§ 98.1.30835 - D.P.R. 9 ottobre 1981, n. 811.
Approvazione del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca.


Settore:Normativa nazionale
Data:09/10/1981
Numero:811


Sommario
Art. unico.      E' approvato l'annesso regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, vistato dal Ministro proponente
Art. 1.      Le caratteristiche dei biglietti di banca sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro sentito l'Istituto di emissione
Art. 2.      Il controllo sulla fabbricazione della carta filigranata e sulla lavorazione dei biglietti di banca, sulla custodia e sulla consegna di essi alle casse dell'Istituto di emissione tramite la [...]
Art. 3.      I biglietti di banca recano l'impronta del contrassegno di Stato le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro
Art. 4.      Gli studi per la creazione delle filigrane, i punzoni originali e i relativi stampi e controstampi, nonchè i materiali occorrenti alla stampa dei biglietti sono realizzati direttamente o [...]
Art. 5.      La carta occorrente per la fabbricazione dei biglietti di banca deve essere prodotta e fornita da cartiere note per serietà, correttezza e capacità tecnica. L'Istituto di emissione ha l'obbligo [...]
Art. 6.      Prima dell'inizio della fabbricazione della carta filigranata, il Ministero del tesoro e l'Istituto di emissione danno incarico a propri rappresentanti di assicurarsi che i locali siano [...]
Art. 7.      I rappresentanti del Ministero del tesoro e dell'Istituto di emissione, in concorso con la Direzione della cartiera, esercitano una costante vigilanza sulla produzione della carta filigranata, [...]
Art. 8.      Gli scarti di macchine e di allestimento vengono distrutti giornalmente alla presenza dei rappresentanti della cartiera, dell'ufficio di controllo del Tesoro e dell'Istituto di emissione
Art. 9.      La carta filigranata è spedita dalla cartiera all'Istituto di emissione su specifica richiesta di quest'ultima, il quale ne dà tempestiva comunicazione all'ufficio di controllo del Tesoro presso [...]
Art. 10.      Esaurita la fabbricazione della carta filigranata, i punzoni e le tele filigranatrici vengono trasferiti in locali di sicurezza dell'Istituto di emissione, con porte munite di più serrature a [...]
Art. 11.      Nei locali di sicurezza dell'officina carte-valori vengono custoditi
Art. 12.      I bozzetti di massima, la riproduzione delle opere ed in genere tutti i materiali impiegati per lo studio preliminare, preparatorio e definitivo dei biglietti di banca, che siano significativi [...]
Art. 13.      Sulla base dei programmi di produzione, la carta filigranata, bianca o semilavorata, viene a misura del bisogno affidata per le operazioni - ivi compresa l'apposizione del contrassegno di Stato [...]
Art. 14.      I biglietti fabbricati sono distinti in serie composte da tanti biglietti quanti ne vengono indicati nei decreti ministeriali di cui all'art. 1 del presente regolamento. I biglietti vengono [...]
Art. 15.      Per la consegna alla cassa speciale delle banconote ultimate viene compilata una distinta di accompagnamento munita della firma dei detentori delle chiavi
Art. 16.      Il materiale di scarto, quello relativo a banconote non più in circolazione che non sia da conservare per fini storici, la carta bianca ritenuta non idonea alla stampa, nonchè i fogli [...]
Art. 17.      Presso l'Istituto di emissione è costituita una cassa speciale alla quale è preposto un funzionario della Banca con la qualifica di gestore
Art. 18.      La cassa speciale prende in carico i biglietti buoni ricevuti dall'officina carte-valori o restituiti dall'Istituto di emissione, nonchè i biglietti logori o danneggiati rimessi dalle casse [...]
Art. 19.      Il Ministero del tesoro deve curare che l'ammontare dei biglietti giacenti nelle casse dell'Istituto di emissione non superi, di norma, quello della circolazione
Art. 20.      La cassa speciale custodisce nelle proprie sacristie una riserva di biglietti sufficiente per far fronte, oltre che alla sostituzione dei biglietti logori e agli adeguamenti delle giacenze di [...]
Art. 21.      Con decreto del Ministro del tesoro possono essere istituite, presso determinate dipendenze della Banca d'Italia, apposite sezioni della cassa speciale, con annesso ufficio governativo di [...]
Art. 22.      Il Ministro del tesoro può consentire che l'Istituto di emissione concentri i biglietti logori o danneggiati, oltre che presso la cassa speciale, anche presso le proprie filiali. In tal caso i [...]
Art. 23.      I biglietti logori o danneggiati, ricevuti dalla cassa speciale o accentrati presso le filiali e già verificati dalle casse dell'Istituto di emissione, dovranno essere sottoposti ad ulteriore [...]
Art. 24.  [2]
Art. 25.      L'Istituto di emissione indica nella situazione di ogni mese lo stato del fondo di cassa dei biglietti a disposizione
Art. 26.      L'officina carte-valori e la cassa speciale costituiscono distinti comprensori controllati e debbono offrire le più ampie garanzie di sicurezza
Art. 27.      Presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale le rispettive amministrazioni pongono a disposizione degli uffici di controllo del Tesoro idonei locali convenientemente arredati
Art. 28.      I controllori devono svolgere la loro opera tenendo conto delle esigenze delle lavorazioni. In casi di particolare gravità, allo scopo di compiere indagini o stabilire eventuali responsabilità, [...]
Art. 29.      I dipendenti del Tesoro e dell'Istituto di emissione sono tenuti, ai sensi delle vigenti leggi, a conservare il segreto d'ufficio su tutto quanto si riferisce all'attività di fabbricazione della [...]
Art. 30.  [3]
Art. 31.      Il personale comunque presente nei comprensori soggetti a controllo presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale, può essere sottoposto - di comune accordo tra il Ministero [...]
Art. 32.      Nell'eventualità che presso le cartiere, l'officina carte-valori o la cassa speciale si verifichino differenze o ammanchi di carta filigranata - sia bianca che stampata - di biglietti ultimati o [...]


