tossicità delle sostanze.

     3. Per ogni esperto titolare viene nominato anche un supplente. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. In particolare, il comitato tecnico regionale o interregionale, che adotta le deliberazioni a maggioranza dei suoi membri presenti, può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti.".

 

          Art. 11.

     1. All'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la lettera a) è abrogata e la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6;".

 

          Art. 12.

     1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dai seguenti:

     "1. Il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilisce le linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna, provvisoria o definitiva, e per la relativa informazione alla popolazione, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente.

     1-bis. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante, delle conclusioni dell'istruttoria, delle linee guida previste al comma 1, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile, il prefetto predispone, sulla base delle procedure previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive norme regolamentari, un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano è comunicato anche al Ministero dell'ambiente, ai sindaci competenti per territorio e alla regione. Il prefetto predispone altresì un piano di emergenza esterna per ciascuna delle aree ad alta concentrazione industriale definite ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 13.".

     2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

     "2. Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma 1-bis, assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da seguire in caso di incidente.".

     3. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.

 

          Art. 13.

     1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

     "Art. 18. (Istruttoria per le attività industriali soggette a notifica). -1. Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di nuove attività industriali, il Ministero dell'ambiente, sentita la conferenza di servizi, ne dà comunicazione al comitato tecnico regionale o interregionale per l'avvio dell'istruttoria, anche a fini di coordinamento e di uniformità di indirizzo.

     2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame.

     3. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, può prendere visione degli atti del procedimento, presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e può partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato tecnico regionale.

     4. Il comitato tecnico regionale o interregionale, effettuata l'istruttoria per la fase di nulla-osta di fattibilità prevista dall'articolo 9, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 trasmette le conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune, al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'ambiente, anche al fine delle procedure relative alle istruttorie, in merito agli aspetti di rischio, previste ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive integrazioni e modificazioni, nonché della legge 28 febbraio 1992, n. 220. Per le attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, il comitato tecnico regionale o interregionale trasmette altresì le conclusioni per la fase di nulla-osta di fattibilità al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; tali conclusioni costituiscono parere ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

     5. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il comitato tecnico regionale o interregionale incarica propri rappresentanti al fine di espletare le necessarie verifiche ed ispezioni. Entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le valutazioni finali, le eventuali prescrizioni integrative e i tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante, alla regione, al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'interno.

     6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di provvedimenti, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata redatta da ingegneri o chimici industriali, che attesti la sicurezza degli impianti con particolare riferimento:

     a) alla veridicità e alla completezza delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;

     b) alla conformità della progettazione e della realizzazione degli impianti ai principi della buona tecnica e ai criteri della sicurezza impiantistica.

     7. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per acquisirle, che in ogni caso non può essere superiore a mesi tre complessivamente. I termini di cui ai commi 4 e 5 sono prorogabili per una sola volta per un periodo massimo di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

     8. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresì trasmesse:

     a) al prefetto, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno;

     b) al sindaco, per l'adozione degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore, per l'informazione alla popolazione e l'aggiornamento della stessa;

     c) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi di attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

     9. Per le attività industriali soggette a notifica, il sindaco rilascia la concessione edilizia subordinatamente alla acquisizione delle conclusioni per il nulla-osta di fattibilità ai sensi del comma 4, nonché concede l'agibilità degli impianti, salvo l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni formulate ai sensi del comma 5 nei tempi e con le modalità dalle stesse previsti.".

 

          Art. 14.

     1. Il parere di cui all'articolo 47 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è reso dagli organi periferici territorialmente competenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si esprimono eventualmente dopo sopralluogo.

 

          Art. 15.

     1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

     "Art. 19 (Aggiornamento normativa tecnica). -1. Nel caso in cui, con i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 13, siano modificati gli allegati del presente decreto, ovvero nel caso in cui, a seguito di nuove disposizioni aventi attinenza con la conoscenza e la valutazione dei rischi, si estenda il campo delle sostanze pericolose, le imprese esistenti che per effetto di tali modifiche rientrano negli obblighi degli articoli 4 e 6 devono espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della modifica.".

 

          Art. 16.

     1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

     "Art. 20. (Ispezioni). -1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni vengono effettuate avvalendosi dell'ANPA e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.

     2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo.".

 

          Art. 17.

