§ 98.1.31193 - D.P.R. 17 ottobre 1996, n. 600.
Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, concernente la fabbricazione e l'emissione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/10/1996
Numero:600


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 24 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, e successive modificazioni, [...]


§ 98.1.31193 - D.P.R. 17 ottobre 1996, n. 600.

Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, concernente la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca.

(G.U. 26 novembre 1996, n. 277)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visti gli articoli 4, secondo comma, e 109 del testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

     Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

     Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

     Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811;

     Visto l'art. 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Ritenuta la necessità di integrare, in relazione alle innovazioni tecnologiche, l'art. 24 del regolamento citato;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;

     Sulla proposta del Ministro del tesoro;

     E M A N A

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. L'art. 24 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 24.

     1. La distruzione dei biglietti logori o danneggiati, ritirati dalla circolazione, verificati e immessi in apposito locale di sicurezza, viene eseguita, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, alla presenza dei detentori delle relative chiavi nonché, eventualmente, di altri rappresentanti designati dal Ministero del tesoro e dall'Istituto di emissione; nella circostanza viene redatto apposito verbale.

     2. Presso le unità di cassa delle filiali della Banca d'Italia, dotate di idonea apparecchiatura, è consentito procedere alla distruzione dei biglietti logori o danneggiati mediante adozione di processi automatici di selezione dei biglietti e contestuale distruzione degli esemplari non riutilizzabili.

     3. Nei casi di cui al comma precedente la distruzione dei biglietti avviene sulla base di un analitico procedimento, determinato dalla Banca d'Italia, che prevede il tipo di apparecchiatura impiegata, le modalità, le caratteristiche, i vincoli, anche in tema di sicurezza, e i controlli. Il procedimento è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro.

     4. Le filiali della Banca d'Italia inviano quotidianamente, e contestualmente alla chiusura delle operazioni di distruzione dei biglietti, all'ufficio di controllo del Tesoro presso la cassa speciale in Roma un resoconto giornaliero sull'attività svolta.

     5. Sull'attività di distruzione dei biglietti l'ufficio di cui al comma precedente può richiedere dati e informazioni. Sullo svolgimento di tale attività, possono essere altresì disposti specifici accertamenti, periodici o straordinari, da parte del Ministero del tesoro. Nel corso delle ispezioni può essere richiesta l'esibizione di ogni atto o documento ritenuti necessari.".