§ 98.1.30835 - D.P.R. 9 ottobre 1981, n. 811. [1]

Approvazione del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca.

(G.U. 11 gennaio 1982, n. 9)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e successive modificazioni;

     Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro del tesoro;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     E' approvato l'annesso regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, vistato dal Ministro proponente.

 

 

Regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca

 

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

          Art. 1.

     Le caratteristiche dei biglietti di banca sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro sentito l'Istituto di emissione.

     La fabbricazione dei biglietti di banca, distinti per taglio, numero e valore, è autorizzata con decreto del Ministro del tesoro su richiesta dell'Istituto.

 

          Art. 2.

     Il controllo sulla fabbricazione della carta filigranata e sulla lavorazione dei biglietti di banca, sulla custodia e sulla consegna di essi alle casse dell'Istituto di emissione tramite la cassa speciale di cui all'art. 17, sul ritiro dalla circolazione di quelli logori o danneggiati e sulla successiva distruzione è demandato ai controllori del Ministero del tesoro.

     Agli effetti di tale vigilanza il Ministero istituisce presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale appositi uffici di controllo.

     Gli uffici di controllo sono tenuti a seguire contabilmente la fabbricazione della carta e delle banconote con l'osservanza delle modalità applicative indicate nelle "istruzioni" emanate dal Ministero.

     L'Istituto di emissione può esercitare presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale le verifiche che ritenga più opportune sulle lavorazioni e sui materiali, comunque afferenti alle rispettive produzioni, disponendo anche l'adozione di idonee misure di sicurezza.

 

          Art. 3.

     I biglietti di banca recano l'impronta del contrassegno di Stato le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

     Il contrassegno di Stato viene approntato con la collaborazione tecnica dell'Istituto di emissione sotto la vigilanza del competente ufficio di controllo del Tesoro.

