§ 98.1.28576 - D.L. 23 febbraio 1994, n. 129 .
Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione.


Settore:Normativa nazionale
Data:23/02/1994
Numero:129


Sommario
Art. 1.  Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
Art. 2.  Obbligo di pubblicazione del bilancio
Art. 3.  Sanzioni
Art. 4.  Utilizzazione della Guardia di finanza
Art. 5.  Norma transitoria
Art. 6.  Norme abrogate
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 98.1.28576 - D.L. 23 febbraio 1994, n. 129 [1].

Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione.

(G.U. 26 febbraio 1994, n. 47)

 

     Art. 1. Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

     1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione, i dati contabili ed extra contabili, nonchè le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18 e 19 della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio.

     2. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

     3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'art. 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'art. 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, una o più imprese, nonchè alle imprese che controllano, ai sensi delle stesse norme, uno o più soggetti di cui al comma 1.

     4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2. Obbligo di pubblicazione del bilancio

     1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

     2. I soggetti di cui all'art. 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale ed il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'art. 1, nonchè, eventualmente, lo stato patrimoniale ed il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

     3. Il comma secondo dell'art. 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

     "I bilanci delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità.".

 

          Art. 3. Sanzioni

     1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di lire.

     2. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     3. I soggetti di cui al comma 1, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'art. 2621 del codice civile.

 

          Art. 4. Utilizzazione della Guardia di finanza

     1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 5. Norma transitoria

     1. Le emittenti radiofoniche e televisive devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'art. 1. In caso di inadempimento di tale obbligo il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione e dispone la disattivazione degli impianti.

     2. Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'art. 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni, in caso di violazione delle disposizioni richiamate nel comma 1 dello stesso art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ordina, per tutto il periodo precedente la data delle votazioni, l'immediata disattivazione degli impianti gestiti da emittenti prive di concessione o di autorizzazione. Rimane salva l'adozione degli ulteriori provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 6. Norme abrogate

     1. Sono abrogati:

     a) gli articoli 7 e 12, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

     b) l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

     c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

     d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

     e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

     f) l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonchè l'art. 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

     g) l'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: "ricevuti i bilanci di cui all'art. 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223".

     2. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

 

          Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 6, L. 23 dicembre 1996, n. 650, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.