§ 98.1.26727 - Legge 17 gennaio 1992, n. 7.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/01/1992
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione [...]


§ 98.1.26727 - Legge 17 gennaio 1992, n. 7.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia.

(G.U. 17 gennaio 1992, n. 13)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365, recante interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 298.

 

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 18 novembre 1991, n. 365.

     All'articolo 2:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Per attuare le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto-legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e per effettuare una analisi organizzativa del lavoro giudiziario penale ai fini del relativo monitoraggio, nonchè per una valutazione tecnico-funzionale degli interventi in materia di edilizia giudiziaria, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi anche di figure professionali esterne all'amministrazione da assumere a contratto da parte del Consiglio nazionale delle ricerche ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, come modificato dall'art. 34-bis del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e dell'art. 23 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1991, di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1993".

     All'articolo 8:

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Le somme di cui al comma 1, lettera a), stanziate per l'anno 1991 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono essere utilizzate, per gli stessi fini, in quello successivo".