§ 98.1.28794 - D.L. 7 gennaio 1995, n. 1 .
Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/01/1995
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
Art. 2.  Ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato
Art. 3.  Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico
Art. 4.  Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69
Art. 5.  Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria
Art. 6.  Interessi su depositi e conti dello Stato
Art. 7.  Disposizioni in materia di partecipazioni ex EAGAT
Art. 8.  Operazioni di "Prestito titoli"
Art. 9.  Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato
Art. 10.  Gabinetti dei Ministri
Art. 11.  Ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti dalla Presidenza della Repubblica
Art. 12.  Nota integrativa del bilancio di esercizio delle società per azioni
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 98.1.28794 - D.L. 7 gennaio 1995, n. 1 [1].

Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT

(G.U. 7 gennaio 1995, n. 5)

 

     Art. 1. Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

     1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

     1. “E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.".

     2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, l'alinea è sostituito dal seguente:

     "2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:".

     3. Al comma 1 dell'art. 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "h-bis) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.".

     4. Il comma 2 dell'art. 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

     "2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.".

     5. L'art. 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4 (Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato).

     -- 1. I conferimenti di cui all'art. 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995.

     2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.

     3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

     4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.".

 

          Art. 2. Ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato

     1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in facsimile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

 

          Art. 3. Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico

     1. L'esenzione prevista dall'art. 1, terzo comma, terzo periodo, del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico dei titoli di Stato poste in essere al di fuori del predetto mercato da soggetti residenti con soggetti non residenti aderenti al mercato stesso. Ai fini dell'applicazione della tassa, tali transazioni si considerano in ogni caso perfezionate nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento in modo virtuale, può corrispondere la tassa anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni.

 

          Art. 4. Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69

     1. Alla contabilità speciale di cui all'art. 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

 

          Art. 5. Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria

     1. L'art. 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. -- 1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994.".

 

          Art. 6. Interessi su depositi e conti dello Stato

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e sui conti, intestati al Ministero del tesoro, nonchè gli interessi sul "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di cui all'art. 1, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto anche ai fini dei versamenti in acconto delle ritenute per il 1994.

 

          Art. 7. Disposizioni in materia di partecipazioni ex EAGAT

     1. Le partecipazioni azionarie, già appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, sono trasferite al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

     2. Il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle disposizioni in materia di accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, provvede alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 1, sulla base di criteri di valorizzazione delle finalità istituzionali delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonchè degli interessi turistici e locali.

     3. Il personale in servizio presso il comitato di liquidazione EAGAT ha facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per essere assunto presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, con la procedura di cui all'art. 10 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, salva la facoltà di presentare, entro il medesimo termine, domanda ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste per gli enti in ristrutturazione dall'art. 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 

          Art. 8. Operazioni di "Prestito titoli"

     1. I redditi di capitale corrisposti per le operazioni di finanziamento in valori mobiliari sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento, ovvero, se superiore, nella misura pari a quella applicabile ai proventi dei titoli oggetto del contratto che risultino di pertinenza del mutuatario. Detto regime non si applica qualora i predetti proventi siano obbligatoriamente assoggettabili a ritenuta a titolo di acconto nei confronti del mutuante e risultino di pertinenza del mutuatario, nonchè, per i titoli azionari, quando nel periodo di efficacia del contratto vengono messi in pagamento i dividendi.

     2. Ai fini del presente articolo, per contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonché ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche. A tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56, primo periodo del comma 3-ter, e 61, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     3. La ritenuta di cui al comma 1 è operata dal soggetto che corrisponde il reddito di capitale ovvero, se questo non è sostituto d'imposta, da uno degli altri soggetti che comunque interviene nel contratto, anche in qualità di intermediario.

     4. Se i redditi di capitale di cui al comma 1 sono corrisposti da soggetti non residenti, essi si considerano redditi di fonte estera ai fini dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 del citato decreto-legge.

 

          Art. 9. Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato

     1. Al fine di realizzare una gestione integrata delle entrate e delle spese dello Stato mediante opportuni collegamenti dei sistemi informativi automatizzati, le attività di sviluppo, manutenzione e conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, anche avuto riguardo al preminente interesse dello Stato alla sicurezza ed alla segretezza, nonché alla strategicità del supporto informatico per il conseguimento dei compiti istituzionali, possono essere assegnate in concessione dal Ministero del tesoro - R.G.S., con affidamento fiduciario, a società specializzata, avente comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione dei sistemi informativi complessi, anche in deroga alla legge di contabilità dello Stato.

 

          Art. 10. Gabinetti dei Ministri

     1. Tra gli enti ed istituti amministrati di cui all'art. 3, primo comma, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sono compresi gli enti sottoposti a vigilanza.

     2. Il personale degli enti ed istituti di cui al comma 1 può essere assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro con il consenso dell'ente al quale appartiene. Al personale medesimo spetta, a carico dell'amministrazione, ente o istituto di provenienza, l'intero trattamento economico previsto dalla normativa che disciplina il relativo rapporto di impiego.

 

          Art. 11. Ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti dalla Presidenza della Repubblica

     1. All'art. 29, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "Corte costituzionale" sono inserite le seguenti: ", nonchè della Presidenza della Repubblica".

     2. All'art. 20, terzo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'art. 20, comma 2, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo la parola: "Presidenze", sono aggiunte le seguenti: "e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica per quanto concerne quest'ultima.".

 

          Art. 12. Nota integrativa del bilancio di esercizio delle società per azioni

     1. All'art. 2427 del codice civile il numero 14) è sostituito dal seguente:

     "14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti sia dalle apposite voci del conto economico, sia dalle relative voci dello stato patrimoniale, e la fiscalità latente;".

     2. Dopo il comma 4 dell'art. 31 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è inserito il seguente:

     "4-bis. Le rettifiche di valore e gli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie devono essere eliminati sia dal conto economico che dallo stato patrimoniale consolidati, tenendo anche conto, ove ne ricorrano i presupposti, dell'effetto fiscale latente.".

     3. La lettera o-bis del comma 1 dell'art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, introdotta dall'art. 2-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 503, è abrogata.

 

          Art. 13. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 6 marzo 1996, n. 110, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.