§ 95.21.51 – D.L. 29 giugno 1994, n. 416.
Disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:29/06/1994
Numero:416


Sommario
Art. 1.      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 2.      1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993
Art. 2. bis. 
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 95.21.51 – D.L. 29 giugno 1994, n. 416. [1]

Disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa.

(G.U. 30 giugno 1994, n. 151).

 

     Art. 1.

     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     0a) nell'art. 9, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di conferimenti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale delle azioni e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati italiani o esteri" [2];

     a) nell'art. 9, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;";

     b) nell'art. 9, comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.";

     c) nell'art. 52, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto nell'art. 79, è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente testo unico.";

     d) nell'art. 53, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;";

     e) nell'art. 53, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2 bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera c) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio.";

     f) all'art. 54 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) nel comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) se sono iscritte nello stato patrimoniale;";

     2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2 bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati.";

     3) nel comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.";

     g) nell'art. 55, comma 3, lettera b), dopo le parole: Tali proventi concorrono a formare il reddito" sono inserite le seguenti: nell'esercizio in cui sono stati incassati o"; la parola: conseguiti" è sostituita dalla seguente: incassati"; le parole: "tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa", sono sostituite dalle seguenti: "tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa." [3];

     h) nell'art. 56, dopo il comma 3 bis, è aggiunto il seguente:

     "3 ter. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.";

     i) all'art. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Variazioni delle rimanenze";

     2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 60, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.";

     3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3 bis. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.";

     4) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 3 bis, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale.";

     5) il terzo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.";

     l) nell'art. 60 il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.";

     m) all'art. 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. I titoli indicati nella lettera c) del comma 1 dell'art. 53, esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3 bis, 4 e 6 dell'art. 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.";

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1 bis. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.";

     3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 59, il valore minimo è determinato:

     a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

     b) per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3 bis dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite;

     c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera c) del comma 4 dell'art. 9.";

     4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3 bis. Le riduzioni di valore di cui alla lettera b), del comma 3, relative ad azioni e titoli similari emessi da società ed enti residenti in Stati non appartenenti alla Comunità europea sono ammesse, sempre che siano in vigore accordi che consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste.";

     5) nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente.";

     6) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

     "5 bis. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 53.";

     n) nell'art. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     "1 bis. Per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'art. 61; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.

     1 ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. Resta ferma l'applicazione dei criteri di cui al comma 1 bis.";

     2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 4 dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione; nei confronti dei soci di dette società non si applica la lettera b) del comma 3 dell'art. 61.";

     o) nell'art. 67 il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte.";

     p) l'art. 71 è sostituito dal seguente:

     "Art. 71 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti). - 1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono deducibili, alle medesime condizioni, le svalutazioni dei crediti derivanti dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

     2. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprende anche la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'art. 103 bis.

     3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il limite dello 0,50 per cento può essere aumentato fino allo 0,75 per cento anche per specifici settori economici o particolari categorie di crediti.

     4. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili, a norma dell'art. 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

     5. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui al comma 1, sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni del comma 4, secondo periodo, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora [4];

     q) nell'art. 74 il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio." [5];

     r) all'art. 76 sono apportate le seguenti modificazioni:

     01) nel comma 1, lettera b), le parole da: "Tuttavia" fino a: "aumento del costo" sono sostituite dalle seguenti: "Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto"; e dopo le parole: "per la loro costruzione" sono aggiunte le seguenti: "o ristrutturazione" [6];

     1) nel comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il costo dei beni rivalutati s'intende comprensivo delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale che hanno concorso a formare il reddito o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo nemmeno in caso di successivo realizzo.";

     2) nel comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente: "c bis) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.";

     3) nel comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "La valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, è conSentita se effettuata per la totalità di essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 72, qualora i contratti di copertura non siano valutati in modo coerente. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.";

     3 bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     "6. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi" [7].

     s) dopo l'art. 103 è inserito il seguente:

     "Art. 103 bis (Enti creditizi e finanziari). - 1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio", in corso alla data di chiusura dell'esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi d'interesse, o che assumono come parametro di riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi d'interesse.

     2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:

     a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;

     b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e c) del comma 3 dell'art. 61;

     c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

     d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 9.

     3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività. A tal fine l'operazione si considera di copertura quando ha l'obiettiva funzione di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attività e passività o di insiemi di attività e passività.";

     t) nell'art. 104, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le disposizioni dell'art. 71, comma 2, e dell'art. 103 bis".

 

          Art. 2.

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993.

     2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si tiene conto dei fondi di copertura per rischi su crediti costituiti con accantonamenti che sono stati fiscalmente dedotti in periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 30 dicembre 1993.

     3. Nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, che, nel periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993, hanno adottato criteri di contabilizzazione delle operazioni "pronti contro termine" difformi da quelli previsti negli articoli 56, comma 3 ter, e 61, comma 1 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti criteri. Tuttavia, per la valutazione delle rimanenze finali dei titoli oggetto di operazioni in essere alla chiusura dell'esercizio non si applicano i criteri di cui all'art. 59, comma 4, del citato testo unico.

     4. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993 e nei due successivi non si applica l'art. 54, comma 4, secondo periodo, relativamente alle partecipazioni la cui cessione dava luogo a plusvalenze patrimoniali in applicazione della disciplina vigente anteriormente al 30 dicembre 1993.

 

          Art. 2. bis. [8]

     1. All'art. 2425 del codice civile, i numeri 23), 24) e 25) sono abrogati

     2. All'art. 2426 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie".

     3. All'art. 2427 del codice civile, il n. 14) è sostituito dal seguente:

     "14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico".

     4. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 31, il comma 5 è abrogato;

     b) all'art. 38, al comma 1, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

     "o bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico".

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 8 agosto 1994, n. 503.

[2] Lettera premessa dalla L. di conversione 8 agosto 1994, n. 503.

[3] Lettera così modificata dalla L. di conversione 8 agosto 1994, n. 503.

[4] Lettera così modificata dalla L. di conversione 8 agosto 1994, n. 503.

[5] Lettera così modificata dalla L. di conversione 8 agosto 1994, n. 503.

[6] Numero premesso dalla L. di conversione 8 agosto 1994, n. 503.

[7] Numero aggiunto dalla L. di conversione 8 agosto 1994, n. 503.

[8] Articolo inserito dalla L. di conversione 8 agosto 1994, n. 503.