     La produzione e l'utilizzazione dei "tipi" del contrassegno di Stato sono soggette alle stesse norme che regolano il controllo, la contabilizzazione e la distruzione dell'altro materiale da stampa adoperato nella lavorazione dei biglietti.

     Le spese relative alla fabbricazione del contrassegno di Stato sono a carico dell'Istituto di emissione, che fornisce altresì il personale, le macchine grafiche e gli inchiostri per l'applicazione del contrassegno stesso.

 

          Art. 4.

     Gli studi per la creazione delle filigrane, i punzoni originali e i relativi stampi e controstampi, nonchè i materiali occorrenti alla stampa dei biglietti sono realizzati direttamente o indirettamente a cura dell'Istituto di emissione sotto la sorveglianza dei controllori del Tesoro.

     L'approntamento delle tele filigranatrici, a mezzo dei punzoni forniti dall'Istituto di emissione, è eseguito sotto la sorveglianza dei controllori del Tesoro e dell'Istituto stesso.

 

Titolo II

DELLE CARTIERE

 

          Art. 5.

     La carta occorrente per la fabbricazione dei biglietti di banca deve essere prodotta e fornita da cartiere note per serietà, correttezza e capacità tecnica. L'Istituto di emissione ha l'obbligo di far conoscere al Ministero del tesoro, con opportuno anticipo, la cartiera prescelta, la data d'inizio della lavorazione e l'entità degli ordinativi conferiti.

     L'Istituto farà anche tenere al Ministero due copie del capitolato d'oneri sottoscritto dalla ditta fornitrice, nonchè due copie della pianta dei locali ove si svolgeranno le lavorazioni.

     Particolari atti, anche di contenuto esulante dal presente regolamento, potranno essere emanati dal Ministero del tesoro, sentito l'Istituto di emissione, nelle singole concrete ipotesi di approvvigionamento di carta filigranata presso cartiere estere.

 

          Art. 6.

     Prima dell'inizio della fabbricazione della carta filigranata, il Ministero del tesoro e l'Istituto di emissione danno incarico a propri rappresentanti di assicurarsi che i locali siano rispondenti alla pianta di che all'articolo precedente e che siano attrezzati in conformità alle prescrizioni del capitolato d'oneri ed in grado di offrire le più ampie garanzie di sicurezza.

 

          Art. 7.

     I rappresentanti del Ministero del tesoro e dell'Istituto di emissione, in concorso con la Direzione della cartiera, esercitano una costante vigilanza sulla produzione della carta filigranata, accertandosi che tutte le operazioni siano eseguite secondo le condizioni dei contratti e relativi capitolati d'oneri e in conformità del presente regolamento.

     Durante la lavorazione della carta, i punzoni e i relativi stampi e controstampi nonchè tutti gli altri materiali occorrenti devono essere custoditi in modo che non possano essere adoperati senza il concorso dei controllori del Tesoro e dei rappresentanti dell'Istituto.

     Il Ministero del tesoro e l'Istituto hanno facoltà di disporre verifiche in qualsiasi momento al fine di accertare l'entità delle giacenze nei magazzini di sicurezza.

 

          Art. 8.

     Gli scarti di macchine e di allestimento vengono distrutti giornalmente alla presenza dei rappresentanti della cartiera, dell'ufficio di controllo del Tesoro e dell'Istituto di emissione.

     Dell'avvenuta distruzione degli scarti di allestimento deve essere redatto apposito verbale.

 

          Art. 9.

     La carta filigranata è spedita dalla cartiera all'Istituto di emissione su specifica richiesta di quest'ultima, il quale ne dà tempestiva comunicazione all'ufficio di controllo del Tesoro presso la cartiera stessa.

     Al ricevimento, l'Istituto, con il concorso dell'Ufficio di controllo del Tesoro presso l'officina carte-valori, verifica la quantità per risme e l'integrità dei sigilli e rilascia ricevuta agli incaricati della scorta.

     La carta viene immessa in un locale di sicurezza con la porta munita di più serrature a differente congegno; una delle chiavi, con il relativo doppio, è affidata al dirigente dell'ufficio di controllo del Tesoro presso l'officina carte-valori.