     1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono inseriti i seguenti:

     "5-bis. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche al fabbricante che omette di effettuare la notifica o la dichiarazione per le attività ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nel termine prescritto del 1° giugno 1994. Ai sensi e per gli effetti del comma 3, limitatamente alle prescrizioni indicate dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, le sanzioni ivi previste non si applicano al fabbricante che, entro il termine dell'8 ottobre 1994, provveda ad integrare e/o modificare la notifica o la dichiarazione già presentata ai sensi degli articoli 4 e 6.

     5-ter. Per scali merci terminali di ferrovia, interporti, scali merci aeroportuali il termine fissato per la presentazione della notifica o dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6, è prorogato al 31 maggio 1995; i rapporti di sicurezza sui citati depositi devono essere sottoscritti da ingegneri o chimici di comprovata esperienza.

     5-quater. Per i porti marittimi, i porti fluviali e i campi boe di travaso le condizioni, i termini e le modalità di presentazione della notifica o della dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione.".

     2. Nel comma 6 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: "dall'articolo 19, comma 1," e le parole: "dai Ministeri dell'ambiente e della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "dal comitato tecnico regionale o interregionale".

     3. Al comma 4 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: "da due a cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a quindici milioni".

     4. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Contestualmente alla denuncia per l'omissione di notifica, è disposta la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza. Qualora sia accertato che gli impianti non rispondono alle misure di sicurezza in modo tale da comportare rischi di rilevanti incidenti industriali è disposta la chiusura degli impianti interessati fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.".

     5. Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Contestualmente alla denuncia per l'omissione di dichiarazione è disposta la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza. Qualora sia accertato che gli impianti non rispondono alle misure di sicurezza in modo tale da comportare rischi di rilevanti incidenti industriali è disposta la chiusura degli impianti interessati fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.".

 

          Art. 18.

     1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente: "Art. 8. (Aggiornamento del rapporto di sicurezza). -1. La notifica di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 devono essere rettificate o aggiornate ogni tre anni, tenendo anche conto delle nuove conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi.".

 

          Art. 19.

     1. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, ripartendo fra i comitati tecnici regionali o interregionali secondo le necessità, ventisei unità di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendio. L'organico di tale profilo risultante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato dalle predette unità.

     2. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, saranno assegnate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche, ventisei unità da inquadrare nel profilo di dattilografo e ventisei unità da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa. Per le stesse esigenze possono essere utilizzate, fino al 31 agosto 1994, le graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in vigore alla data del 31 dicembre 1993.

     3. In sede di rideterminazione della pianta organica di cui al comma 3 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, si dovrà tenere conto dei compiti assegnati all'ISPESL dal presente decreto.

     4. E' istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. A tal fine, la dotazione organica sarà definita con successivo provvedimento nell'ambito del riordino del Ministero dell'ambiente.

     5. Per le finalità di cui al comma 1, la spesa è valutata in lire 1.040 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

     6. Le disposizioni dettate per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1995.

 

          Art. 20.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.540 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto a lire 1.500 milioni a carico del capitolo 1031 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, nonché, quanto a lire 1.040 milioni, a carico del capitolo 2995 per lire 701.900.000, del capitolo 2996 per lire 109.200.000, del capitolo 2997 per lire 155.900.000 e del capitolo 3002 per lire 75 milioni dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 21.

     1. I fabbricanti che abbiano già provveduto all'invio della notifica o delle dichiarazioni nell'ambito dello stesso stabilimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono, entro novanta giorni dalla stessa data, la scheda di informazione, riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, al Ministero dell'ambiente, e al comitato tecnico regionale o interregionale.

     2. Per le istruttorie relative a notifiche effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato ancora nominato l'istruttore, il Ministero dell'ambiente, sulla base di idonea programmazione effettuata di concerto con il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasmette gli atti al comitato tecnico regionale o interregionale.

     3. Il responsabile di istruttoria, ove già nominato ai sensi delle previgenti disposizioni, trasmette tutti gli atti e i pareri già acquisiti al comitato tecnico regionale o interregionale e completa l'istruttoria partecipando alle riunioni del comitato ai soli fini dell'espletamento della stessa. Al responsabile di istruttoria già nominato si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305. Per le istruttorie già completate alla data di entrata in vigore del presente decreto si dispone in conformità alla previgente disciplina.

     4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dall'articolo 13 del presente decreto, in quanto compatibili, ed i termini ivi previsti decorrono dalla data di trasmissione degli atti al comitato tecnico regionale o interregionale.

     5. Sono fatti salvi i nulla-osta di fattibilità rilasciati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

     6. Nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni assegnate dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, ai prefetti si intendono riferite al presidente della giunta provinciale.

