§ 98.1.28224 - D.L. 13 settembre 1991, n. 298 .
Interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia.


Settore:Normativa nazionale
Data:13/09/1991
Numero:298


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di realizzare le strutture necessarie per le aumentate esigenze dei servizi giudiziario e penitenziario, nel settore penale e nel settore civile, e al fine di [...]
Art. 2.      1. Per il sistema informativo e di elaborazione dati, per la conservazione e documentazione degli atti mediante sistemi di riproduzione, per la videoregistrazione e per [...]
Art. 3.      1. Per ristrutturazioni, ampliamenti e restauro degli edifici e loro pertinenze, di proprietà dello Stato, destinati ad uffici giudiziari e penitenziari o [...]
Art. 4.      1. Per l'acquisizione di beni, attrezzature, servizi e impianti di sicurezza, da destinarsi agli uffici giudiziari, anche minorili, all'amministrazione centrale ed a [...]
Art. 5.      1. Per l'organizzazione e gestione di corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione del personale giudiziario e penitenziario è autorizzata, per l'anno [...]
Art. 6.      1. Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e giustizia si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, [...]
Art. 7.      1. Al fine di provvedere agli oneri conseguenti ai trasferimenti del personale amministrativo del ruolo giudiziario, necessari alla copertura dei posti vacanti in sedi [...]
Art. 8.      1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato complessivamente in lire 252.000 milioni, si provvede
Art. 9.      1. Restano fermi gli stanziamenti, le relative destinazioni e quant'altro previsto dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 [...]
Art. 10.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28224 - D.L. 13 settembre 1991, n. 298 [1].

Interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia.

(G.U. 18 settembre 1991, n. 219)

 

     Art. 1.

     1. Al fine di realizzare le strutture necessarie per le aumentate esigenze dei servizi giudiziario e penitenziario, nel settore penale e nel settore civile, e al fine di proseguire gli interventi previsti dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 252.000 milioni, da ripartire secondo le disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Per il sistema informativo e di elaborazione dati, per la conservazione e documentazione degli atti mediante sistemi di riproduzione, per la videoregistrazione e per i contratti concernenti la gestione dei relativi servizi, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 120.000 milioni.

     2. Per attuare le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e per effettuare una analisi organizzativa del lavoro giudiziario penale ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi anche di figure professionali esterne all'amministrazione da assumere a contratto. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1991, di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

 

          Art. 3.

     1. Per ristrutturazioni, ampliamenti e restauro degli edifici e loro pertinenze, di proprietà dello Stato, destinati ad uffici giudiziari e penitenziari o all'amministrazione centrale, per acquisti ed eventuali ristrutturazioni, per ampliamenti e restauri di altri edifici con identica destinazione, nonchè per contributi ai comuni e per oneri necessari concernenti la gestione e la manutenzione di tali immobili, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 35.000 milioni, con le modalità di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124.

 

          Art. 4.

     1. Per l'acquisizione di beni, attrezzature, servizi e impianti di sicurezza, da destinarsi agli uffici giudiziari, anche minorili, all'amministrazione centrale ed a quella penitenziaria, nonchè per la relativa manutenzione e gestione, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 85.800 milioni.

 

          Art. 5.

     1. Per l'organizzazione e gestione di corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione del personale giudiziario e penitenziario è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 7.000 milioni.

 

          Art. 6.

     1. Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e giustizia si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

 

          Art. 7.

     1. Al fine di provvedere agli oneri conseguenti ai trasferimenti del personale amministrativo del ruolo giudiziario, necessari alla copertura dei posti vacanti in sedi particolarmente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 2.000 milioni.

 

          Art. 8.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato complessivamente in lire 252.000 milioni, si provvede:

     a) quanto a lire 129.200 milioni, per l'anno 1991, e quanto a lire 1.000 milioni, per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia";

     b) quanto a lire 120.800 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     1. Restano fermi gli stanziamenti, le relative destinazioni e quant'altro previsto dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, nonchè gli stanziamenti, le relative destinazioni e quant'altro previsto dal decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124.

 

          Art. 10.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 17 gennaio 1992, n. 7, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.