 

          Art. 10.

     Esaurita la fabbricazione della carta filigranata, i punzoni e le tele filigranatrici vengono trasferiti in locali di sicurezza dell'Istituto di emissione, con porte munite di più serrature a differente congegno; una delle chiavi, con il relativo doppio, è affidata al dirigente dell'ufficio di controllo del Tesoro presso l'officina carte-valori.

     I materiali non più utilizzabili vengono distrutti alla presenza dei rappresentanti del Ministero e dell'Istituto previa autorizzazione del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia.

 

Titolo III

DELLA OFFICINA CARTE-VALORI

 

          Art. 11.

     Nei locali di sicurezza dell'officina carte-valori vengono custoditi:

     il materiale relativo alla fabbricazione della carta filigranata, di cui all'art. 10;

     la carta filigranata pervenuta dalle cartiere;

     la carta in corso di stampa;

     i biglietti ultimati, in fogli o in singoli pezzi, da consegnare alla cassa speciale;

     il materiale da stampa occorrente alla lavorazione dei biglietti e quello dichiarato di scarto;

     il materiale relativo alla stampa di banconote non più in produzione;

     la carta filigranata avanzata dopo una lavorazione per essere impiegata in una lavorazione successiva;

     i biglietti di scarto e la carta non più utilizzabile, in attesa della distruzione.

     I detentori delle chiavi intervengono nelle operazioni di immissione e di estrazione apponendo la firma nei registri di sacristia a convalida delle relative scritturazioni.

 

          Art. 12.

     I bozzetti di massima, la riproduzione delle opere ed in genere tutti i materiali impiegati per lo studio preliminare, preparatorio e definitivo dei biglietti di banca, che siano significativi per l'allestimento dei biglietti stessi, sono consegnati all'officina carte-valori, presi in carico su apposito registro e custoditi in casseforti o locali di sicurezza muniti di porte con serrature a differente congegno; una delle chiavi, con il relativo doppio, è affidata al dirigente dell'ufficio di controllo del Tesoro presso l'officina carte-valori.

     Il materiale occorso per l'esecuzione degli studi relativi alla fabbricazione dei biglietti, appena dichiarato non più utilizzabile dall'Istituto, viene distrutto alla presenza del personale di controllo del Ministero del tesoro; della distruzione viene redatto apposito verbale.

 

          Art. 13.

     Sulla base dei programmi di produzione, la carta filigranata, bianca o semilavorata, viene a misura del bisogno affidata per le operazioni - ivi compresa l'apposizione del contrassegno di Stato - al direttore dell'officina carte-valori o a un suo delegato.

     La apposizione del contrassegno di Stato avviene ad opera del personale dell'officina a ciò incaricato secondo le modalità stabilite dal Ministero.

     Tutte le operazioni di cui sopra sono eseguite sotto la vigilanza dei controllori del Tesoro.

 

          Art. 14.

     I biglietti fabbricati sono distinti in serie composte da tanti biglietti quanti ne vengono indicati nei decreti ministeriali di cui all'art. 1 del presente regolamento. I biglietti vengono contrassegnati da un numero di ordine progressivo per ogni serie. I biglietti, in foglio o in singoli pezzi, riscontrati di scarto, vengono sostituiti, mediante l'impiego di fogli o di biglietti di serie speciale, debitamente autorizzato con i predetti decreti ministeriali; gli estremi delle serie speciali utilizzate vengono precisati con altro decreto ministeriale al termine della lavorazione relativa a ciascun decreto di creazione. I fogli ed i biglietti di scarto sia di serie ordinaria che di serie speciale devono essere periodicamente distrutti con le modalità di cui all'art. 10.

 

          Art. 15.

     Per la consegna alla cassa speciale delle banconote ultimate viene compilata una distinta di accompagnamento munita della firma dei detentori delle chiavi.

     La distinta deve contenere l'indicazione dei tagli, dei decreti di creazione, della serie e dei numeri, della quantità e del valore dei biglietti consegnati.