 

          Art. 22.

     1. All'articolo 02, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le parole: "delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498," sono sostituite dalle seguenti: "delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,".

     2. L'articolo 2-ter del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è abrogato.

 

          Art. 23.

     1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

     "Art. 21-bis. (Aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali). -1. Le aree ad alta concentrazione di attività industriali individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), che presentano rilevanti fattori di rischio di incidenti, sono dichiarate "aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali" dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta delle regioni, che indicano i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione ed individua gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio. Tali interventi dovranno riguardare direttamente, in misura paritaria rispetto a quelli riguardanti la sicurezza degli impianti, il risanamento ed il miglioramento ambientale del territorio urbano circostante su cui sono ubicate le imprese. La dichiarazione ha validità per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovata con la medesima procedura.

     2. Il piano predisposto dalla regione ove è ubicata l'area, sentiti i comuni interessati, viene inviato al Ministro dell'ambiente, che lo approva di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, della sanità e con il Dipartimento della protezione civile.

     3. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e dei fattori di rischio, dispone le misure dirette:

     a) a ridurre o eliminare i fattori di rischio attraverso la realizzazione di dispositivi di sicurezza, procedure e gestione della sicurezza degli impianti e delle infrastrutture;

     b) alla vigilanza sui tipi o modi di produrre e utilizzare dispositivi atti ad eliminare o ridurre il rischio;

     c) a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

     4. Una quota pari al 50 per cento degli stanziamenti complessivi destinati agli interventi nelle aree critiche di cui al comma 1 è attribuita alle regioni interessate per gli interventi di risanamento nelle aree medesime.

     5. Ai fini degli interventi di risanamento e sicurezza industriale da realizzare nelle aree critiche di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche le risorse destinate al risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

     6. Alla dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di attività industriali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305. [2]

     7. In fase di prima applicazione ed in attesa della individuazione delle aree critiche ai sensi del comma 1, una quota, fino ad un massimo del 40 per cento, delle risorse non ripartite della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica CIPE del 21 dicembre 1993, concernente il programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è assegnata, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle regioni nel territorio delle quali ricadono le seguenti aree critiche:

     a) aree industriali e portuali di Livorno e Piombino;

     b) area industriale e portuale di Genova;

     c) area industriale e portuale di Ravenna;

     d) aree industriali di Trecate e Novara;

     e) aree industriali del Lambro, Seveso, Olona;

     f) area industriale della provincia di Savona;

     g) aree contaminate da attività industriali nel territorio di Casale Monferrato e nei territori facenti parte della circoscrizione dell'unità sanitaria locale 76;

     h) aree contaminate da attività industriali della Valle Bormida (province di Asti, Alessandria e Cuneo).

     8. La dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di attività industriali non pregiudica la dichiarazione o il rinnovo della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per la stessa area territoriale o per il territorio che la comprende in tutto o in parte.

     9. Una quota, fino ad un massimo del 2,5 per cento, delle risorse non ripartite, indicate nella tabella 4 della deliberazione del CIPE di cui al comma 7, può essere utilizzata dal Ministero dell'ambiente per la predisposizione, d'intesa con le regioni interessate e fatta salva la procedura di cui ai commi 2 e 3, del piano di risanamento delle aree critiche di cui al medesimo comma 7.

     10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni compensative di bilancio anche in conto residui tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994.".

 

          Art. 24.

     1. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, è sostituito dal seguente: "Art. 8. (Deroghe). - 1. Lo scarico diretto consistente nella reiniezione nella stessa falda o iniezione in altre falde, che uno studio idrogeologico dimostri confinate e costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare ad usi domestici o agricoli, di acque utilizzate per scopi geotermici, di acque di infiltrazione di miniere o cave, di acque risultanti dalla produzione di idrocarburi o di acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, è consentito in deroga ai divieti stabiliti dall'articolo 6. La regione rilascia l'autorizzazione in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 10.".

     2. Sono differiti al 30 giugno 1995 i termini del 31 dicembre 1994, previsti dall'articolo 5, commi 3 e 6, e dal paragrafo 45 dell'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.

 

          Art. 25.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Allegato A (previsto dal comma 2 dell'articolo 6) - Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante

     Informazioni:

     da fornire ai cittadini ed ai lavoratori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della Sanità 20 maggio 1991:

     - tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;

     - sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli allegati II,III, e IV;

     - rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;

     - misure di sicurezza e le norme di comportamento in casi di incidente.

     Sezione 1

Ente compilatore

. . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . .. . . . ./ . . . . . . . . . . . . .

 

(N. Progressivo)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Comune-USL-ecc.)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (indirizzo)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Prov.)

(Comune)

(telefono)

     Sezione 2

Rif. Pubblica Amm.ne

. . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . .. . . . ./ . . . . . . . . . . . . .

 

(N. Progressivo)

Responsabile informazione pubblica

Ente / Ufficio _______________________________________________________________

 

(telefono)

_________________________________________________________________________

(indirizzo)

(Comune)

(Prov.)

ev. Riferimento nominativo ____________________________________________________

Responsabile primo intervento Ente / Ufficio ______________________________________

_________________________________________________________________________

(telefono)

(indirizzo)

 

_________________________________________________________________________

(Comune)

 

(Provincia)

ev. Riferimento nominativo ____________________________________________________

Responsabile Piano di Emeregenza Esterna

_________________________________________________________________________

Ente / Ufficio _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(telefono)

(indirizzo)

 

_________________________________________________________________________

(Comune)

 

(Provincia)

ev. Riferimento nominativo ____________________________________________________

     Sezione 3

_________________________________________________________________________

(data)

. . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . .. . . . ./ . . . . . . . . . . . . .

 

(N. Progressivo)

Stabilimento di _____________________________________________________________

 

(ragione sociale)

_________________________________________________________________________ (ubicazione)

______________________

______________________

______________________

(Prov.)

(Comune)

(telefono)

(Tipologia di impianti)

(classe: A, B1, B2, C)

DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI

 

 

______________________

 

______________________

 

______________________

 

 

DEPOSITI DI GAS COMBUST. LIQUEFATTI

______________________

 

______________________

 

______________________

 

 

DEPOSITI DI ALTRE SOSTANZE

______________________

 

______________________

 

______________________

 

 

IMPIANTI CHIMICI

______________________

 

______________________

 

______________________

 

 

IMPIANTI DI RAFFINAZIONE

______________________

 

______________________

 

______________________

SOSTANZE PRESENTI

QUANTITA' TOTALI (t)

____________________

______________________

____________________

______________________

____________________

______________________

____________________

______________________

____________________

______________________

     Sezione 4

(N. Progressivo)

Evento iniziale

Condizioni

 

Incendio

si

localizzato

0

in fase liquida

0

 

 

 

 

 

 

in fase gas/vapore

 

 

 

no

 

 

 

ad alta velocità

0

 

 

 

in aria

0

in fase gas/vapore

0

Esplosione

si

confinata

 

 

 

0

 

 

no

non confinata

 

 

 

0

 

 

 

 

transizione rapida di fase

0

 

Rilascio di

 

in fase liquida

0

in acqua

0

 

sostanze

 

 

 

 

sul suolo

0

 

pericolose:

si

in fase gas/vapore

0

ad alta o bassa

 

 

 

 

no

 

 

 

velocità di rilascio

0

 

     Sezione 5

Tipo di rischio

. . / . . . . . / . . . . / . . .

(N. Progressivo)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

es. liberazione di sostanze tossiche per

ingestione/inalazione/contatto; irraggiamento (sfera di fuoco)

onde d'urto (rottura vetri), ecc.

Misure di Prevenzione e Sicurezza adottate

N.B. specificare le conclusioni dell'istruttoria della P.A. e le eventuali misure aggiuntive prescritte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

es. sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza;

serbatoi di contenimento; barriere antincendio; ecc. (come da rif. par. DPCM 31/3/89), specificare conclusioni istruttoria P.A.

     Sezione 6

Tipo di rischio

. . / . . . . . / . . . . / . . .

(N. Progressivo)

Mezzi di segnalazione di incidenti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Comportamento da seguire

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(specificare i diversi comportamenti; in generale è opportuno: non lasciare l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti).

Mezzi di comunicazioni previsti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(specificare quali: es. radio locale, Tv locale, altoparlanti, ecc.)

Presidi di Pronto Soccorso

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(es. intervento VV. FF., Protezione civile e forze dell'ordine; allerta di autoambulanze ed ospedali, blocco e incanalamento del traffico, ecc.).

 


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 1, L. 19 maggio 1997, n. 137, sono fatti salvi i provvedimenti indicati nelle lettere a), b) e c) dello stesso comma 1, adottati sulla base del presente decreto. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 19 maggio 1997, n. 137, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti concorsuali instaurati ed rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 18, commi 1 e 2, del presente decreto.

[2]  Comma così modificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 13 settembre 1994, n. 214.