 

          Art. 16.

     Il materiale di scarto, quello relativo a banconote non più in circolazione che non sia da conservare per fini storici, la carta bianca ritenuta non idonea alla stampa, nonchè i fogli parzialmente impressi e riconosciuti di scarto, debitamente riscontrati alla presenza dei controllori del Tesoro, e la carta filigranata bianca avanzata dopo una lavorazione e che non possa essere più utilizzata anche in relazione al mutato tipo di biglietto, debbono essere periodicamente distrutti a cura dell'Istituto di emissione, d'intesa con il Ministero del tesoro; nella circostanza viene redatto apposito verbale.

 

Titolo IV

CASSA SPECIALE

 

          Art. 17.

     Presso l'Istituto di emissione è costituita una cassa speciale alla quale è preposto un funzionario della Banca con la qualifica di gestore.

     La cassa speciale ha le seguenti attribuzioni:

     a) riceve dall'officina carte-valori i biglietti buoni, in foglio o in singoli pezzi, e provvede a tutti gli adempimenti conseguenti ed alla relativa custodia;

     b) consegna alle casse dell'Istituto i biglietti buoni, nei casi previsti dagli l'articoli seguenti;

     c) riceve dalle casse dell'Istituto i biglietti logori o danneggiati ritirati dalla circolazione, provvedendo alla loro distruzione.

     I detentori delle chiavi intervengono nelle operazioni di immissione e di estrazione, apponendo la loro firma sui registri di sacristia a convalida delle scritturazioni di entrata e di uscita.

 

          Art. 18.

     La cassa speciale prende in carico i biglietti buoni ricevuti dall'officina carte-valori o restituiti dall'Istituto di emissione, nonchè i biglietti logori o danneggiati rimessi dalle casse dell'Istituto medesimo, mediante rilascio di ricevute - munite della firma del gestore e del dirigente dell'ufficio di controllo del Tesoro - le cui matrici sono custodite dal gestore stesso.

     Lo scarico è giustificato da apposite ricevute rilasciate dall'Istituto in cambio dei biglietti buoni ad esso somministrati e dai verbali di distruzione di quelli logori o danneggiati ritirati dalla circolazione.

 

          Art. 19.

     Il Ministero del tesoro deve curare che l'ammontare dei biglietti giacenti nelle casse dell'Istituto di emissione non superi, di norma, quello della circolazione.

     L'adeguamento di tale giacenza alla circolazione e l'eventuale superamento del limite sopra indicato è autorizzato dal Ministero del tesoro su richiesta motivata dell'Istituto.

 

          Art. 20.

     La cassa speciale custodisce nelle proprie sacristie una riserva di biglietti sufficiente per far fronte, oltre che alla sostituzione dei biglietti logori e agli adeguamenti delle giacenze di cassa di cui all'articolo precedente, anche alle incombenze derivanti dall'osservanza di speciali provvedimenti legislativi.

 

          Art. 21.

     Con decreto del Ministro del tesoro possono essere istituite, presso determinate dipendenze della Banca d'Italia, apposite sezioni della cassa speciale, con annesso ufficio governativo di controllo, per le operazioni di verifica e contazione - anche mediante selezione automatica dei biglietti - delle banconote logore o danneggiate ritirate dalla circolazione, da distruggere mediante triturazione, abbruciamento od altri sistemi ritenuti idonei e sicuri.

     La cassa speciale acquisisce giornalmente per comprenderli nelle proprie situazioni, i dati relativi ai biglietti annullati presi in carico e a quelli distrutti dalle predette sezioni.

 

          Art. 22.

     Il Ministro del tesoro può consentire che l'Istituto di emissione concentri i biglietti logori o danneggiati, oltre che presso la cassa speciale, anche presso le proprie filiali. In tal caso i biglietti sono custoditi in locali di sicurezza, con porta munita di serrature a differente congegno; una delle chiavi, con relativo doppio, è tenuta dal dirigente della direzione provinciale del Tesoro competente per territorio.

 

          Art. 23.

     I biglietti logori o danneggiati, ricevuti dalla cassa speciale o accentrati presso le filiali e già verificati dalle casse dell'Istituto di emissione, dovranno essere sottoposti ad ulteriore verifica in dettaglio, meccanica o manuale. Tale verifica potrà essere limitata dal Ministero del tesoro, su richiesta motivata dell'Istituto, ad una percentuale non inferiore al 10%.

     A fronte dei biglietti logori verificati, il Ministero del tesoro, sulla scorta di idonea documentazione, autorizza la cassa speciale a somministrare all'Istituto di emissione un quantitativo di biglietti di pari ammontare.

     A seguito di documentata richiesta dell'Istituto, la cassa speciale può essere autorizzata a consegnare anticipatamente un quantitativo di banconote d'importo non superiore all'ammontare della giacenza dei biglietti logori annullati esistenti presso la cassa speciale stessa e le filiali.

 

          Art. 24. [2]

     1. La distruzione dei biglietti logori o danneggiati, ritirati dalla circolazione, verificati e immessi in apposito locale di sicurezza, viene eseguita, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, alla presenza dei detentori delle relative chiavi nonché, eventualmente, di altri rappresentanti designati dal Ministero del tesoro e dall'Istituto di emissione; nella circostanza viene redatto apposito verbale.

     2. Presso le unità di cassa delle filiali della Banca d'Italia, dotate di idonea apparecchiatura, è consentito procedere alla distruzione dei biglietti logori o danneggiati mediante adozione di processi automatici di selezione dei biglietti e contestuale distruzione degli esemplari non riutilizzabili.

     3. Nei casi di cui al comma precedente la distruzione dei biglietti avviene sulla base di un analitico procedimento, determinato dalla Banca d'Italia, che prevede il tipo di apparecchiatura impiegata, le modalità, le caratteristiche, i vincoli, anche in tema di sicurezza, e i controlli. Il procedimento è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro.

     4. Le filiali della Banca d'Italia inviano quotidianamente, e contestualmente alla chiusura delle operazioni di distruzione dei biglietti, all'ufficio di controllo del Tesoro presso la cassa speciale in Roma un resoconto giornaliero sull'attività svolta.

     5. Sull'attività di distruzione dei biglietti l'ufficio di cui al comma precedente può richiedere dati e informazioni. Sullo svolgimento di tale attività, possono essere altresì disposti specifici accertamenti, periodici o straordinari, da parte del Ministero del tesoro. Nel corso delle ispezioni può essere richiesta l'esibizione di ogni atto o documento ritenuti necessari.

 

          Art. 25.

     L'Istituto di emissione indica nella situazione di ogni mese lo stato del fondo di cassa dei biglietti a disposizione.

     L'ammontare di tali biglietti, ivi compresi quelli danneggiati o logori ritirati e non ancora presentati al cambio presso la cassa speciale, deve corrispondere di norma alla giacenza costante che l'Istituto di emissione può detenere nelle proprie casse ai sensi del primo comma dell'art. 19.

     La cassa speciale evidenzia in apposite situazioni decadali e mensili i dati relativi all'attività di acquisizione ed emissione dei biglietti di banca.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 26.

     L'officina carte-valori e la cassa speciale costituiscono distinti comprensori controllati e debbono offrire le più ampie garanzie di sicurezza.

     Le porte di accesso e di soccorso delle sacristie e quelle di accesso ai comprensori ed agli ascensori debbono essere dotate di chiusure di sicurezza a più chiavi, di cui una, con il relativo doppio, in possesso dell'ufficio di controllo del Tesoro.

     Particolari norme sono stabilite dalle "istruzioni" di cui al precedente art. 2 per la disciplina delle uscite di emergenza e per le ispezioni dei comprensori in ore non lavorative.

     L'Istituto deve far tenere al Ministero del tesoro due copie della pianta dei locali dei comprensori ove si svolgono le diverse fasi delle lavorazioni.

 

          Art. 27.

     Presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale le rispettive amministrazioni pongono a disposizione degli uffici di controllo del Tesoro idonei locali convenientemente arredati.

     L'Istituto provvede a fornire ai suddetti uffici di controllo gli stampati e la cancelleria occorrenti al loro normale funzionamento.

 

          Art. 28.

     I controllori devono svolgere la loro opera tenendo conto delle esigenze delle lavorazioni. In casi di particolare gravità, allo scopo di compiere indagini o stabilire eventuali responsabilità, l'ufficio di controllo del Tesoro può ingiungere alla direzione dello stabilimento interessato di disporre il fermo delle macchine e la sospensione delle lavorazioni. Di tali eccezionali provvedimenti il capo dell'ufficio di controllo del Tesoro deve dare immediata notizia alla propria amministrazione.

 

          Art. 29.

     I dipendenti del Tesoro e dell'Istituto di emissione sono tenuti, ai sensi delle vigenti leggi, a conservare il segreto d'ufficio su tutto quanto si riferisce all'attività di fabbricazione della carta filigranata, di stampa dei biglietti e di loro emissione in circolazione. Va fatto obbligo alle cartiere, che provvedono alla fabbricazione della carta filigranata, di osservare anch'esse tale obbligo e di pretendere che i propri dipendenti lo osservino.

 

          Art. 30. [3]

     1. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 12 agosto 1962, n. 1290, il personale assegnato agli uffici di controllo del Tesoro presso le cartiere, l'officina carte valori e la cassa speciale dell'istituto di emissione è tenuto ad osservare l'orario di lavoro stabilito per le maestranze nei rispettivi stabilimenti.

     2. In attuazione del disposto di cui all'art. 109 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, la Banca d'Italia versa all'inizio di ogni trimestre di ciascun anno, in via anticipata, in apposito capitolo del bilancio dell'entrata, le somme previste per la corresponsione delle competenze relative al lavoro straordinario ed alle altre indennità accessorie al personale del Tesoro comunque addetto alla vigilanza ed al controllo dell'istituto medesimo.

     3. Le somme di cui al comma 2 sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo della spesa del bilancio dello stesso Dicastero.

     4. La liquidazione delle competenze di cui al comma 2 avviene nella misura tabellare oraria, stabilita dalle norme sul trattamento economico dei singoli impiegati e dirigenti, in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

     5. Eventuali somme risultanti, a fine esercizio, versate in eccedenza alle prestazioni effettivamente fornite dal personale di cui al comma 1, sono rimborsate alla Banca d'Italia a carico del capitolo di spesa del Ministero del tesoro di cui al comma 3.

 

          Art. 31.

     Il personale comunque presente nei comprensori soggetti a controllo presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale, può essere sottoposto - di comune accordo tra il Ministero del tesoro e l'Istituto, avendo presenti le esigenze della sicurezza delle lavorazioni - a visite personali di controllo, con l'osservanza di particolari cautele e modalità atte a tutelare la dignità ed il decoro individuale, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito l'Istituto.

 

          Art. 32.

     Nell'eventualità che presso le cartiere, l'officina carte-valori o la cassa speciale si verifichino differenze o ammanchi di carta filigranata - sia bianca che stampata - di biglietti ultimati o di altro materiale soggetto a controllo, chiunque ne venga a conoscenza deve informare immediatamente per i necessari accertamenti il capo dell'ufficio di controllo del Tesoro, la direzione dello stabilimento e gli eventuali rappresentanti dell'Istituto di emissione indicati al precedente art. 2. Gli inadempienti sono passibili di sanzioni disciplinari.

     Una volta che sia stata accertata la differenza o l'ammanco, il capo dell'ufficio di controllo del Tesoro ne dà notizia alla propria amministrazione, alla quale, successivamente, fa pervenire una copia del verbale redatto nella circostanza, nel quale dovranno figurare tutti gli elementi atti all'identificazione degli eventuali responsabili.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 17 ottobre 1996, n. 600.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 469.